CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo del 31 marzo 2011 promosso da: RAG. STANISLAO GRIMALDI E RAG. MARIANO GRIMALDI contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo del 31 marzo 2011 promosso da: RAG. STANISLAO GRIMALDI E RAG. MARIANO GRIMALDI contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
IL COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Carlo Bottari (Presidente)
Prof. Avv. Angelo Piazza (Arbitro)
Pres. Armando Pozzi (Arbitro)
nel procedimento arbitrale (prot. 1851 del 25 agosto 2010) promosso da: RAG. STANISLAO GRIMALDI, agente di calciatori e società autorizzato dalla F.I.G.C., nato a Napoli il 25 marzo 1942, E RAG. MARIANO GRIMALDI, nato a Napoli il 17 giugno 1972 (di seguito anche, “i Sigg.ri Grimaldi”, “Istanti” o “parti istanti”), entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. Mattia Grassani del foro di Bologna ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Bologna, Via De’ Marchi n. 4/2, giusta procura rilasciata in calce alla Istanza di arbitrato. – Istanti –
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (“FIGC”), con sede in Roma, via G. Allegri n. 14, in persona del Presidente dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Po n. 9, giusta procura in calce alla memoria di costituzione. – Resistente –
I. FATTO E PROCEDIMENTO
1. Il Sig. Mariano Grimaldi è agente iscritto all’Albo tenuto dalla Commissione Agenti di Calciatori della FIGC e, sin dall’agosto 2002, si occupa della cura degli interessi del calciatore Amauri Carvalho de Oliveira (più avanti “Amauri”). Entrambi gli istanti sono soci ed amministratori della Società World Football Service S.r.l. (di seguito “WFS”).
2. Con provvedimento del 18/05/2010, il Procuratore Federale della FIGC deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale gli odierni istanti per rispondere di alcune violazioni disciplinari connesse ai trasferimenti del calciatore Amauri dall’A.C. Parma S.p.A. all’A.C. Chievo Verona S.r.l. (in breve “Chievo”) e da questa all’U.S. Città di Palermo (di seguito “Palermo”) e, infine, dal Palermo alla F.C. Juventus. In particolare, le contestazioni riguardavano: a. il riconoscimento alla WFS da parte del Chievo dell’importo di € 40.000, al momento del trasferimento del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Amauri dal Parma al Chievo; b. la sottoscrizione, tra il Chievo e la WFS, di una scrittura privata in data 19/08/2005, in forza della quale il Chievo avrebbe dovuto versare alla WFS una somma pari all’8% del prezzo dell’eventuale successivo trasferimento di Amauri ad altra società; c. l’illecita richiesta, presentata dai Sigg.ri Grimaldi al Sig. Maurizio Zamparini, di versamento della somma di € 2.000.000,00 in occasione del trasferimento di Amauri dal Palermo alla Juventus. 3. Nel dettaglio, il deferimento contestava i seguenti addebiti: al Sig. Stanislao Grimaldi di aver “1 - svolto, nella sua veste di Agente ed unitamente al Sig. Mariano Grimaldi, attività di mediazione a favore del Chievo per la conclusione di un contratto di cessione del diritto Amauri ad altra società in assenza di regolare contratto, richiedendo per tale attività, tramite la società WFS, un corrispettivo pari all’8% del prezzo di cessione del diritto ed in una situazione di conflitto di interessi in violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 10, commi 1, 3 e 11 del Regolamento Agenti di Calciatori vigente sino al 31 gennaio 2007 e artt. 3, comma 4, e 15, comma 1, del medesimo regolamento, nonché del principio di lealtà, correttezza e probità previsto dall’art. 12, comma 1, del Regolamento per l’Esercizio dell’Attività di Agente di Calciatori vigente all’epoca dei fatti…; 2 – richiesto l’importo (non dovuto) di € 2.000.000 al Sig. Rino Foschi e, tramite il medesimo, all’U.S. Città di Palermo in violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. e del principio di lealtà, correttezza e probità previsto dall’art. 12, comma 1, del Regolamento per l’Esercizio dell’Attività di Agente di Calciatori all’epoca vigente ed, in particolare, le regole da I a III del Codice di Condotta Professionale allegate al medesimo Regolamento; 3 – svolto, nella sua veste di Agente, attività di mediazione a favore