CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo del 04 marzo 2011 promosso da: Mariano GRIMALDI contro David Toni MOUNARD

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo del 04 marzo 2011 promosso da: Mariano GRIMALDI contro David Toni MOUNARD Il Collegio arbitrale composto da Avv. Marcello de Luca Tamajo Presidente Prof. Avv. Ferruccio Auletta Arbitro Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini Arbitro riunito in conferenza personale in Roma data 4 marzo 2011 ha deliberato all’unanimità il seguente LODO nel procedimento arbitrale promosso da: Mariano GRIMALDI, rapp.to e difeso dall’avv. Vito Consales ed elettivamente dom.to presso il suo studio in Portici alla via A. Diaz n. 99 -ricorrentecontro David Toni MOUNARD, rapp.to e difeso dagli avv.ti Paolo e Gianluca Rodella ed elettivamente dom.to presso il loro studio in Roma alla via Giuseppe Ferrari n. 4 -resistente- FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO Con istanza di arbitrato del 7.10.2010, prot. n. 2208, il sig. Grimaldi, agente di calciatori, ha dedotto che: - con due contratti, stipulati il 29.12.2007 ed il 15.11.2009, il calciatore David Toni Mounard gli ha conferito mandato di agenzia; - entrambi i contratti prevedevano come corrispettivo a favore dell’agente il 5% del compenso annuo lordo spettante al sig. Mounard; - quest’ultimo, nell’agosto del 2008, con l’assistenza dell’istante, ha sottoscritto un contratto per prestazioni sportive con la S.S. Gallipoli Calcio s.r.l.; - tale contratto, di durata biennale, prevedeva un compenso annuo lordo, in favore del calciatore, di €. 30.000,00, per il primo anno, e di €. 213.000,00, per l’anno successivo; - il sig. Mounard è rimasto completamente inadempiente nel versamento del compenso spettante all’agente; - con lettera dell’8.6.2010 il calciatore ha revocato il mandato all’agente per motivi di carattere strettamente personale; - in realtà tale revoca non è assistita da giustificato motivo e comunque è priva di giusta causa. Tutto ciò premesso, l’istante ha chiesto la condanna del sig. Mounard al pagamento della complessiva somma di €. 27.650,00 (di cui €. 1.500,00 a titolo di compenso in relazione al contratto stipulato dal calciatore con la società Gallipoli Calcio per la stagione sportiva 2008/2009, €. 10.650,00 a titolo di compenso, in relazione al medesimo contratto, per la stagione sportiva 2009/2010, ed €. 15.500,00 a titolo di penale per la revoca anticipata del mandato senza giusta causa), oltre accessori di legge e con vittoria di spese. Con memoria del 27.10.2010, prot. n. 2315, il sig. Mounard, in relazione alle somme pretese a titolo di compenso, ha formulato, nell’ordine, le seguenti eccezioni: - di nullità del primo mandato, sottoscritto il 29.12.2007, per la mancata apposizione del termine finale; - di aliunde perceptum per il fatto che il sig. Grimaldi ha ricevuto i compensi dal Presidente della società Gallipoli Calcio; - di successiva modificazione dell’obbligazione ovvero di sopravvenuta estinzione parziale della stessa per il fatto che, in considerazione delle notorie vicende finanziarie e giudiziarie che hanno riguardato tale società, tutti i calciatori per essa tesserati hanno percepito soltanto i 3/12 della retribuzione annua a loro spettante. Per quanto riguarda invece la somma richiesta a titolo di indennizzo, dovuto sul presupposto che il recesso è avvenuto in assenza di giusta causa, il calciatore ha eccepito che: - nel c.d Regolamento Agenti vigente al momento della sottoscrizione del mandato non esisteva alcuna disposizione che stabiliva un indennizzo predeterminato in base alla categoria di appartenenza del calciatore (donde l’inefficacia di corrispondente previsione negoziale ritenuta incompatibile); - comunque, nel caso di specie, sono ravvisabili comportamenti dell’agente tali da integrare gli estremi della giusta causa. In virtù delle predette eccezioni e difese, il sig. Mounard ha quindi chiesto, con articolate conclusioni, il rigetto della domanda, con vittoria di spese. In data 10.12.2010 si è tenuta la prima udienza, nel corso della quale il Collegio, dopo aver esperito senza esito il tentativo di conciliazione, ha concesso alle parti termini per il deposito di memorie e documenti e la formulazione