CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo del 12 aprile 2011 promosso da: A.S.D. Polisportiva San Pio X contro Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. e U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l.

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo del 12 aprile 2011 promosso da: A.S.D. Polisportiva San Pio X contro Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. e U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. L’A R B I T R O U N I C O Prof. Avv. Luigi Fumagalli nominato dalle parti ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport in data 12 aprile 2011 ha deliberato il seguente L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di arbitrato n. 464 (prot. n. 0178 del 21 gennaio 2011) promosso da: A.S.D. Polisportiva San Pio X, con sede in Rovigo, Piazza Perosi n. 9, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, sig.ra Martina Galiazzo, Sasso Alessandro, nato a Rovigo il 26 settembre 1984 e ivi residente in via E.W. Ferrari n. 61, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. prof. Jacopo Tognon, ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Padova, Via Sant’Eufemia n. 1, giusta delega in calce alla istanza di arbitrato del 21 gennaio 2011 ricorrente contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri n. 14, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Po n. 9, giusta delega in calce alla memoria di costituzione datata 24 gennaio 2011 resistente FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE A. Le parti 1. L’A.S.D. Polisportiva San Pio X (il “San Pio X”) è un’associazione polisportiva che svolge attività nel comune di Rovigo dal 1959. Con la propria squadra di calcio, il San Pio X nella stagione 2010/2011 ha partecipato al Campionato Regionale di 2a Categoria del Comitato Regionale Veneto. 2. Il sig. Alessandro Sasso (il “sig. Sasso”) è un calciatore del San Pio X tesserato presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio. 3. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (la “FIGC” o la “Resistente”), associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, è l’ente di governo dello sport del calcio in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l’attività calcistica italiana. Essa è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono o organizzano lo sport del calcio, agonistico e amatoriale, in Italia. B. La controversia tra le parti 4. In data 5 dicembre 2010 si disputava a Grignano Polesine (RO) l’incontro di calcio fra il Grignano e il San Pio X, valevole per il Campionato Regionale Veneto – Lega Nazionale dilettanti (“LND”) di 2a Categoria, girone I (la “Gara”). Il rapporto redatto dall’arbitro dell’incontro, sig. Luca Argenton, conteneva un allegato del seguente tenore (il “Referto Arbitrale”): “Al 40’ del S.T. in seguito alla concessione di un calcio di rigore a favore dei locali venivo raggiunto dal capitano Sig. SASSO ALESSANDRO n. 6 del SAN PIO X il quale dopo avermi raggiunto protestava con fare minaccioso nei miei confronti proferendo quanto segue: “Che cazzo fischi, ti ammazzo, sei una testa di cazzo, se ti becco ti uccido”. Successivamente esibivo allo stesso il cartellino rosso. Alla vista del cartellino il Sig. SASSO prendendo una breve rincorsa, mi raggiungeva nuovamente e con una mano all’altezza del petto mi spintonava con forza, facendomi indietreggiare di un paio di metri. A questo punto venivo accerchiato da 4-5 calciatori del SAN PIO X che nella confusione non riuscivo a riconoscere, i quali iniziavano a proferirmi una serie di insulti e frasi blasfeme. Nel frattempo cercavo di uscire dall’accerchiamento, ma mentre cercavo di allontanarmi, il Sig. SASSO tornava nuovamente sui suoi passi, mi raggiungeva, ed afferrandomi per un braccio, mi stringeva con forza all’altezza dell’avambraccio procurandomi dolore fisico e senso di formicolio a tutto il braccio. Questo mi impediva di allontanarmi e lo stesso non mollandomi continuava ancora con le offese e le minacce: “Ti voglio vedere bene in faccia, che ti uccido, fatti vedere in faccia che se ti becco per Rovigo ti ammazzo”. Visto che nessuno dei Dirigenti di entrambe le squadre veniva in mio