CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 5 novembre 2010 promosso da: Avv. Carmelo Tonon, Sig. Carlo Borghi, Sig. Bruno Marchiò e Sig. Loris Guarini contro Federazione Ginnastica d’Italia
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 5 novembre 2010 promosso da: Avv. Carmelo Tonon, Sig. Carlo Borghi, Sig. Bruno Marchiò e Sig. Loris Guarini contro Federazione Ginnastica d'Italia
IL COLLEGIO ARBITRALE
composto dai signori:
Avv. Guido Cecinelli Presidente
Avv. Mario Formaio Arbitro
Dott. Ermanno Granelli Arbitro
riunito in Roma, presso lo Stadio Olimpico – Tribuna Tevere in data 5 novembre 2010 ha deliberato il seguente
LODO
nel procedimento di arbitrato (prot. n.1844 del 25.8.2010) promosso da:
Avv. Carmelo Tonon, Sig. Carlo Borghi, Sig. Bruno Marchiò e Sig. Loris Guarini, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Adami del Foro di Udine, con studio in Via Morpurgo n.34 – Udine parti istanti contro Federazione Ginnastica d’Italia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Tonucci, con studio in Roma, Via Principessa Clotilde n.7 parte resistente sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per gli istanti
in via principale – si chiede la riforma della sentenza 14/7/10, comunicata in data successiva ai ricorrenti ed al difensore, prot. 6385/Ab/lc, della Commissione di Giustizia di Secondo Grado, Federazione Ginnastica d’Italia, con conseguente assoluzione dagli addebiti contestati per gli odierni ricorrenti;
in via subordinata – l’applicazione delle circostanze attenuanti (con disapplicazione delle aggravanti per quanto riguarda la posizione dell’avv. Tonon) e del minimo della sanzione e lo scomputo della sospensione cautelare di mesi 2 emessa con provvedimento cautelare comunicato in data 20/9/09. Con riserva di ulteriori motivi ed istanze istruttorie nei termini di legge. Per la parte resistente:
Contrariis rejectis, dichiarare l’inammissibilità/improcedibilità della istanza per le ragioni esposte nella memoria difensiva ed in ogni caso rigettarla perché infondata in fatto ed in diritto. Con ogni più ampia salvezza e riserva di eccepire, modificare, integrare, dedurre, produrre e articolare mezzi istruttori. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre al rimborso delle spese generali al 12,5%, all’IVA ed al(la) CPA e con rifusione di tutte le spese, diritti amministrativi, competenze ed onorari del Collegio Arbitrale versati e versandi dalla F.G.I. per la procedura.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con richiesta di giudizio prot. 1/10 del 10 gennaio 2010 il Procuratore Federale della Federazione Ginnastica d’Italia chiedeva al Presidente della, Commissione di Giustizia di Primo Grado di disporre la citazione a giudizio dei signori Carmelo Tonon, Bruno Marchiò, Carlo Borghi e Loris Guarini, tesserati della Federazione, con l’incolpazione di “violazione degli artt. 2 e 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, per aver gestito la S.G. Triestina
– o aver consentito che la stessa venisse gestita – in violazione degli obblighi di buona amministrazione, compromettendo gravemente la vita della società stessa, atteso che, a tutt’oggi, ne appare impossibile la verifica contabile e dei tesseramenti; ometteva, altresì, di denunciare alla Procura Federale le irregolarità che, per il ruolo ricoperto, aveva il dovere di impedire. In Trieste, fino al 10 settembre 2009, data di applicazione della sospensione cautelare; limitatamente al signor Loris Guarini fino al 13 novembre 2008, data di presentazione delle proprie dimissioni”. La contestazione era relativa al mancato tesseramento per le stagioni sportive 2007-2008- 2009 di nove atleti (anno 2008 n. otto omessi tesseramenti; anno 2009 n. sette omessi tesseramenti), nella sola sezione ginnastica della Società, ancorché fossero state versate le relative quote. La vicenda aveva avuto origine il 16.5.2009, allorché 691 soci della Società Ginnastica Triestina chiedevano al Presidente avv. Carmelo Tonon ed al Consiglio Direttivo, di convocare l’assemblea straordinaria per discutere delle manchevolezze sotto il profilo gestionale e contabile, nonché il mancato tesseramento di vari atleti negli anni 2007-2008- 2009. A seguito dell’inerzia degli organi sociali, alcuni soci depositavano al Tribunale Civile di Trieste, ricorso ex art.700 c.p.c. per richiedere la pubblicazione del libro soci, e per la fissazione di un’assemblea straordinaria. In data 30.7.2009 il Procuratore Federale della Federazione chiedeva urgenti informazioni alla Società, visti i numerosi rilievi di genitori di atleti minorenni i quali, pur avendo versato la quota di tesseramento alla Federazione, non risultavano iscritti. Occorre osservare che la quota sociale era comprensiva anche