del calciatore Amauri per la conclusione di un contratto di lavoro sportivo con la Società Juventus in assenza di regolare mandato in violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., dell’art. 3, comma 1, e dell’art. 10, commi 1 e 11, del Regolamento per l’Esercizio dell’Attività di Agente di Calciatori all’epoca vigente, nonché del principio di lealtà, correttezza e probità previsto dall’art. 12, comma 1, del medesimo Regolamento per l’Esercizio dell’Attività di Agente di Calciatori; 4 – adito la giurisdizione statale senza la preventiva autorizzazione in violazione del vincolo di giustizia di cui all’art. 30, comma 2, dello Statuto Federale anche in virtù degli artt. 1, comma 4, e 12, comma 1, del Regolamento Agenti all’epoca vigente (oggi rispettivamente trasfusi negli artt. 1 e 19, comma 3, del vigente Regolamento Agenti)”. al sig. Mariano Grimaldi di aver “1 – svolto, nella sua veste di Agente, attività di mediazione a favore del Chievo per la conclusione di un contratto di lavoro sportivo con il calciatore Amauri in assenza di regolare contratto, percependo per tale attività, tramite la Società WFS, il corrispettivo di € 40.000, ed in una condizione di evidente conflitto di interessi, in violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, dommi 1, 3 e 11, e art. 3, comma 4, e 15, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori vigente sino al 31 gennaio 2007 … conflitto di interessi inoppugnabilmente evidenziato dal ruolo di amministratore e dalla qualità di socio della WFS facenti capo al Mariano Grimaldi; 2 - svolto, nella sua veste di Agente ed unitamente al Sig. Stanislao Grimaldi, attività di mediazione a favore del Chievo per la conclusione di un contratto di cessione del diritto Amauri ad altra società in assenza di regolare contratto, richiedendo per tale attività, tramite la società WFS, un corrispettivo pari all’8% del prezzo di cessione del diritto ed in una situazione di conflitto di interessi, in violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, commi 1, 3 e 11 del Regolamento Agenti di Calciatori vigente sino al 31 gennaio 2007 e artt. 3, comma 4, e 15, comma 1, del medesimo Regolamento, nonché del principio di lealtà, correttezza e probità previsto dall’art. 12, comma 1, del Regolamento per l’Esercizio dell’Attività di Agente di Calciatori vigente all’epoca dei fatti…; 3 – richiesto l’importo (non dovuto) di € 2.000.000 al Sig. Rino Foschi e, tramite il medesimo, all’U.S. Città di Palermo in violazione dell’art. 1 del C.G.S. e del principio di lealtà, correttezza e probità previsto dall’art. 12, comma 1, del Regolamento per l’Esercizio dell’Attività di Agente di Calciatori all’epoca vigente ed, in particolare, le regole da I a III del Codice di Condotta Professionale allegate al medesimo Regolamento; 4 – adito la giurisdizione statale senza la preventiva autorizzazione in violazione del vincolo di giustizia di cui all’art. 30, comma 2, dello Statuto Federale anche in virtù degli artt. 1, comma 4, e 12, comma 1, del Regolamento Agenti all’epoca vigente (oggi rispettivamente trasfusi negli artt. 1 e 19, comma 3, del vigente Regolamento Agenti)”. 4. Con C.U. n. 99/CDN del 30 giugno 2010, la Commissione Disciplinare Nazionale accoglieva parzialmente le richieste della Procura Federale e disponeva l’applicazione nei confronti dei Sigg.ri Stanislao e Mariano Grimaldi della sanzione della sospensione per mesi 18 (diciotto) e dell’ammenda di € 100.000,00 ciascuno. 5. Con riferimento agli addebiti connessi al tesseramento del calciatore Amauri al momento del trasferimento del diritto alle prestazioni sportive di quest’ultimo dal Parma al Chievo, la CDN rilevava “l’illegittimità disciplinare della condotta posta in essere dal Signor Mariano Grimaldi, quale agente del calciatore Amauri …, laddove in contrasto con le norme che prescrivono le modalità con le quali un agente può curare gli interessi di un calciatore o di una società; con quelle che indicano il soggetto da cui l’agente deve essere retribuito, nonché quelle che impongono all’agente di astenersi dall’accettare incarichi che possono determinare situazioni di conflitto di interessi tra calciatore e società”. 