di ulteriori richieste istruttorie e le relative repliche. Entrambe le parti hanno assolto all’onere di deduzione e offerta di prova nei termini in questione . Successivamente, all’udienza del 4.3.2011, il Collegio, ritenuta la causa matura per la decisione già allo stato degli atti, ha invitato le parti alla discussione, all’esito della quale queste ultime, d’accordo tra loro, hanno autorizzato il Tribunale a pronunciare il lodo entro il 31.3.2011. Il Collegio, riservata la decisione, ha quindi deliberato in conferenza personale degli arbitri il presente lodo. MOTIVI DELLA DECISIONE Ai fini della migliore chiarezza espositiva, è opportuno trattare separatamente le questioni sottese alle due domande azionate dal sig. Grimaldi. 1. La prima ha ad oggetto il pagamento dei compensi maturati dall’agente in virtù, da un lato, dei contratti di mandato sottoscritti rispettivamente il 29.12.2007 ed il 15.11.2009 e, dall’altro, del contratto di prestazione sportiva stipulato dal sig. Mounard con il Gallipoli Calcio s.r.l. per le stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010. 1.1. A dire del resistente, il contratto del 29.12.2007 sarebbe nullo, non essendo stato n esso previsto il dies ad quem e non potendo tale omissione essere surrogata dalla mera previsione del termine di “durata non superiore a due anni” di cui ai modelli federali predisposti per la stipula del mandato tra calciatore e agente. L’eccezione non appare fondata. La fonte normativa alla quale fare riferimento ratione temporis per il governo del contratto di mandato concluso nel dicembre del 2007 è il “Regolamento Agenti” entrato in vigore in data 1.2.2007. L’art. 10, 3° comma, di tale Regolamento, tra l’altro, stabilisce che “L’incarico . . . non può avere durata superiore a due anni e non può essere tacitamente rinnovato”, mentre, nel documento contrattuale sottoscritto dai sigg.ri Mounard e Grimaldi, accanto alla clausola di cui all’art. 3 (il cui incipit è : “Il mandato ha validità fino al…”) è posto un riquadro per consentire alle parti di fissare il termine finale di durata del contratto e, subito dopo, tra due parentesi, la suggestione comminatoria relativa alla possibilità di “durata non superiore a due anni”, in ogni caso. Ora, il fatto che i due contraenti non abbiano compilato il detto riquadro con l’indicazione della data di scadenza del contratto non costituisce di per sé causa di invalidità dell’intero regolamento contrattuale, e ciò per una serie di elementi interpretativi della volontà non obliterabili: - in primo luogo, l’art. 1367 c.c., nel codificare il principio di conservazione degli atti, sancisce che, nei casi dubbi, “il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”; - in secondo luogo, nel contesto normativo sopra delineato, la mancata indicazione del dies ad quem non può che avere l’inequivoco significato che le parti hanno inteso conferire al loro rapporto la durata massima consentita; - in terzo luogo, tutto volendo così concedere alla tesi dell’eccipiente, la norma contrattuale oltremodo ritenuta “in bianco” sarebbe comunque integrabile dalla previsione regolamentare dell’art. 10, 3° comma, venendosi così a colmare la lacuna di cui trattasi. Sulla specifica questione, peraltro, neppure la giurisprudenza di questo Tribunale appare diversamente orientata sicchè il Collegio può concludere nel senso che il contratto di mandato del 29.12.2007 è valido ed efficace. 1.2. Il sig. Mounard, nei propri scritti difensivi, ha poi allegato la circostanza secondo la quale, con riguardo al contratto di prestazione sportiva del 25.8.2008, il sig. Grimaldi avrebbe percepito il compenso a sé spettante dal Presidente della società Gallipoli Calcio ed ha chiesto quindi di poter provare per testi tale fatto. Si è data, pertanto, l’offerta del seguente capitolo di prova articolato dal convenuto: “Vero che, in occasione della stipula del contratto sportivo tra il calciatore Mounard e la Società Gallipoli Calcio intervenuta in data 25 Agosto 2008, venne pattuito con l’ allora Presidente Sen. Vincenzo Barba che il club si sarebbe fatto carico del pagamento del compenso spettante all’Agente Mariano Grimaldi per l’attività professionale prestata con riferimento a tale contratto?”