aiuto, per riportare la calma e visto il persistere di un leggero formicolio all’avambraccio, dopo circa 5-6 minuti d’interruzione del gioco comunicavo la sospensione della gara e rientravo negli spogliatoi. I dirigenti locali intervenivano in mio aiuto solo in prossimità degli spogliatoi agevolandomi nell’ingresso. Da segnalare inoltre, che al momento di lasciare l’impianto sportivo, nel tragitto spogliatoi auto accompagnato questa volta dall’addetto all’arbitro venivo fatto oggetto da parte di esponenti del SAN PIO, identificati tali perché indossavano il Giaccone sociale con logo, delle seguenti frasi “Abbiamo preso la tua targa, se ti becchiamo in giro sistemiamo noi”. Gli stessi erano posizionati al di là della rete di recinzione all’esterno dell’impianto”. 5. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Veneto FIGC-LND (il “Giudice Sportivo”), pronunciandosi in relazione alla Gara, con decisione pubblicata nel C.U. n. 9 del 9 dicembre 2010 (la “Decisione del Giudice Sportivo”), deliberava, tra l’altro: “di squalificare il giocatore e capitano della S. Pio X, Alessandro Sasso, fino a tutto il 5 dicembre 2011, di cui giorni 15 per il comportamento di giocatori non identificati (pena da ridurre se il capitano provvederà all’identificazione ex art. 3 CGS)”. 6. Siffatta decisione veniva così motivata: “Emerge dal referto arbitrale che al 40° del secondo tempo ENRICO SEGANTIN (società S. Pio X) reagiva ad una decisione del direttore di gara bestemmiando e rivolgendogli espressioni irriguardose, ingiuriose e minacciose. Comunicatagli l’espulsione mediante esibizione del cartellino rosso, il capitano ALESSANDRO SASSO raggiungeva l’arbitro di corsa gli appoggiava le mani sul petto e lo spingeva con forza, facendolo arretrare di un paio di metri. Si avvicinavano, quindi, altri 4-5 giocatori della medesima società, che circondavano il direttore di gare, pronunciando nei suoi confronti ingiurie, accompagnate da espressioni blasfeme, senza possibilità di essere identificati. ALESSANDRO SASSO si avvicinava nuovamente all’arbitro e lo afferrava per un braccio, che stringeva con forza procurando dolore ed un accentuato formicolio; pronunciava nello stesso contesto espressioni ingiuriose e minacciose gravi. Perdurando la sensazione di formicolio al braccio costretto, il direttore di gara, ritenendo di non poter proseguire, decretava la sospensione della partita. Mentre lasciava l’impianto, alcuni esponenti della società S. Pio X, identificati come tali perché recavano sul giaccone il logo della società, minacciavano nuovamente l’arbitro. Al 42° del 1° tempo il dirigente della S. Pio X, RAFFAELLO BATTOCCHIO, era già stato allontanato per aver abbandonato l’area tecnica ed aver rivolto al direttore di gara espressioni irriguardose ed ingiuriose”. 7. Con avviso pubblicato nel C.U. n. 11 del 15 dicembre 2010, la Decisione del Giudice Sportivo veniva così rettificata (la “Rettifica”): “- il giocatore SEGANTIN ENRICO (soc. S. Pio X) è stato espulso al 40’ del primo tempo per i motivi già riportati; - lo stesso non ha preso parte a quanto successivamente accaduto; - quanto accadeva al 40’ del secondo tempo era frutto di una reazione del giocatore SASSO ALESSANDRO (soc. S. Pio X) alla concessione di un calcio di rigore alla società GRIGNANO. Premesso quanto sopra si confermano le punizioni sportive già deliberate …”. 8. Avverso la Decisione del Giudice Sportivo il S. Pio X proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Veneto (la “Commissione Disciplinare”) in data 15 dicembre 2010. 9. La Commissione Disciplinare, con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 14 del 22 dicembre 2010 (la “Decisione della Commissione Disciplinare”), respingeva il reclamo e confermava le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, dopo aver “sentito personalmente l’arbitro, il quale ha confermato integralmente quanto riportato nel suo referto di gara ed in particolare ha sottolineato come la trattenuta vivace del uo braccio, posta in essere dal calciatore Sasso Alessandro gli sarebbe passato solo dopo alcune ore dopo la fine della partita” e “tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1 del Codice di Giustizia Sportiva”. C. Il procedimento arbitrale C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato 10. Con istanza in data 21 gennaio 2011, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “TNAS”) ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “Codice TNAS”), il San Pio X e il sig. Sasso (i “Ricorrenti”) davano avvio al presente arbitrato per ottenere la riforma della Decisione della Commissione Disciplinare, con la riduzione della sanzione inflitta al sig. Sasso. 