6. La CDN riteneva, infatti, che risultasse agli atti del procedimento la sottoscrizione da parte del Direttore Sportivo e legale rappresentante del Chievo e del Signor Mariano Grimaldi, nella sua qualità di Agente del calciatore Amauri, di una dichiarazione di debito diretta a riconoscere alla società WFS (della cui compagine societaria facevano parte sia Mariano che Stanislao Grimaldi e di cui il primo era amministratore) l’importo di Euro 40.000,00. Secondo la CDN, tale importo non poteva che costituire il pagamento di una attività di mediazione tra il Chievo e l’Agente del calciatore Amauri, Sig. Mariano Grimaldi. 7. Con riferimento alla scrittura privata sottoscritta tra il Chievo e la società WFS in data 19 agosto 2005, in forza della quale il Chievo avrebbe dovuto versare alla WFS una somma pari all’8% del prezzo nel caso in cui si fosse verificato l’evento condizionante del trasferimento del diritto delle prestazioni sportive del calciatore Amauri ad altra società calcistica (evento verificatosi con il trasferimento del calciatore dal Chievo al Palermo), la CDN sosteneva “l’illegittimità disciplinare della condotta posta in essere dai Signori Mariano e Stanislao Grimaldi, i quali in concorso tra loro, hanno svolto, nell’interesse del Chievo, un’attività di mediazione tra società calcistiche, pur non potendolo fare, in presenza di un precedente rapporto di mandato che legava il Signor Mariano Grimaldi al calciatore”. 8. Secondo la CDN, emergeva con evidenza dalla scrittura suddetta che “il Signor Mariano Grimaldi, unitamente al Signor Stanislao Grimaldi, ha agito in situazione di conflitto di interessi”, essendo “indubbio che detto accordo aveva ad oggetto una attività di mediazione e che l’avveramento della condizione del trasferimento e del connesso diritto a maturare il compenso per detto trasferimento, dipendesse dall’attività del Signor Mariano Grimaldi, il quale, tuttavia, ricopriva la duplice veste di Agente del Calciatore e di Agente del Chievo, sia pure tramite l’interposizione soggettiva della WFS, di cui peraltro era socio ed amministratore. Tale condotta è in evidente contrasto con la normativa Agenti”. 9. Con riferimento alla richiesta di Euro 2.000.000,00 che i Signori Stanislao e Mariano Grimaldi avrebbero rivolto al Signor Foschi e per suo tramite al Palermo, la CDN riteneva che tale condotta – emersa dalle dichiarazioni rilasciate dai Signori Foschi e Zamparini – fosse “in contrasto non solo con le norme che regolamentano la disciplina relativa all’attività degli Agenti e, in particolare, oltre a quelle che prescrivono i doveri dell’Agente, ma anche con quelle che vietano all’agente di ricevere somme a qualsiasi titolo da una società per la quale sono tesserati i calciatori dallo stesso rappresentati, nonché con quelle che vietano di svolgere attività che comportino conflitto di interessi, anche soltanto potenziale” 10. Con riferimento alla violazione della clausola compromissoria, la CDN riteneva “provata la responsabilità dei Signori Mariano e Stanislao Grimaldi, i quali hanno adito l’Autorità Giudiziaria ordinaria (nel caso di specie quella penale) in assenza di autorizzazione da rilasciarsi da parte del Consiglio Federale, e ciò in evidente violazione della clausola compromissoria”. I deferiti avrebbero, infatti, dovuto “da un lato, a sporgere denuncia agli organi inquirenti designati
dallo Statuto Federale della F.I.G.C. e, dall’altro, a richiedere l’autorizzazione a presentare la querela alla competente Autorità Giudiziaria ordinaria”. 11. Da ultimo, con riferimento alla vicenda del trasferimento del calciatore Amauri dal Palermo alla Juventus, la CDN sosteneva che fosse stato accertato lo svolgimento abusivo da parte del Sig. Stanislao Grimaldi del ruolo di agente, essendo “indubbia non solo la partecipazione fisica del Signor Stanislao alle trattative ma soprattutto lo svolgimento da parte sua di una concreta attività negoziale e di consulenza per integrazione della retribuzione, in assenza del necessario mandato di agente”. 12. Ciò premesso, la CDN rendeva il seguente dispositivo: “la Commissione delibera di irrogare le seguenti sanzioni: … sospensione di 18 (diciotto) mesi e € 100.000,00 (Euro centomila/00) di ammenda per il Sig. Stanislao (Vittorio) Grimaldi; sospensione di 18 (diciotto) mesi e € 100.000,00 (Euro centomila/00) di ammenda per il Sig. Mariano Grimaldi”. 