CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 29 luglio 2010 promosso da: Salernitana Calcio 1919 SpA contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 29 luglio 2010 promosso da: Salernitana Calcio 1919 SpA contro Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Gabriella Palmieri (Presidente) Prof. Avv. Learco Saporito (Arbitro) Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Arbitro) riunito in conferenza personale del 14 luglio 2010 in Roma, ha pronunciato all'unanimità il seguente L O D O nel procedimento d’arbitrato (prot. n. 0833 del 16 aprile 2010) promosso da: Salernitana Calcio 1919 SpA, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante rag. Francesco Rispoli, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Alberto Amatucci e dall’Avv. Roberto Malinconico, tutti elettivamente domiciliati presso la sede legale della Salernitana Calcio 1919 SpA in Salerno, alla via S. Leonardo n. 51 parte istante Contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente dott. Giancarlo Abete rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla via Po n. 9 parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 16 aprile 2010 (prot. n. 0833), la società Salernitana Calcio 1919 spa (di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, “Codice”) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità, anche “Federazione”, “FIGC” o la “parte intimata”) avverso «… la decisione della Corte di Giustizia Federale, S.U., notificata con Com. uff. n. 20/CGF pubblicata in data 24.3.2010, resa in sede di ricorso per revocazione ex art. 39 CGS proposto dalla Procura Federale FIGC», con la quale era stata irrogata alla parte istante la sanzione della penalizzazione di sei punti in classifica. La ricorrente nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g) del Codice, il Prof. Avv. Learco Saporito. Con memoria depositata in data 6 maggio 2010, prot. n. 0988, si costituiva la FIGC, che concludeva per la dichiarazione di inammissibilità, o comunque infondatezza, dell’istanza avversaria «… Con condanna della parte istante alle spese del procedimento…». La FIGC nominava quale proprio arbitro di parte il Prof. Avv. Maurizio Benincasa. Il Prof. Avv. Learco Saporito e il Prof. Avv. Maurizio Benincasa accettavano l’incarico e, ex art. 6, comma 3, del Codice individuavano nell’Avv. Gabriella Palmieri il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, la quale accettava l’incarico. Il Collegio Arbitrale fissava la prima udienza per il 24 maggio 2010. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. I difensori delle parti, d’intesa, ritenendo la controversia pronta per la discussione, rinunciavano alla produzione di ulteriori scritti difensivi e chiedevano al Collegio Arbitrale di fissare l’udienza di discussione. Il Collegio Arbitrale fissava, quindi, l’udienza di discussione per il 7 giugno 2010, all’esito della quale, dopo aver sentito le parti discutere il merito nel rispetto del principio del contraddittorio e rassegnare le proprie conclusioni, si riservava la decisione. DIRITTO Come già ricordato supra, l’istante ha chiesto la riforma della decisione della Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, II Collegio, pubblicata il 24 marzo 2010, con la quale era stato dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione proposto dalla Procura Federale nei confronti del Potenza Sport Club s.r.l., della Salernitana Calcio 1919 s.p.a. e di Giuseppe Postiglione e, in accoglimento di esso, per l’effetto, era stato disposto, per quanto rileva in questa sede, l’esclusione del Potenza Sport Club s.r.l. dal campionato di competenza con assegnazione ad uno dei campionati di categoria inferiore; ed era stata applicata la penalizzazione di sei punti in classifica per il campionato in corso alla Salernitana Calcio 1919 s.p.a. Per completezza, va ricordato che avverso tale decisione della Corte Federale ha proposto istanza di arbitrato la società Potenza Sport Club s.r.l., articolando motivi di censura in qualche misura coincidenti e sotto specifici aspetti analoghi a quelli contenuti nell’istanza di arbitrato de qua. Con lodo depositato in data 1 aprile 2010, le statuizioni della predetta decisione della Corte Federale sono state sostanzialmente confermate nel loro impianto concettuale, essendo state riformate, solo parzialmente, per quanto riguarda la sanzione a carico del Potenza Sport Club s.r.l., con specifico e limitato riferimento a carenze probatorie in merito al profitto effettivamente conseguito. Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’istanza proposta dalla Salernitana Calcio 1919 s.p.a. formulata dalla FIGC. La Federazione ha motivato tale eccezione sulla base della considerazione che la penalizzazione subita dalla società istante, a titolo di responsabilità presunta per il vantaggio oggettivamente tratto dall’illecito sportivo ascritto in via diretta alla società Potenza Sport Club s.r.l. in relazione alla gara di campionato in data 20 aprile 2008, conclusasi con la vittoria della squadra campana, “… è del tutto inifluente sugli esiti agonistici del torneo cadetto…”. In effetti, il distacco, rispetto alle altre squadre che la precedevano, accumulato in classifica dall’istante, non solo al momento della proposizione dell’istanza, ma anche al momento della conclusione del campionato, all’epoca della proposizione dell’istanza ancora in corso, era tale da mantenerla nell’ultima posizione, anche nel caso di totale accoglimento della domanda e consequenziale riaccreditamento dei sei punti di penalizzazione. Il Collegio Arbitrale, pur apprezzando la tesi contraria, a confutazione, articolata dall’istante, brillantemente esposta in sede di discussione orale, con un’interessante e originale angolazione giuridica, esaminando anche il profilo degli effetti sull’immagine della società, sulla qualità propria della compagine calcistica e sui risvolti attinenti alle problematiche di mercato - tesi che ha posto, quindi, l’accento su un’interpretazione, per così dire, in chiave evolutiva del concetto di interesse, correlandolo alle questioni di merito, con dovizia di argomentazioni - ritiene, tuttavia, che, nel caso di specie, l’interesse a ricorrere non possa essere considerato sussistente.Il Collegio Arbitrale rileva, infatti, che l’eventuale dichiarazione della “non responsabilità ex art. 4 e 2 del CGS” chiesta dall’istante e, di conseguenza, la cancellazione della sanzione di sei punti di penalizzazione inflitta, non avrebbe alcun effetto restitutorio nei suoi confronti, perché la società istante stessa, per quanto detto supra, comunque dovrebbe retrocedere e non disputerebbe il prossimo campionato nella serie cadetta. A riprova di quanto osservato, va ricordato che l’istante non ha chiesto, neanche in via subordinata, la riduzione della sanzione della penalizzazione di sei punti inflittale. Anche un parziale accoglimento delle sue richieste, invero, sarebbe stato irrilevante, non avrebbe mutato il risultato finale del campionato e non avrebbe, quindi, permesso alla società istante di conseguire alcuna utilità. In altre parole, anche il parziale accoglimento, come il totale accoglimento delle domande, sarebbe stato del tutto ininfluente in concreto e non avrebbe permesso alla parte istante di conseguire il c.d. “bene della vita” al quale aspirava attraverso la proposizione della domanda di arbitrato. Non può ritenersi sussistente, poi, nemmeno un interesse solo morale alla proposizione dell’istanza. Va, infatti, osservato che è proprio la qualificazione della tipologia della responsabilità presunta riconosciuta a carico dell’istante a escludere la configurabilità di un interesse anche solo di carattere morale in materia. Si tratta, infatti, di una particolare e ben delineata ipotesi di responsabilità, scevra da qualsiasi connotato di disvalore etico o deontologico, nell’ambito della quale, alla parte istante, è riconosciuta la possibilità di fornire la prova liberatoria per affermarne, al contrario, la insussistenza; elemento, quest’ultimo, che costituisce, peraltro, la linea di demarcazione concettuale fra responsabilità presunta e responsabilità oggettiva. La sua particolare connotazione e l’ampia facoltà di articolare la prova contraria, dunque, non consentono di configurare l’esistenza di un interesse di carattere morale in materia.In conclusione, l’istanza deve dichiararsi inammissibile per difetto di interesse concreto e attuale a ricorrere. Il Collegio ritiene, infine, quanto alle spese del presente giudizio, che la particolarità della questione e giusti motivi ne suggeriscono l’integrale compensazione tra le parti. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l’istanza d'arbitrato in epigrafe e per l’effetto così dispone: a) conferma l’impugnata decisione della Corte di giustizia federale della FIGC, meglio indicata in premessa; b) compensa tra le parti le spese di lite; c) pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro e con il vincolo di solidarietà, le spese e gli onorari degli Arbitri, liquidati complessivamente in € 4.500 (quattromilacinquecento); d) pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro, il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport; e) dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. Così deciso in Roma, il giorno 14 luglio 2010, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Gabriella Palmieri F.to Learco Saporito F.to Maurizio Benincasa
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