CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 14 ottobre 2010 promosso da: A.S.D. Tennis Club Cagliari contro Federazione Italiana Tennis e A.S.D. Società Canottieri Casale
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 14 ottobre 2010 promosso da: A.S.D. Tennis Club Cagliari contro Federazione Italiana Tennis e A.S.D. Società Canottieri Casale
IL COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Carlo Guglielmo Izzo Presidente
Dott. Bruno Mollica Arbitro
Avv. Alessandro De Stefano Arbitro
riunito in conferenza personale in data 7 settembre 2010 presso la sede del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport in Roma, ha pronunciato all’unanimità il seguente
L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1134 del 26 maggio 2010) promosso da:
A.S.D. Tennis Club Cagliari, in persona del Presidente pro tempore Gian Luigi Stagno, con sede in Cagliari, via Pietro Leo, P. IVA 01177930920, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Macciotta del Foro di Cagliari, in virtù di procura speciale in calce all’istanza di arbitrato, ed elett.te presso il suo studio in Cagliari, Viale Regina Margherita n. 30. - parte istante contro Federazione Italiana Tennis, in persona del presidente pro tempore Ing. Angelo Binaghi, con sede in Roma, Stadio Olimpico, curva Nord, P. IVA 01379601006, rappresentata e difesa dall’Avv. Ciro Pellegrino del Foro di Roma, in virtù di procura speciale in calce alla memoria di costituzione, ed elett.te presso il suo studio in Roma, Piazza SS. Apostoli n. 49: - parte intimata e nei confronti di ASD Società Canottieri Casale, in persona del presidente pro tempore Stefano Bagnera, con sede in Casale Monferrato, Viale Lungo Po Gramsci n. 14, C.F. 82001010063, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Giovenco del Foro di Casale Monferrato, in virtù di procura speciale in calce alla memoria di costituzione, ed elett.te presso il suo studio in Casale Monferrato, Via Goffredo Mameli n. 27 - parte intimata per l’annullamento del provvedimento con il quale, in data 11 maggio 2010, il Commissario di Gara Nazionale ha disposto che l’incontro del Campionato di Serie A2, Femminile 2010, Girone 2 (5° giornata), che avrebbe dovuto tenersi tra il Tennis Club Cagliari e la Società Canottiere Casale il giorno 9 maggio 2010 a Cagliari presso la sede dell’Associazione Tennis Club Cagliari venga recuperato e disputato inderogabilmente in data 14 maggio 2010.
IN FATTO
Con atto depositato il 26 maggio 2010 presso la segreteria del TNAS (Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport), l’A.S.D. Tennis Club Cagliari presentava istanza di arbitrato esponendo:
1) In data 9 maggio 2010, avrebbe dovuto tenersi l’incontro del Campionato di Serie A2, Femminile 2010, Girone 2 (5° giornata), tra il Tennis Club Cagliari e la Società Canottieri Casale fissato per le ore 9.00 presso la sede dell’Associazione Tennis Club Cagliari.
2) In particolare, la squadra della Società Canottieri Casale, pur avendo regolarmente presentato la lista delle proprie giocatrici (Irina Smirnova, Federica Grazioso e Giulia Mecca), si era rifiutata di partecipare al predetto incontro, in ragione dell’assenza di una delle stesse (Federica Grazioso), dovuta all’annullamento del volo Meridiana previsto per il giorno 8 maggio alle ore 20,00 in partenza da Firenze a causa della nube tossica proveniente dal vulcano islandese.
3) Con provvedimento emesso il 9 maggio 2010, il Giudice Arbitro, incaricato della direzione tecnica e disciplinare della suddetta gara, preso atto del rifiuto manifestato dalla Società Canottieri Casale che avrebbe potuto comunque disputare l’incontro con due sole giocatrici, aveva assegnato la vittoria al Tennis Club Cagliari con il punteggio di 4-0.
4) Avverso tale provvedimento, la Società Canottieri Casale aveva presentato reclamo innanzi al Commissario di Gara Nazionale chiedendo l’annullamento della decisione assunta dal Giudice Arbitro (e, per l’effetto, del risultato assegnato in favore del Tennis Club Cagliari) in ragione del mancato rinvio dell’incontro per forza maggiore.
5) Con provvedimento emesso in data 11 maggio 2010, il Commissario di Gara Nazionale, ritenuta sussistente la causa di forza maggiore verificatasi in data 8 maggio 2010 in conseguenza della quale “la terza componente del Canottieri Casale non ha potuto raggiungere la sede del TC Cagliari per l’incontro programmato per il 09.05.2010 (cancellazione del volo per “nube tossica”)”, aveva disposto il rinnovo della gara il giorno 14 maggio 2010 alle ore 11,00 presso la sede della ASD TC Cagliari.