13. Avverso suddetta decisione, i Sigg.ri Grimaldi proponevano reclamo avanti la Corte di Giustizia Federale della FIGC (di seguito anche “CGF”), la quale, con decisione a Sezioni Unite di cui al C.U. n. 32/CGF del 28 luglio 2010 oggetto di impugnativa nel presente procedimento, riteneva non sufficienti le prove limitatamente all’addebito sub. 3) e, in parziale accoglimento del reclamo promosso, rideterminava la sanzione, riducendola a mesi 14 (quattordici) di sospensione ed all’ammenda di € 50.000,00 ciascuno, confermando per il resto la decisione della CDN. 14. Per quanto attiene al merito delle condotte ascritte dalla Procura Federale ai soggetti deferiti e confermate nella decisione de qua, la CGF riteneva le medesime “fornite di sufficiente supporto probatorio e certamente idonee ad integrare le violazioni regolamentari addebitate ai deferiti medesimi, come correttamente ha reputato e congruamente ha motivato la Commissione Disciplinare Nazionale”, oltre che congrua ed adeguata, anche in considerazione della gravità e della reiterazione delle condotte, la misura delle sanzioni comminate dalla CDN. 15. In particolare, la CGF riteneva provato: - “tesseramento del calciatore Amauri al momento del suo trasferimento dal Parma al Chievo Verona, per il quale episodio risulta provata l’avvenuta sottoscrizione da parte del Sartori e del Mariano Grimaldi di una dichiarazione di debito a favore della società WFS per l’importo di € 40.000,00, quale simulato corrispettivo per l’attività di assistenza professionale prestata dall’amministratore di detta società, volta a dissimulare la promessa di tale somma di denaro a titolo di provvigione mediatizia per il trasferimento del precitato calciatore fra le suindicate società; condotta, questa, certamente idonea a violare le norme regolamentari poste dalla Procura Federale alla base del deferimento per cui è giudizio; - conclusione dell’accordo, formalizzato nella scrittura privata sottoscritta in data 19.8.2005 fra Chievo Verona e WFS, in forza del quale la prima società si impegnava a versare alla seconda una somma pari all’8% dell’eventuale corrispettivo pattuito per il trasferimento del diritto delle prestazioni sportive del calciatore Amauri ad altra società sportiva, evento poi realizzatosi con il successivo trasferimento del calciatore dal Chievo Verona al Palermo. Come correttamente ed esaustivamente ha motivato la Commissione Disciplinare Nazionale nella gravata decisione, dagli atti di giudizio emerge con ogni evidenza la palese situazione di conflitto di interessi nella quale hanno agito i sigg.ri Grimaldi, perpetrando senza dubbio alcuno la condotta loro ascritta la violazione delle norme regolamentari in premessa citate; - violazione della clausola compromissoria da parte dei sigg.ri Grimaldi, per avere questi adito l’A.G.O., nella fattispecie in sede penale, in assenza della prescritta autorizzazione federale, non sussistendo dubbio alcuno in ordine ai fatti contestati ai deferiti dalla Procura Federale e non ravvisandosi alcun motivo per discostarsi dal corretto ed esausitvo impianto motivazionale reso sul punto dall’impugnata decisione della Commissione Disciplinare Nazionale; - trasferimento del calciatore Amauri dal Palermo alla Juventus, vicenda alla quale ha indubbiamente partecipato lo Stanislao Grimaldi, svolgendo un’effettiva attività negoziale e di consulenza, pur in assenza di qualsivoglia formale mandato di agente del calciatore, fattispecie che integra la violazione delle norme regolamentari contestate al deferito dalla Procura federale per esercizio abusivo del ruolo di agente e che comporta la conseguente responsabilità disciplinare, per i diversi titoli loro parimenti contestati dalla Procura, dei sigg.ri Jean Claude Blanc e Alessio Secco e quella conseguente, diretta ed oggettiva, della società Juventus”. 