dell’assicurazione contro gli infortuni. Il Presidente del Comitato Regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, chiedeva spiegazioni al Presidente Tonon circa lo stato gestionale della Società e circa l’esistenza di procedimenti penali, nonché circa la mancata corresponsione degli stipendi ai tecnici ed il mancato pagamento delle utenze e delle rate di mutuo. In data 10.9.2009 veniva nominato un Commissario Straordinario per la gestione della Società. Citati a giudizio e ritualmente costituitisi, con la memoria difensiva gli incolpati eccepivano preliminarmente la nullità dell’addebito per genericità ed indeterminatezza, chiedendo che gli atti fossero restituiti al Procuratore Federale; nel merito instavano per l’assoluzione. All’esito del relativo giudizio, con decisione in data 14.4.2010 l’adita Commissione di Giustizia dichiarava la responsabilità del Tonon in ordine alle contestate incolpazioni e ritenuta altresì sussistente la circostanza aggravante di cui all’art. 21 del RGD (Regolamento di Giustizia e Disciplina, n.d.e.), gli irrogava la sanzione della radiazione; agli altri tre, del pari giudicati responsabili delle stesse incolpazioni, infliggeva la sanzione della sospensione per anni due; disponeva infine la pubblicazione della decisione per estratto e per una sola volta, sulla rivista federale “Il Ginnasta”. Avverso tale pronunzia presentavano tempestivo gravame tutti gli incolpati che, risollevata la preliminare eccezione di nullità proposta nel precedente grado, in via principale reiteravano la richiesta di proscioglimento perché il fatto non sussiste o non costituisce reato ed in via subordinata invocavano l’applicazione di circostanze attenuanti e del minimo della sanzione, con scomputo del periodo di sospensione cautelare di mesi due loro precedentemente inflitto con provvedimento d’urgenza. In via istruttoria instavano per l’acquisizione di documenti dei quali inutilmente i giudici di primo grado avevano ordinato l’esibizione alla S.G.T.. Con decisione in data 14 luglio 2010 la Commissione di Giustizia di Secondo Grado, disattesa l’eccezione preliminare degli appellanti e confermate le sanzioni inflitte al Tonon, al Marchiò ed al Borghi dai primi giudici, in parziale riforma dell’impugnata decisione riduceva ad anni uno la sanzione della sospensione irrogata al Guarini, disponendo la pubblicazione delle decisioni di entrambi i gradi del giudizio sulla rivista “Il Ginnasta”. Con istanza ex art. 9 Cod. Giud. innanzi al T.N.A.S. depositata il 25.8.2010, i signori Carmelo Tonon, Carlo Borghi, Bruno Marchiò, Loris Guarini hanno avviato il procedimento di arbitrato, riproponendo ancora una volta l’eccezione preliminare di nullità dell’atto di addebito per sua genericità e indeterminatezza e lamentando a) difetto di motivazione, b) difetto di correlazione tra il capo di incolpazione e la pronuncia di condanna, c) l’eccessività delle sanzioni irrogate, d) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti; hanno concluso quindi come in epigrafe, e nominato il proprio arbitro. Costituitasi in giudizio, con la memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 12 Cod. Giud. innanzi al T.N.A.S. la Federazione Ginnastica d’Italia ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità e/o improcedibilità dell’istanza, assumendo che si verte in materia che, non rientrando nella previsione dell’art. 2 del citato Cod. Giud., non può essere oggetto di arbitrato; nel merito ha chiesto il rigetto del gravame perché infondato e la conseguente conferma dell’impugnata decisione, instando in via istruttoria per l’escussione del Procuratore Federale; ha designato a sua volta il proprio arbitro. Gli arbitri hanno quindi concordato la nomina del terzo arbitro che ha assunto le funzioni di presidente. Costituitosi ritualmente, all’udienza del 4.10.2010 il Collegio Arbitrale, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, rilevato che i gradi endofederali del giudizio si erano esauriti, e ritenuto che la materia rientrava nella propria competenza ai sensi dell’art. 2 del Codice dei Giudizi innanzi al T.N.A.S. perché gli addebiti (e le relative sanzioni inflitte) rilevano nel solo ordinamento sportivo, ha rigettato l’eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità sollevata dalla Federazione. Considerato, poi, da una parte, che per quanto già acquisito agli atti le prove richieste dalle parti istanti erano ininfluenti ai fini della decisione sulla responsabilità e, dall’altra, che non poteva essere accolta l’istanza della difesa della F.G.I. di assumere le dichiarazioni del Procuratore Federale, perché questi aveva svolto funzioni requirenti nei precedenti gradi di giudizio, ha rigettato tutte le istanze istruttorie. Successivamente le