. A prescindere dalla circostanza soggettiva che il capitolo non si riferisce univocamente alla genesi di un’eventuale obbligazione in capo anche all’agente né concerne, sotto il profilo oggettivo, l’avvenuto pagamento (donde l’esonero dall’esame di ammissibilità altrimenti richiesto ex art. 2726 c.c.), qui è sufficiente rilevare, anche secondando la difesa altresì di parte attrice, che, se non già ai sensi dell’art. 2722 c.c. (“la prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea”), certamente ai sensi dell’art. 2723 c.c. (vale a dire ammettendo la posteriorità del preteso patto novativo rispetto alla formazione dell’originario documento contrattuale inter partes) l’ingresso di una fonte testimoniale appare preclusa. In particolare, il Collegio ritiene inverosimile (per difetto di precise allegazioni di fatto che siano altrimenti convergenti nel senso del) la sopravvenuta modificazione sostanziale della parte obbligata nei confronti dell’ agente e l’intervenuta accettazione di costui sopra la sostituzione dell’obbligato (ciò che peraltro sarebbe avvenuto non iure integrando notoriamente un fatto illecito). Pertanto, altresì sotto il profilo dell’aliunde perceptum, il contenuto delle obbligazioni del calciatore verso l’agente non appare modificato o estinto rispetto alla fonte contrattuale invocata dall’agente. 1.3. Rimane allora da analizzare l’ulteriore difesa sostenuta dal sig. Mounard per contrastare la domanda in esame, e cioè l’avere questi –per fatto incontestato e notorio- percepito nella stagione sportiva 2009/2010 soltanto i 3/12 della retribuzione annua a lui dovuta, con la conseguenza che è su questa frazione dell’intera somma che devesi calcolare la percentuale (5%) del compenso dell’agente. Perciò, se è vero che nel contratto di mandato, il compenso del sig. Grimaldi è stato pattuito in “una somma determinata nella misura percentuale del 5% del corrispettivo annuo lordo del Calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva depositato . . .”, è pur vero, però, che l’art. 10, 5° comma, del Regolamento Agenti dell’1.2.2007 recita: “L’importo del compenso dovuto all’Agente . . . è calcolato in base al reddito lordo annuo del calciatore . . . secondo quanto risulta dal contratto sportivo depositato e ratificato”. In virtù del combinato disposto delle norme testé citate e del quale deve farsi applicazione, si desume che il compenso per l’attività svolta dal sig. Grimaldi rimane suscettibile, in considerazione della concreta e oggettiva alterità determinatasi tra la fattispecie normativa (ex ante) e quella effettiva (ex post), di venire calcolato piuttosto “in base al reddito lordo annuo del calciatore” che non in base al “corrispettivo annuo lordo del Calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva depositato”. Tale ratio decidendi, del resto, è stata già espressa da questo Tribunale nel lodo “Manfredonia vs Rosi” del 25.10.2010 ed è evidentemente ispirata ad esigenze di equità onde evitare un’ingiusta locupletazione dell’agente a danno del calciatore per ragioni a quest’ultimo inimputabili e rispetto alle quali egli abbia già naturalmente risentito svantaggio patrimoniale (svantaggio destinato a incrementarsi irragionevolmente con l’adozione di una diversa ragione decisiva). Ne deriva che la domanda avente ad oggetto il pagamento dei compensi maturati dal ricorrente è da accogliere nei seguenti termini: €. 1.500,00 (5% sul reddito effettivamente percepito dal sig. Mounard nella stagione sportiva 2008/2009) + €. 2.662,50 (5% sul reddito effettivamente percepito dal resistente nella stagione sportiva 2009/2010), per un totale di €. 4.162,50, oltre interessi legali dalla data della domanda di arbitrato (non potendosi ritenere l’anteriore liquidazione della parte corrispondente a quella poi operata con criterio giudiziale) e fino all’effettivo pagamento. 2. Venendo alla ulteriore pretesa avanzata dal sig. Grimaldi, cioè quella riguardante l’indennizzo derivante dalla circostanza che la revoca del contratto di mandato non è avvenuta per giusta causa, essa merita integrale accoglimento. 