16. Quanto alla pretesa richiesta, effettuata dai Sigg.ri Grimaldi al signor Foschi, e per suo tramite alla società Palermo, della somma di € 2.000.000,00 in occasione del trasferimento del calciatore Amauri dal Palermo alla Juventus, la CGF, contrariamente a quanto ritenuto dalla CDN, riteneva che non potesse emergere dagli atti istruttori e dalla documentazione versata in atti dalla Procura Federale la piena prova dell’effettiva formulazione da parte del Grimaldi al Foschi della precitata richiesta di pagamento della suddetta somma, in quanto “non sufficiente in tale senso, infatti, appare la unilaterale (peraltro solo parziale e non concludente) dichiarazione dello Zamparini, che non appare suffragata da idonei riscontri oggettivi atti a comprovarne la genuinità e la veridicità”. 17. La Corte Federale accoglieva, pertanto, limitatamente a tale profilo, il reclamo proposto dai Sigg.ri Grimaldi e conseguentemente riduceva in misura congrua le sanzioni loro inflitte dalla gravata decisione della CDN. 18. Con istanza di arbitrato depositata il 25 agosto 2010 presso la Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (di seguito, anche, “TNAS”), i Sigg.ri Grimaldi impugnavano il dispositivo della citata decisione della CFG, formulando espressa “riserva di integrare la presente istanza con memorie
aggiunte una volta avuta cognizione delle motivazioni integrali della decisione della Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 32/CGF del 28 luglio 2010”. I Sigg.ri Grimaldi chiedevano l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia annullare e/o revocare la sanzione irrogata nei confronti dei Ragg.ri Mariano Grimaldi e Stanislao Grimaldi dalla Commissione Disciplinare Nazionale c/o FIGC con C.U. n. 99/CDN del 30 giugno 2010, rideterminata dalla Corte di Giustizia Federale in mesi 14 (quattordici) e ammenda di € 50.000,00 ciascuno, con C.U. n. 32/CGF del 28 luglio 2010. In via subordinata, ridurre la sanzione nella misura ritenuta di giustizia”. Nella istanza di arbitrato veniva nominato quale Arbitro designato dalla parte il Prof. Avv. Angelo Piazza, il quale accettava la nomina. 19. In data 14 settembre 2010, si costituiva in giudizio la FIGC, chiedendo il rigetto dell’istanza avversaria e la condanna delle parti istanti alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla FIGC. La FIGC nominava quale Arbitro designato dalla parte il Pres. Armando Pozzi, il quale accettava l’incarico. 20. Successivamente, gli Arbitri designati dalle parti indicavano il Prof. Avv. Carlo Bottari quale Presidente del Collegio arbitrale. 21. Il Prof. Avv. Carlo Bottari accettava l’incarico di Presidente e fissava la prima udienza per il giorno 16 dicembre 2010. Nel corso dell’udienza, le parti accettavano l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio, dichiarando, altresì, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio medesimo. Esperito, senza esito, il tentativo di conciliazione ex art. 20, commi 1 e 2, del Codice, il Collegio, su istanza delle parti, assegnava alle parti termine sino al 14 gennaio 2011 per il deposito di memorie e documenti e la formulazione di eventuali ulteriori istanze istruttorie e sino al 21 gennaio 2011 per il deposito di repliche. 22. In data 5 novembre 2010, veniva pubblicato il C.U. n. 88/CGF recante le motivazioni della decisione gravata. 23. Le parti autorizzavano, di comune intesa, il Collegio arbitrale a rendere anticipatamente noto il solo dispositivo, comunicando successivamente il testo integrale del lodo contenente l’esposizione dei motivi della decisione. Le parti autorizzavano, altresì, il Collegio arbitrale, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Codice, a prorogare il termine di pronuncia del lodo fino al 31 maggio 2011. 24. Il Collegio arbitrale fissava l’udienza di discussione per il 14 marzo 2011. 25. Con la memoria autorizzata del 14 gennaio 2011, l’Istante insisteva per l’accoglimento delle domande spiegate con l’atto introduttivo del procedimento. Con memoria in pari data, la FIGC insisteva per il rigetto dell’istanza avversaria perché infondata e per la condanna di controparte alle spese del procedimento. 26. Con memorie autorizzate di replica in data 21 gennaio 2011, le parti contestavano, in fatto ed in diritto, le argomentazioni ex adverso svolte in merito alle eccezioni ed ai motivi di impugnazione oggetto di giudizio. 27. Nel corso della udienza di discussione, il Collegio arbitrale, dopo aver sentito le parti discutere il merito nel rispetto del principio del contraddittorio e rassegnare