Così descritti i fatti di causa, l’A.S.D. Tennis Club Cagliari concludeva chiedendo al Collegio di “annullare il provvedimento con il quale, in data 11 maggio 2010, il Commissario di Gara Nazionale ha disposto che l’incontro di Campionato di Serie A2, Femminile 2010, Girone 2, che avrebbe dovuto disputarsi tra il Tennis Club Cagliari e la Società Canottiere Casale il giorno 9 maggio 2010 presso la sede dell’Associazione Tennis Club Cagliari venga recuperato e disputato inderogabilmente in data 14 maggio 2010”. A fondamento dell’istanza, l’A.S.D. Tennis Club Cagliari deduceva che il provvedimento impugnato era assolutamente illegittimo non sussistendo nel caso di specie alcuna causa di forza maggiore. Infatti, secondo il sodalizio istante, la mancata partecipazione della giocatrice Federica Graziano all’incontro del 9 maggio 2010 era stata determinata da un comportamento colposo della stessa consistente nell’aver negligentemente organizzato la propria trasferta presso la sede dell’odierno istante. In particolare, tale giocatrice, pur consapevole che l’incontro si sarebbe dovuto svolgere a Cagliari – in un luogo, dunque, ben distante da quello in cui la stessa si trovava (Firenze) – e, programmato, peraltro, per le prime ore della mattinata (ore 9,00) del giorno 9 maggio 2010, si era limitata a prenotare l’ultimo volo disponibile delle ore 20,00 del giorno 8 maggio 2010, per raggiungere la sede del Tennis Club Cagliari. Tale negligenza risultava ancora più palese – assumeva l’istante – se solo si considera che la giocatrice avrebbe dovuto prevedere le eventuali ripercussioni negative che la diffusione delle ceneri sprigionate dal vulcano islandese avrebbe avuto sulla programmazione dei voli aerei. E ciò in ragione del fatto che, ormai da giorni, tutte le testate giornalistiche e i notiziari nazionali ed europei avevano ampiamente diffuso la notizia relativa alle plurime cancellazioni dei voli in tutta Europa, ivi compresa l’Italia, a causa dell’eruzione del vulcano verificatasi nel corso del mese di aprile. Oltretutto, le altre giocatrici della medesima squadra appartenente alla Società Canottieri Casale erano riuscite a raggiungere il luogo dell’incontro nel rispetto dell’orario fissato, pur partendo da uno degli aeroporti più colpiti dall’evento atmosferico sopra indicato, quale quello di Milano Malpensa. Con separata istanza, l’A.S.D. Tennis Club Cagliari chiedeva al Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport la sospensione del provvedimento impugnato. Con decreto del 14 maggio 2010 l’istanza veniva rigettata. Si sono costituite in giudizio, sia la Federazione Italiana Tennis che l’A.S.D. Società Canottieri Casale. La Federazione si rimetteva al Collegio per valutare la legittimità della decisione impugnata e, per l’effetto, confermare detta decisione se conforme ai
principi della giustizia sportiva. La Società Canottieri Casale deduceva che nel caso di specie la cancellazione del volo in partenza da Firenze per il giorno 8 maggio 2010 (a causa della nube tossica proveniente dal vulcano islandese) costituiva causa di forza maggiore ed escludeva, pertanto, qualsiasi comportamento negligente della giocatrice Federica Graziano per la mancata partecipazione all’incontro del 9 maggio 2010. Concludeva per la reiezione dell’istanza di arbitrato e la conferma del provvedimento impugnato. In data 7 settembre 2010 si è costituito il Collegio Arbitrale composto dall’avv. Carlo Guglielmo Izzo, con funzioni di Presidente, e dal dott. Bruno Mollica e dall’avv. Alessandro De Stefano, quali Arbitri. In data 7 settembre 2010 si è tenuta la prima udienza, nel corso della quale il Collegio, dopo aver confermato il provvedimento cautelare assunto dal Presidente del Tribunale il 14 maggio 2010 e dopo aver esperito senza esito il tentativo di conciliazione, assegnava alle parti su loro richiesta termini sino al 13 settembre c.a. per il deposito di memorie e documenti e sino al successivo 20 settembre per il deposito di repliche.Alla successiva udienza del 21 settembre, aveva luogo la discussione, nel corso della quale le parti esponevano le rispettive tesi difensive. All’esito della discussione, il Collegio si è riservato.
