CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 13 ottobre 2010 promosso da: Sig. Marco Magni contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Comitato Regionale Lazio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 13 ottobre 2010 promosso da: Sig. Marco Magni contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Comitato Regionale Lazio V E R B A L E - della 1^ udienza L’ARBITRO UNICO Prof. Avv. Massimo Coccia nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1883 del 30 agosto 2010) promosso da: Sig. Marco Magni, con gli Avv.ti Antonio Macioce ed Ettore Bossoli parte istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, con gli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta parte intimata e contro Comitato Regionale Lazio altra parte intimata, non costituita Oggi mercoledì 13 ottobre 2010, alle ore 15, presso la Sala Udienze del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (“Tribunale”) – Stadio Olimpico – Tribuna Tevere - 00194 Roma, si è tenuta la prima udienza davanti all’Arbitro unico nominato per la presente controversia in forza delle disposizioni contenute nel Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (“Codice”). Si dà atto della presenza dell’Arbitro unico, nonché del Dott. Luca Saccone, Segretario del Tribunale e del Sig. Andrea Gruttadauria, Segretario Supplente. Si dà, inoltre, atto, che sono presenti: • gli Avv.ti Antonio Macioce ed Ettore Bossoli, difensori della parte istante; • l’Avv. Mario Gallavotti, difensore della parte intimata costituita Federazione Italiana Giuoco Calcio. Preliminarmente le parti dichiarano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e confermano la nomina dell’Arbitro unico, dichiarando, altresì, di non aver alcun motivo di ricusazione nei suoi confronti. L’Arbitro unico esperisce il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. In considerazione del lungo periodo di inattività di fatto scontato dall’istante a partire dalla comunicazione dell’Ufficio Tesseramenti del C.R. Lazio in data 29 dicembre 2009, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ritiene meritevole di accoglimento, nei termini che seguono, la proposta conciliativa articolata dal signor Marco Magni nell’ambito del presente procedimento arbitrale. La Federazione Italiana Giuoco Calcio e il Sig. Marco Magni concordano pertanto di conciliare la controversia alle seguenti condizioni. 1. Il termine finale del periodo di inibizione comminato al signor Magni dagli organi della giustizia sportiva - di cui alla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata con C.U. n. 8/CDN - viene anticipato al 29 ottobre 2010. 2. Le parti rinunciano a qualsiasi reciproca pretesa relativa all’oggetto del presente procedimento arbitrale. 3. Il Sig. Magni si fa carico degli onorari e degli altri costi rimborsabili al TNAS e/o all’Arbitro unico per la presente procedura ai sensi del vigente Codice. L’Arbitro unico prende atto con soddisfazione dell’intervenuta conciliazione. Il Sig. Magni, visto il punto 3 dell’accordo, dovrà versare: 1. quali diritti amministrativi non versati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio all’atto del deposito della memoria difensiva, l’importo di € 500; 2. quali onorari per l’Arbitro unico, l’importo di € 300 Tale importi dovranno essere versati tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a “CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO”, Banca Nazionale del Lavoro - IBAN IT19O0100503309000000000086 - causale del versamento: “435/A”. L’udienza viene chiusa alle ore 15:10. Letto, confermato e sottoscritto. Roma, 13 ottobre 2010 F.to Massimo Coccia F.to Luca Saccone F.to Andrea Gruttadauria F.to Antonio Macioce F.to Ettore Bossoli F.to Mario Gallavotti Il presente verbale è stato protocollato nel Registro della Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport in data odierna al n. 2235
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it