le proprie conclusioni, si riservava la decisione. II. DIRITTO 28. Innanzitutto, alla luce dell’esame complessivo della questione, il Collegio arbitrale decide che, per motivi di economia procedurale, non procederà a riesaminare l’eccezione preliminare di improcedibilità dell’azione per violazione dell’art. 32 C.G.S. In effetti, il Collegio non ritiene utile risolvere la questione preliminare, considerato, da un lato, che gli Istanti non hanno riproposto la questione in sede di istanza di arbitrato – ma soltanto con successive memorie – e dall’altro che, in ogni caso, la contestazione è stata risolta in favore degli Istanti medesimi. 29. Con riferimento agli addebiti connessi al tesseramento del calciatore Amauri al momento del trasferimento del diritto alle prestazioni sportive di quest’ultimo dal Parma al Chievo, di cui al punto 1) dell’istanza di arbitrato, il Collegio arbitrale ritiene di accogliere l’eccezione formulata dagli Istanti, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, e, conseguentemente, di dichiarare intervenuta la prescrizione in merito alla violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, commi 1, 3 e 11, e art. 3, comma 4, e 15, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori vigente sino al 31 gennaio 2007. 30. La contestazione suddetta si fondava sulla circostanza che i Sigg.ri Grimaldi avrebbero svolto attività di mediazione a favore del Chievo – percependo tramite la società WFS il corrispettivo di € 40.000,00 – per favorire la conclusione di un contratto di lavoro sportivo con il calciatore Amauri, in assenza di regolare contratto redatto e depositato secondo la normativa di settore ed in situazione di conflitto di interessi quanto al Sig. Mariano Grimaldi, rivestendo contestualmente la qualità di amministratore e socio della WFS, nonché di agente del calciatore. 31. Secondo la CDN, “la circostanza risulterebbe provata dalla dichiarazione di debito corrispondere alla World Football Service Srl la somma di Euro 40.000,00 “per ogni stagione sportiva per l’assistenza professionale prestata dall’Amministratore di detta società”. E in effetti al momento del trasferimento del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Amauri dal Parma al Chievo, il Chievo ha corrisposto alla WFS il predetto importo”. 32. Tale assunto non appare condivisibile. Infatti deve ritenersi notorio - e peraltro è stato dichiarato e confermato nel corso della discussione orale innanzi al Collegio - che il calciatore Amauri risulta avere concretamente militato nella squadra del Chievo per la stagione 2003/2004 e che, pertanto, qualsiasi attività di intermediazione non possa che essere stata svolta antecedentemente Dal momento che l’accordo in questione sarebbe stato concluso in vista del trasferimento del calciatore Amauri, verificatosi in data 19 agosto 2003, l’attività di mediazione ascritta al Sig. Mariano Grimaldi in conflitto di interessi non può che considerarsi sicuramente antecedente. Il Collegio ritiene pertanto che, alla data del 28 luglio 2010, in occasione della discussione e decisione del reclamo da parte della CGF, la prescrizione fosse già maturata, non rilevando, in ogni caso, ai fini del perfezionamento dell’infrazione in questione, la dichiarazione di debito di cui sopra. 33. Con riferimento alla scrittura privata sottoscritta tra il Chievo e la società WFS in data 19 agosto 2005, di cui al punto 2) dell’istanza di arbitrato, in forza della quale il Chievo avrebbe dovuto versare alla WFS una somma pari all’8% del prezzo, nel caso in cui si fosse verificato l’evento condizionante del trasferimento del diritto delle prestazioni sportive del calciatore Amauri ad altra società (evento verificatosi con il trasferimento del calciatore dal Chievo al Palermo), il Collegio ritiene, in via preliminare, che non sussistano i presupposti per accogliere l’eccezione di prescrizione sollevata dalle parti istanti. Ciò in quanto la natura sostanziale, invece che processuale – della prescrizione comporta che il mancato esercizio del preteso diritto in sede federale comporta l’inammissibilità della suddetta eccezione di parti istanti. 