DIRITTO
Osserva il Collegio che i motivi del ricorso introduttivo della A.S.D. Tennis Club Cagliari si sono incentrati sulle questioni di fatto che hanno determinato la mancata partecipazione della giocatrice Federica Graziano all’incontro del 9 maggio 2010, e hanno mirato a negare la ricorrenza di una causa di forza maggiore astrattamente idonea a giustificare la sua assenza. Questa prospettazione costituisce il naturale riflesso sia dei contenuti del reclamo proposto dalla controparte contro la decisione del Commissario di Gara Nazionale, sia delle motivazioni della decisione impugnata, che – senza indagare affatto sui profili regolamentari – si sono fondati sull’implicito presupposto che le asserite cause di forza maggiore che avevano determinato l’assenza della predetta giocatrice (alla pari di quelle, ancor più evidenti, che avevano impedito la presenza dell’altra giocatrice Vivien Vierin) giustificavano senz’altro l’adozione del richiesto provvedimento di rinvio. Tuttavia, poiché il petitum sostanziale della causa è rappresentato, più in generale, dall’accertamento e dalla declaratoria della illegittimità dell’atto impugnato, reputa il Collegio che non si possa prescindere dall’onere di esaminare, anche d’ufficio, i presupposti logico-giuridici della decisione adottata dal Commissario di Gara Nazionale, onde verificare se essa sia o meno conforme alla disciplina del Campionato, in rapporto ai fatti dedotti e dimostrati dalle parti. Tale determinazione è avallata dal contenuto delle memorie difensive e dalle memorie di replica depositate in giudizio dalle parti, che sono state opportunamente estese – nel pieno rispetto del principio del contraddittorio – all’analisi della legittimità della decisione impugnata sulla base delle norme regolamentari che specificano i limiti di rilevanza della forza maggiore quale causa giustificatrice del rinvio degli incontri intersociali. L’esame di tale questione di diritto ha carattere pregiudiziale. A nulla servirebbe condividere le tesi della resistente ASD Società Canottieri Casale in merito alla obiettiva ed incolpevole impossibilità della giocatrice Federica Graziano di raggiungere la sede dell’incontro per l’imprevisto annullamento del volo da lei utilmente prenotato, così come nessun rilievo potrebbe avere il riconoscimento dell’ancor più evidente causa di forza maggiore che ha impedito la partecipazione dell’altra giocatrice Vivien Vierin per effetto di un improvviso ricovero ospedaliero, qualora si dovesse ritenere che questi spiacevoli eventi non integrano una causa legittima di rinvio dell’incontro, secondo le norme del vigente regolamento dei Campionati a squadre. L’anzidetta normativa considera separatamente le cause di forza maggiore che incidono in modo oggettivo sulla disputa degli incontri (quali l’inagibilità o l’impraticabilità del campo, la pioggia, l’oscurità, e simili) da quelle che incidono sulla posizione soggettiva delle squadre, in quanto impediscano ad una o più giocatrici di partecipare alla gara. Le ipotesi riconducibili alla prima fattispecie hanno sempre una rilevanza assoluta ed incondizionata, e producono le conseguenze previste dall’art. 45 del Regolamento (spostamento dell’incontro su altro campo o altro impianto) o dagli artt. 46, primo comma, 62 e 63, secondo comma, dello stesso Regolamento (spostamento dell’incontro ad altra data). Gli impedimenti soggettivi, invece, sono sempre idonei a determinare il rinvio della gara, anche se incidono sulla posizione di una sola giocatrice, solo quando siano determinati da provvedimenti di convocazione in rappresentative ufficiali nazionali (“factum principis”), per la giusta ragione che i preminenti interessi federali non possono pregiudicare quelli concorrenti dei club affiliati (cfr. art. 46, secondo comma, Reg.). Ogni altra ipotesi di forza maggiore che incida sulla posizione di una sola parte rientra nell’ambito applicativo dell’art. 58, ultimo comma, Reg., che tuttavia – a differenza del citato art. 46, secondo comma, Reg. - non fa riferimento alle condizioni di una singola giocatrice e che è collocato tra le norme che disciplinano l’assenza di una intera squadra ad un incontro intersociale: il tenore letterale e la collocazione sistematica rendono sin da ora evidente che simili cause di forza maggiore assumono rilevanza solo quando determinino l’impossibilità assoluta di partecipare all’incontro e di renderne possibile lo svolgimento, e non pure quando si traducano nella semplice impossibilità di schierare la migliore formazione. L’approfondimento dell’analisi della complessa disciplina regolamentare conferma inequivocabilmente tale conclusione e fornisce specifici elementi di dettaglio, che consentono di risolvere agevolmente il caso di specie. Dopo aver previsto:
a) Che gli incontri dei Campionati femminili di Serie A/2 (quale è quello che costituisce oggetto della presente vertenza) si articolano in tre singolari ed in un doppio (art. 9, primo comma, lett. b, Reg.);
b) Che ciascuna giocatrice può disputare un solo incontro singolare, oltre il doppio (art. 11 Reg.),
il Regolamento dispone che una squadra si considera “assente” quando non siano presenti almeno due giocatrici (art. 58, primo comma, lett. b, Reg.). Trattasi di disposizione logica, che si basa sull’implicito presupposto che la presenza di due sole giocatrici, pur comportando la forzosa assenza ad una gara individuale e la perdita del relativo punto (art. 61 Reg.), consente comunque la disputa degli altri due singolari e del doppio e lascia impregiudicato l’esito della competizione con tutti i possibili risultati finali (anche se con un limitato numero di punteggi). Da questa disposizione si evince, “a contrario”, che la squadra che disponga di due giocatrici si deve considerare “presente”; con il corollario che in tali circostanze essa deve ritenersi vincolata a disputare l’incontro, in mancanza di norme espresse che la autorizzino a richiedere un differimento ed in presenza di norme di segno contrario, che sanzionano con una sanzione pecuniaria, oltre alla perdita dell’incontro ed a due punti di penalizzazione, la rinuncia ad un incontro intersociale (art. 22, secondo comma, Reg.). Questa interpretazione trova ulteriore conferma nelle disposizioni degli artt. 22, terzo comma, e 58, quarto comma, del Regolamento, che prevedono rispettivamente la sanzione di due punti e di un punto di penalizzazione per i casi di assenza totale della squadra o di mancanza del prescritto numero minimo di giocatrici, e che nessuna sanzione prevedono invece per il caso di raggiungimento del predetto numero minimo. Da ciò si desume che la presenza del numero minimo richiesto rispetta i parametri regolamentari, perché non produce nessun riflesso sulla regolare disputa dell’incontro intersociale. La già citata disposizione dell’art. 58, ultimo comma, lett. b), deve essere letta ed interpretata in coerenza con questo quadro complessivo di riferimento, e tende evidentemente a salvaguardare la posizione della squadra che – per causa assolutamente indipendente dalla propria volontà – non abbia potuto assicurare la presenza neppure del numero minimo di giocatrici richiesto per disputare l’incontro. Appare invece illogica e contraria alla ratio legis, oltre che priva di elementi testuali, una interpretazione che estenda la portata della disposizione in esame oltre i suddetti limiti, introducendo un conflitto con le norme che, sanzionando la rinuncia all’incontro, impongono lo svolgimento della gara in presenza delle condizioni sufficienti per disputarlo. Ricadono dunque all’interno delle sfere del rischio individuale di ciascuna parte, senza riflettersi sul regolare svolgimento della manifestazione sportiva, le cause di forza maggiore – diverse dalla convocazione di una o più giocatrici in manifestazioni ufficiali nazionali – che impediscano la partecipazione all’incontro di una o più giocatrici, ma non pure dell’intera squadra.Secondo la resistente ASD Società Canottieri Casale, questa interpretazione non sarebbe corretta, perché comporterebbe ingiusti pregiudizi per la squadra che – per cause di forza maggiore – non possa schierare una giocatrice per ciascun incontro individuale. Infatti, tale squadra sarebbe soggetta non solo alla perdita automatica di un incontro individuale, ex art. 61 Reg., ma anche alla ingiusta applicazione di un punto di penalizzazione in classifica, ai sensi dell’art. 23, primo comma, dello stesso Regolamento, per il quale “l’affiliato che rinuncia ad uno o più incontri individuali in un incontro intersociale delle fasi a girone dei Campionati a squadre è punito con la penalizzazione di un