2.1. Innanzi tutto occorre precisare che il tenore già soltanto letterale della comunicazione inviata al resistente, con cui il sig. Mounard ha revocato il mandato, è tale da escludere sotto il profilo logico la configurabilità di una giusta causa oggettiva, non potendosi di certo ritenere tale l’ adduzione di (non altrimenti ostesi) motivi strettamente personali (come usa dire). Né è seriamente sostenibile che, con espressioni del genere, il sig. Mounard abbia voluto riferirsi, o anche soltanto alludere, alle vicende che hanno riguardato il ricorrente in merito a rapporti con terzi (il trasferimento alla società Juventus del calciatore Amauri). Se per caso così fosse, del resto, non di una giusta causa di revoca si tratterebbe, comunque. E’ insomma decisiva quanto pacifica la circostanza che il sig. Mounard non abbia chiesto - nelle forme, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento della F.I.G.C. sugli Agenti di calciatori - di accertare la sussistenza della giusta causa. Difatti, sia l’art. 18, 4° comma, del Regolamento in vigore dall’aprile 2010 (cioè al momento dell’esercizio della revoca comunicata in data 8.6.2010), sia l’art. 11, 4° comma, della precedente normativa regolamentare del 2007 (vigente al tempo della sottoscrizione del contratto di mandato) stabiliscono che “Il calciatore o la società che intenda ottenere il riconoscimento della giusta causa deve, a pena di decadenza, iniziare l’azione di accertamento della giusta causa contro l’Agente interessato entro trenta giorni dalla data di invio della comunicazione di revoca”. Dunque, se alla comunicazione di revoca del mandato per giusta non segue la domanda relativa al suo accertamento, si produce l’effetto proprio della decadenza, e cioè la consunzione del potere del calciatore di ulteriormente avvalersi della giusta causa pretesa al fine di rimanere liberato dal pagamento altrimenti dovuto all’agente. 2.2. Chiarito che nel caso di specie non si è in presenza di fatti o comportamenti che possano integrare gli estremi della giusta causa – intesa, nell’accezione giuslavoristica, come quid che non consente la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto – e che comunque il sig. Mounard, essendo decaduto dalla facoltà di conseguirne l’accertamento giudiziale, neppure può far valere in altro modo o per via di eccezione, occorre adesso verificare se la pattuizione della penale di €. 15.500,00, in ragione della categoria di appartenenza (serie B) del calciatore, prevista nel contratto di mandato del 15.11.2009, sia valida ed efficace. Detta pattuzione, sebbene inserita in un modello contrattuale - quello utilizzato dalle parti - formalmente non più in linea con quanto stabilito dal Regolamento dell’1.2.2007, in vigore al momento della conclusione del contratto di mandato, non presenta, dal punto di vista sostanziale, profili di incompatibilità con le previsioni di tale ulteriore Regolamento. Quest’ultimo, infatti, all’art. 11, 3° comma, si limita ad affermare che le parti, allorché venga conferito l’incarico, possono prevedere “il pagamento di una somma predeterminata a titolo di penale da corrispondere in caso di revoca senza giusta causa”. E’ evidente, dunque, che - a differenza della previsione contenuta nel previgente Regolamento (2001), in cui l’indennizzo, ove non concordato tra le parti, era residualmente stabilito in misura predeterminata secondo la categoria di appartenenza del calciatore (€. 2.600,00 per la serie C2; €. 5.200,00 per la serie C1; €. 15.500,00 per la serie B; €. 31.000,00 per la serie A) - è semplicemente venuto meno il collegamento tra il quantum dell’indennizzo e la serie nella quale milita l’atleta. Sicchè, ancora in applicazione del principio di conservazione del contratto di cui all’art. 1367 c.c., l’efficacia della clausola in parola non può essere neutralizzata per il solo fatto che essa risulti inclusa in un modello contrattuale (la cui predisposizione, peraltro, compete a un soggetto terzo) fattosi obsoleto per le modifiche regolamentari. Al contrario, quella clausola è pienamente capace di ultrattività perché la previsione di una penale predeterminata col decisivo concorso volitivo delle parti, per l’ipotesi della revoca del mandato senza giusta causa, è assolutamente compatibile con la corrispondente figura del posteriore Regolamento (2007). E’ appena il caso di sottolineare, infatti, che tra il jus superveniens e il patto del quale si discute (art. 8 del contratto di mandato) non vi è alcuna contraddizione, dato che il flag con cui i contraenti hanno indicato il riquadro corrispondente all’opzione della lettera b) – cui segue l’entità di ciascuna penale per il singolo campionato di appartenenza – può significare soltanto che le parti hanno voluto esercitare proprio la facoltà attribuita loro dall’art. 11, 3° comma, del Regolamento dell’1.2.2007, determinando (ovvero convenendo appositamente sopra) l’indennizzo nel (ovvero, autonomamente liquidato in misura corrispondente al) la somma di €. 