34. Passando al merito della contestazione, nel caso di specie sono state poste in essere delle irregolari pattuizioni economiche in contrasto con quanto previsto dal Regolamento in ordine alla disciplina dell’esercizio dell’attività professionale dell’agente. Non è stata utilizzata la modulistica prevista e sono stati posti in essere comportamenti palesemente contrari alle procedure previste. In questo senso il Collegio ritiene sia, inoltre, da condividere l’argomentazione in ordine al fatto che la costituzione di una società di capitali da parte di uno o più agenti di calciatori non può esimere e non esime gli agenti dal rispetto delle normative oggi vigenti. 35. Con riferimento alla richiesta di Euro 2.000.000 che i Signori Grimaldi avrebbero rivolto al Signor Foschi e per suo tramite al Palermo, di cui al punto 3) dell’istanza di arbitrato, il Collegio arbitrale ritiene che non sia assistita da sufficiente supporto probatorio la contestazione inerente la violazione delle norme che regolamentano la disciplina relativa all’attività degli Agenti e, in particolare, oltre a quelle che prescrivono i doveri dell’Agente, anche quelle che vietano all’Agente di ricevere somme a qualsiasi titolo da una società per la quale sono tesserati i calciatori dallo stesso rappresentati, nonché quelle che vietano di svolgere attività che comportino conflitto di interessi, anche soltanto potenziale. 36. Emerge con evidenza dagli atti di causa la complessità dei rapporti intercorsi tra i Sigg.ri Grimaldi, il Sig. Zamparini ed il calciatore Amauri, nonché la sussistenza di motivi di contrasto insorti in occasione dell’operazione di trasferimento del calciatore. Fermo restando ciò, dal complesso della documentazione in atti e, segnatamente, dalle dichiarazioni dei soggetti menzionati, non risulta sufficientemente provato che la somma richiesta dagli odierni istanti fosse riconducibile ad un presunto tentativo estorsivo ai danni del Palermo, anziché ad impegni precedentemente assunti e, in particolare, all’aumento salariale riconosciuto dalla Società calcistica ad Amauri prima del suo trasferimento alla Juventus e non ancora versato all’atto della richiesta. 37. In relazione alla violazione della clausola compromissoria, di cui al punto 4) dell’istanza di arbitrato, questo Collegio ritiene che la condotta tenuta dai Sigg.ri Grimaldi e, in particolare, l’aver presentato denuncia-querela alla competente Autorità Giudiziaria ordinaria nei confronti del Sig. Zamparini, Presidente del Palermo, in assenza di una previa autorizzazione del Consiglio Federale non abbia integrato alcuna violazione del c.d. vincolo di giustizia endofederale, di cui all’art. 30 dello Statuto FIGC. 38. Il Collegio non condivide le considerazioni svolte dalla CDN – e confermate dalla CGF nella decisione impugnata – secondo cui i fatti oggetto della querela “rientravano nell’ambito della competenza degli Organi di Giustizia Sportiva – trattandosi di presunte dichiarazioni diffamatorie rilasciate a mezzo stampa dal secondo nei confronti del primo – avrebbero dovuto indurre, da un lato, a sporgere denuncia agli organi inquirenti designati dallo Statuto Federale della F.I.G.C.”. I Sigg.ri Grimaldi, infatti, nel caso di specie, hanno contestato al Sig. Zamparini la diffamazione che, nel nostro ordinamento, configura una fattispecie di reato, sanzionato penalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 595 c.p. È, quindi, pacifico che la giurisdizione spettasse al Giudice Ordinario e, in particolare, a quello penale adito dall’Istante, cui è demandato l’accertamento di eventuali responsabilità penali connesse al fatto denunciato e non certo agli organi di giustizia sportiva. 39. Sotto tale profilo, il Collegio non può che aderire alla giurisprudenza formatasi in merito all’interpretazione del vincolo di giustizia, il quale deve ritenersi circoscritto alle materie conosciute o conoscibili dagli organi federali, in quanto di competenza della Federazione in forza di norme federali, non potendo, di contro, ritenersi operante ove la tutela possa essere esercitata esclusivamente in sede penale. Diversamente opinando, ne conseguirebbe un pregiudizio per i diritti dei tesserati, posti nell’impossibilità di ottenere tutela nelle opportune sedi, non potendo gli organi federali valutare le condotte penalmente rilevanti ed eventualmente di sanzionarle nei termini di legge. Tale cautela, ad avviso del Collegio, avrebbe dovuto trovare analogo e conforme accoglimento da parte degli Organi di giustizia interni alla F.I.G.C., con conseguente preliminare rigetto della contestazione qui richiamata. 