punto nella classifica del girone”. Per tali ragioni, la forza maggiore assumerebbe rilevanza, ai sensi dell’art. 58, ultimo comma, Reg., anche nei casi in cui la squadra, pur disponendo del numero minimo richiesto per partecipare all’incontro intersociale, non sia in grado di schierare una giocatrice in ciascun incontro individuale. Questa tesi non può essere condivisa per una pluralità di univoche ragioni. In primo luogo, non sembra corretto il presupposto secondo cui l’assenza della terza giocatrice per cause di forza maggiore comporterebbe l’applicazione di un punto di penalizzazione, perché il citato art. 23 Reg. si riferisce all’ipotesi della rinuncia (volontaria e colposa) ad un incontro individuale, e non pure a quella (che qui si prospetta) dell’impossibilità di partecipare per circostanze alle quali non si possa resistere. In secondo luogo, addurre il lamentato inconveniente non è sufficiente ad alterare i risultati dell’interpretazione che si desumono univocamente dai criteri letterale, sistematico e logico di interpretazione. Invero, la normativa regolamentare ha inteso bilanciare l’interesse generale alla disputa dell’incontro con la presenza del necessario numero minimo di giocatrici, con l’interesse della squadra che non abbia potuto raggiungere neppure tale numero minimo per fatti e circostanze imprevedibili, indipendenti dalla propria volontà. Rimettere alla discrezionalità di una squadra la potestà di ottenere il differimento della gara, per non subire i pregiudizi che potrebbero derivarle in siffatte circostanze, comporta un’alterazione dell’equilibrio tra gli opposti interessi che il Regolamento ha inteso stabilire. In terzo luogo, l’interpretazione della società resistente si pone in manifesto contrasto con l’art. 8, ultimo comma, del Regolamento, secondo cui “l’interpretazione delle norme del presente Regolamento deve essere intesa a favore la disputa degli incontri”. In base a questa generale regola interpretativa, risulta evidente che non si può estendere la rilevanza della forza maggiore al di là dei casi che incidano effettivamente sulla possibilità di disputare la gara. Alla luce di queste considerazioni, il ricorso dell’A.S.D. Tennis Club Cagliari deve essere accolto, perché l’assenza forzata delle giocatrici Federica Graziano e Vivien Vierin non poteva essere invocata come causa giustificatrice di un rinvio, in presenza delle condizioni che consentivano il regolare svolgimento della manifestazione sportiva. Né può dirsi che questa soluzione contrasta con l’argomento “equitativo” prospettato dalla resistente ASD Società Canottieri Casale, secondo cui in tal modo si verrebbero ad alterare i risultati conseguiti sul campo nella gara di recupero, in contrasto con i “valori” dello sport. I risultati della gara meritano infatti di essere salvaguardati allorché siano rispettati i parametri regolamentari che disciplinano la disputa degli incontri; e ciò in quanto il rispetto di tali parametri avrebbe potuto ragionevolmente condurre ad un diverso risultato sportivo. Rimane estranea all’oggetto del presente giudizio la valutazione degli eventuali ulteriori riflessi disciplinari della condotta della ASD Società Canottieri Casale per la mancata disputa dell’incontro nella data prefissata, essendo rimesso agli Organi competenti valutare se possa avere efficacia scriminante, a tali limitati fini, l’errore incorso nell’interpretazione delle norme regolamentari. La particolare complessità dei temi trattati giustifica l’integrale compensazione delle spese di assistenza legale tra le parti. Gli onorari degli arbitri e le spese di funzionamento del Collegio arbitrale devono essere poste invece a carico della Federazione Italiana Tennis e della ASD Società Canottieri Casale, con vincolo di solidarietà tra le parti, nella misura liquidata in dispositivo.
PQM
IL COLLEGIO ARBITRALE
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione:
1) accoglie la domanda formulata dall’A.S.D. Tennis Club Cagliari e per l’effetto annulla il provvedimento con il quale, in data 11 maggio 2010, il Commissario di Gara Nazionale ha disposto che l’incontro di Campionato di Serie A2, Femminile 2010, Girone 2, che avrebbe dovuto disputarsi tra il Tennis Club Cagliari e la Società Canottiere Casale il giorno 9 maggio 2010 presso la sede dell’Associazione Tennis Club Cagliari venga recuperato e disputato inderogabilmente in data 14 maggio 2010;
2) compensa tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva;
3) pone a carico della Federazione Italiana Tennis e della ASD Società Canottieri Casale, in misura uguale tra loro e con vincolo di solidarietà, le spese e gli onorari degli Arbitri, liquidati complessivamente in € 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge;
4) pone a carico della Federazione Italiana Tennis e della ASD Società Canottieri Casale, in misura uguale tra loro, il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti presso la sede dell’Arbitrato in data 12 ottobre 2010, e sottoscritto in numero tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.to Carlo Guglielmo Izzo Presidente del Collegio Arbitrale
F.to Bruno Mollica Arbitro
F.to Alessandro De Stefano Arbitro