15.500,00.A conferma della tesi fin qui espressa, l’art. 24, 6° comma, del Regolamento Agenti da ultimo citato stabilisce che “Fino all’adozione dei nuovi moduli contrattuali, che saranno predisposti dalla Commissione Agenti entro sessanta giorni dalla sua nomina, sono utilizzabili i moduli contrattuali preesistenti, ferma restando l’inefficacia delle clausole incompatibili con il presente Regolamento”. Il giudizio di incompatibilità che viene, allora, richiesto di praticare qui non può che presupporre il virtuale conflitto di previsioni che diacronicamente abbiano interessato il medesimo istituto; conflitto che viceversa non si registra laddove il medesimo risultato rimanga attingibile dalla volontà delle parti nel precedente tanto quanto nel successivo contesto normativo, nessuna previsione inibitoria essendo sopraggiunta a rimuovere la protezione, altrimenti assicurabile nell’ambito dell’ordinamento civile e sportivo secondo un principio generale, della clausola penale con la quale le parti abbiano preliquidato il risarcimento del danno da illecito contrattuale, e segnatamente di una penale di importo corrispondente a quello che viene adesso in rilievo. Pertanto, la domanda relativa al pagamento della penale di €. 15.500,00 prevista per la revoca del mandato senza giusta causa deve essere accolta I relativi interessi si intendono dovuti dalla maturazione della decadenza dall’azione giudiziale per l’avvalimento della giusta causa di revoca da parte del debitore, trattandosi del fatto definitivamente e pregiudizialmente impeditivo della relativa pretesa di nulla dovere al creditore. 3. In considerazione dell’accoglimento soltanto parziale della complessiva pretesa pecuniaria di parte attrice, il Collegio ritiene equo porre le spese del procedimento di arbitrato nonché le spese per assistenza difensiva della parte ricorrente nella misura di 2/3 a carico del resistente, della cui prevalente soccombenza invero si tratta. La liquidazione delle spese è operata in dispositivo secondo i criteri regolamentari applicabili direttamente o per rinvio a fonti ulteriori. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda e/o istanza, così decide: - condanna il sig. David Toni Mounard al pagamento, in favore del sig. Mariano Grimaldi, delle somme di: €. 4.162,50, oltre interessi legali dalla data di comunicazione della domanda di arbitrato e fino al pagamento, per il titolo di cui in motivazione; €. 15.500,00, oltre interessi legali dal trentesimo giorno successivo alla data di invio della comunicazione di revoca e fino al pagamento, per il titolo di cui in motivazione; - dichiara compensate tra le parti le spese per assistenza difensiva e per diritti degli arbitri e del C.O.N.I. nella misura di 1/3; - condanna il sig. David Toni Mounard al pagamento, in favore del sig. Mariano Grimaldi, della somma pari a 2/3 delle relative spese per assistenza difensiva nonché per diritti degli arbitri e del C.O.N.I.; - liquida complessivamente le spese di assistenza difensiva in € 1.250,00, oltre spese generali (12,5%) e oneri di legge; - liquida complessivamente i diritti degli arbitri in € 3.000,00, oltre oneri di legge; - dichiara entrambe le parti tenute, con vincolo di solidarietà e salvo rivalsa tra loro, al pagamento dei diritti degli arbitri; - manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente lodo. 11 Così deliberato, all’unanimità dei voti espressi dagli arbitri riuniti in conferenza personale, in Roma, presso gli uffici del T.N.A.S., in data 4 marzo 2011, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Marcello de Luca Tamajo F.to Ferruccio Auletta F.to Tommaso Edoardo Frosini
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