40. Con riferimento infine alla vicenda del trasferimento del calciatore Amauri dal Palermo alla Juventus, di cui al punto 5) dell’istanza di arbitrato, lo scrivente Collegio condivide le conclusioni della CDN e della CGF, secondo cui sarebbe desumibile agli atti lo svolgimento abusivo da parte del Sig. Stanislao Grimaldi del ruolo di agente, per aver l’Istante posto in essere una concreta attività negoziale e di consulenza per integrazione della retribuzione, in assenza del necessario mandato di agente. 41. Il Collegio concorda sul punto che non si possa ritenere, nel caso di specie, che ai sensi di quanto emerso dai riscontri probatori e, in particolare, dalle dichiarazioni versate in atti, - per cui le operazioni di negoziazione del contratto di prestazione sportiva con la Juventus F.C. si sarebbero svolte alla presenza sia del Sig. Stanislao Grimaldi, iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro, sia del figlio, Mariano Grimaldi, regolarmente iscritto all’Albo degli Agenti tenuto dalla Commissione Agenti di Calciatori della FIGC - l’attività del Sig. Stanislao Grimaldi abbia assunto esclusivamente la valenza di una consulenza prestata e non già quella di una effettiva intermediazione. 42. Le circostanze suddette non possono essere interpretate nel senso che l’Istante abbia agito prestando un supporto professionale di mera natura giuslavoristica al figlio e non quale agente mediatore del calciatore Amauri, per la cui prestazione il Sig. Mariano Grimaldi aveva pienamente titolo. 43. Pertanto, il Collegio ritiene che tali elementi conducano a dimostrare l’illegittimità della condotta dell’Istante che non può che, quindi, ricadere nella fattispecie al medesimo contestata. 44. In conclusione, il Collegio riunito in conferenza personale decide all’unanimità, alla luce delle risultanze emerse nel corso della valutazione delle diverse fattispecie prese in esame, di ridurre la sanzione, attribuita ai Sigg.ri Grimaldi al termine del procedimento disciplinare endofederale, a mesi 9 (nove) di sospensione e all’ammenda di Euro 10.000,00 (diecimila) ciascuno. 45. Quanto alle spese di difesa e per assistenza difensiva, il Collegio arbitrale ritiene sussistano giusti motivi per la loro compensazione tra le parti. Quanto agli onorari arbitrali, stante la complessità in fatto e diritto delle vicende oggetto di giudizio e del conseguente impegno temporale del Collegio arbitrale e tenuto conto della soccombenza sostanziale delle parti istanti, il Collegio arbitrale ritiene di porre a carico di queste ultime gli onorari – come liquidati in dispositivo - e le spese del Collegio arbitrale, nonché il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. P.Q.M. Il Collegio arbitrale all’unanimità e definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: a. accoglie in parte l’istanza del Rag. Stanislao Grimaldi e del Rag. Mariano Grimaldi e riforma l’impugnata decisione della Corte di Giustizia Federale- Sezioni Unite della FIGC, pubblicata con C.U. n. 32/CGF del 28 luglio 2010, riducendo, per l’effetto, la sanzione della inibizione da mesi 14 (quattordici) a mesi 9 (nove), e riducendo l’ammenda da € 50.000 (cinquantamila) ciascuno ad € 10.000,00 (diecimila) ciascuno; b. rigetta ogni altra domanda o richiesta formulata dalle parti; c. compensa tra le parti le spese di difesa e per assistenza difensiva; d. pone a carico delle parti istanti, con il vincolo di solidarietà, gli onorari per il Collegio arbitrale, che liquida in complessivi € 6.000,00 (seimila/00) oltre spese e accessori; e. pone a carico delle parti istanti il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; f. dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in conferenza personale degli arbitri in data 31 marzo 2011 e sottoscritto in numero di quattro originali nei luoghi e nelle date di seguito indicate.
IL COLLEGIO ARBITRALE
F.to Carlo Bottari
F.to Angelo Piazza
F.to Armando Pozzi