parti hanno depositato memorie e documenti nei termini assegnati e, all’udienza del 5.11.2010, hanno ampiamente illustrato le rispettive tesi difensive. Il Collegio si è riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Poiché relativamente all’atto d’incolpazione gli odierni istanti hanno avuto ampia possibilità di difendersi nei due precedenti gradi di giudizio, essendo stati posti a conoscenza di tutti gli elementi posti a fondamento dell’accusa, la prospettata sua genericità non ha sostanzialmente pregiudicato il loro diritto di difesa, sì che deve conseguentemente escludersi la sua nullità e la conseguente nullità delle decisioni rese nei due gradi endofederali del giudizio. Quanto alla lamentata omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, l’eccezione non può trovare ingresso, poiché i Secondi Giudici hanno ricostruito scrupolosamente i fatti che hanno portato all’incolpazione fondata sulla provata grave mala gestio della società, emersa in particolare dalla relazione che il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia del CONI aveva inviato in data 24.8.2009 alla Federazione, nella quale si erano segnalate “gravi irregolarità di gestione della SGT e, in particolare, l’assoluta mancanza di trasparenza e di rispetto delle regole democratiche della società, nonché la mancata corrispondenza tra i tesseramenti risultanti da verifica della Federazione ed il numero effettivo degli atleti che avevano corrisposto il regolare pagamento delle quote d’iscrizione per gli anni 2007- 2008 – 2009”, rilevando che i mancati tesseramenti denunziati avevano rappresentato solo l’incipit della cattiva gestione societaria, che era stata confermata dalle relazioni del Commissario Straordinario, da cui era significativamente emerso che il membro del C.D. Guarini, dimissionario, non era stato sostituito, che gli incolpati non avevano collaborato a fronte della richiesta di chiarimenti loro rivolta dalla Procura Federale il 30.7.2009, ed altresì che anche in seguito essi avevano omesso a) di comparire a rendere chiarimenti, b) di esibire il decreto di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Trieste, c) di provvedere alla convocazione straordinaria presentata dal numero legale dei soci in regola con i pagamenti. Con ciò i Giudici di secondo grado hanno fornito adeguata motivazione della loro decisione e questo Collegio osserva che in ogni caso i fatti non sono contestati e che gli istanti forniscono solo una diversa non attendibile lettura della gravità delle infrazioni commesse con riferimento alle sanzioni inflitte. Né possono condividersi le giustificazioni difensivamente addotte, relativamente all’impossibilità per gli incolpati di controllare tutte le innumerevoli attività della società, sì da prospettare mancanza di responsabilità del Presidente e dei Consiglieri a causa della complessità della struttura: infatti a fronte della circostanza, non contestata ex adverso, che la società aveva quattro sezioni con un responsabile a capo di ciascuna, gli odierni incolpati, e segnatamente il presidente, non hanno addotto prove di avere impartito precise e specifiche deleghe di controllo, cosicché la gestione societaria è stata lasciata incontrollata, e in particolare non risulta usata la minima diligenza per l’adozione di cautele intese all’esame ed alla verifica che alle quote pagate per l’iscrizione corrispondesse il numero dei tesserati. Prova ne sia che gli omessi tesseramenti si sono protratti tre stagioni sportive (2007- 2008-2009) e non va sottovalutata la circostanza, di assoluto rilievo, che gli odierni istanti non hanno mai collaborato con la Procura Federale, omettendo l’invio dei documenti richiesti nonché, come già rilevato, di presentarsi avanti il Procuratore Federale per fornire chiarimenti. I Giudici endofederali hanno valutato con attenzione l’estrema gravità dell’infrazione relativamente alle somme pagate dalle famiglie degli atleti con la duplice finalità della certezza della regolarità della posizione nella Federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI, e della certezza della copertura assicurativa per i medesimi atleti. E’ ovvio, infatti, che con le somme versate alla Federazione gli atleti avevano confidato, da un lato, nel loro regolare tesseramento, dall’altro, nell’operatività di una polizza assicurativa che avrebbe loro garantito un indennizzo nel caso d’infortunio. Per quel che concerne il lamentato difetto di correlazione tra il capo d’incolpazione e la pronuncia, per essere stato il presidente della società condannato nella ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 21 RGD, che si assume non essere stata contestata, l’eccezione non ha pregio. L’art. 21 c. 1 del RGD dispone che, in caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell’autore o del responsabile dell’infrazione ed in caso di particolare gravità delle conseguenze dell’infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata. Or dunque, poiché nel capo d’incolpazione risultano contestate gravi irregolarità di gestione della SGT, non pare censurabile che i giudici del gravame abbiano ritenute dette irregolarità “particolarmente gravi”, trattandosi di una loro valutazione discrezionale. Né può essere accolta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti, non concorrendo alcuna delle condizioni legittimanti indicate nell’art. 19 del RGD per poter addivenire alla riduzione delle pene irrogate, né potendo il Collegio apprezzare le altre circostanze addotte dalla difesa degli istanti per ottenere una diminuzione della sanzione. Invero, il fatto che le irregolarità di tesseramento (più esattamente: i mancati tesseramenti)
riguardino pochissimi casi in relazione al numero degli iscritti e alle stagioni sportive interessate, attiene all’incolpazione e non rappresenta una circostanza ad essa esterna che possa giustificare una riduzione della sanzione; che poi durante la gestione Tonon siano stati conseguiti numerosi successi sportivi, in campo nazionale ed internazionale, sembra ragionevolmente ascrivibile al merito di atleti e tecnici allenatori, piuttosto che a quello dei dirigenti; infine, il fatto che nessuno degli incolpati sia recidivo, non sembra essere circostanza idonea a giustificare una riduzione della sanzione ex art. 19 RGD. L’assunto difensivo che le infrazioni siano state poste in essere dagli incolpati a titolo di colpa e non di dolo non può, in questo caso particolare, assumere rilevanza, perché, anche se, in denegata ipotesi, si volesse ammettere che esse non furono dolose, si connotano per la loro particolare gravità (perché gli atleti che, pur avendo versato regolarmente la quota d’iscrizione, non erano stati tesserati, furono esposti all’elevato rischio, in considerazione della particolare attività svolta, di non venire indennizzati in caso d’infortunio durante gare o allenamenti, non potendo avvalersi di una polizza assicurativa) e pertanto giustificano la sanzione della radiazione nei confronti del presidente e della sospensione degli altri consiglieri nella misura irrogata. Per quanto attiene alla sollevata eccezione di prescrizione biennale dell’addebito per il mancato tesseramento dell’atleta Lorenzo Turco nel 2007, il Collegio osserva: posto che l’art. 67, 1° comma, della RGD stabilisce che i fatti costituenti infrazione disciplinare commessi da Società e da Tesserati della Federazione si prescrivono entro due anni dalla data della loro consumazione, si deve tener conto che il successivo terzo comma dello stesso articolo precisa che i termini (per il decorso del periodo prescrizionale) decorrono, per l’infrazione tentata o continuata, dalla data in cui è cessata l’attività del colpevole. Ora, nella fattispecie in esame, poiché gli omessi tesseramenti sono continuati negli anni 2008 e 2009, e si versa quindi in ipotesi di infrazioni continuate dal 2007 al 2009 compreso, il termine di prescrizione di tutte le contestate infrazioni, compresa quella verificatasi nel 2007, decorre dal 1° gennaio 2010, data in cui deve ritenersi cessata la condotta degli incolpati, e quindi è escluso che sia maturato il periodo biennale previsto per la relativa prescrizione. In definitiva tutte le censure mosse alla decisione di secondo grado non hanno fondamento e devono perciò essere disattese le istanze dirette ad ottenere una sua riforma. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, in assenza di notula specifica, nella somma complessiva di € 2.000,00 oltre IVA e contributo previdenziale alla C.N.A. in favore della parte resistente. Per effetto della soccombenza vengono altresì poste a carico degli istanti le spese di funzionamento dell’arbitrato.
P.Q.M.
il Collegio Arbitrale, all’unanimità definitivamente decidendo sull’istanza indicata in epigrafe, respinte le eccezioni preliminari:
1) rigetta tutte le domande formulate dai Sigg.ri Carmelo Tonon, Carlo Borghi, Bruno Marchiò, Loris Guarini;
2) condanna gli istanti, in solido tra loro, al pagamento delle competenze e degli onorari in favore della Federazione Ginnastica d’Italia, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre IVA e CAO;
3) pone definitivamente a carico degli istanti le spese di funzionamento dell’arbitrato;
4) dichiara incamerati dal T.N.A.S. i diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deliberato in Roma il 5.11.2010 e sottoscritto in numero di sei originali nei luoghi e nelle date di seguito indicate.
F.to Guido Cecinelli – Presidente
F.to Mario Formaio – Arbitro
F.to Ermanno Granelli – Arbitro