11. I Ricorrenti formulavano altresì istanza di ammissione dell’interrogatorio dell’arbitro della Gara e di prove per testimoni sui fatti dedotti nell’atto introduttivo dell’arbitrato, indicando a testi, tra gli altri, tutti i giocatori partecipanti alla Gara, nonché di acquisizione del fascicolo del dibattimento svoltosi di fronte alla Commissione Disciplinare, con i relativi verbali di assunzione delle deposizioni delle parti ivi indicate. 12. Nella stessa istanza di arbitrato, i Ricorrenti nominavano quale proprio arbitro il prof. avv. Luigi Fumagalli, che veniva proposto alla FIGC quale arbitro unico. 13. Con memoria depositata in data 24 gennaio 2011 la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo il rigetto del ricorso proposto dai Ricorrenti, perché infondato, previo rigetto delle istanze istruttorie, in quanto inammissibili, ed aderendo alla nomina del prof. avv. Luigi Fumagalli quale arbitro unico. 14. In data 9 febbraio 2011 il prof. avv. Luigi Fumagalli accettava l’incarico e fissava l’udienza per il tentativo di conciliazione e la discussione delle questioni di merito e istruttorie formulate dalle parti. 15. Il 15 marzo 2011 si teneva in Roma l’udienza di discussione della controversia, in cui, rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, le parti illustravano le rispettive posizioni. I Ricorrenti depositavano copia della prima pagina de “Il Gazzettino di Rovigo” del 25 gennaio 2011. La Resistente depositava copia del verbale delle dichiarazioni rese dall’arbitro sig. Luca Argenton dinnanzi alla Commissione Disciplinare. All’esito dell’udienza, le parti si dichiaravano soddisfatte dello svolgimento dell’arbitrato e davano atto della piena osservanza del principio del contraddittorio. L’Arbitro Unico si riservava quindi ogni decisione sulle domande delle parti. C.2 Le domande delle parti a. Le domande dei Ricorrenti 16. I Ricorrenti, nella propria istanza di arbitrato, hanno formulato le seguenti domande: “Piaccia all’Ill.mo TNAS: Nel merito e in via principale: previa riforma del provvedimento (contenuto nel C.U. n. 14 del 22 dicembre 2010 del C.R. Veneto) della Commissione Disciplinare Territoriale e, comunque di tutti gli atti anche precedenti del Giudice Sportivo, mediante il quale, inter alia, veniva confermata la sanzione della squalifica sino al 5.12.2011 a carico del giocatore Sasso Alessandro, per i motivi tutti esposti nella presente istanza, previa diversa qualificazione del fatto ascrivibile sotto l’egida dell’art. 19 n. 4 lett. a) CGS, ridursi la sanzione comminata al giocatore Sasso Alessandro nella misura di 4 giornate effettive di squalifica. Nel merito e in via subordinata: sempre in riforma del provvedimento impugnato come meglio descritto, per i motivi tutti esposti nella presente istanza, previa diversa qualificazione del fatto ascrivibile sotto l’egida dell’art. 19 n. 4 lett. d) CGS, salva la differente prospettazione di minor gravità del fatto, ridursi la sanzione comminata al giocatore Sasso Alessandro e contenerla nel minimo edittale di 8 giornate o comunque nei limiti del presofferto alla data dell’udienza. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento; e condanna a carico della FIGC a corrispondere spese ed onorari della procedura arbitrale e a rifondere agli istanti le somme versate e versande a titolo di diritti amministrativi ed onorari per la procedura arbitrale di fronte al Tribunale Arbitrale”. 17. In via istruttoria, i Ricorrenti hanno chiesto l’ammissione dell’interrogatorio dell’arbitro della Gara e di prove per testimoni sui fatti dedotti nell’atto introduttivo dell’arbitrato, nonché l’acquisizione del fascicolo del dibattimento svoltosi di fronte alla Commissione Disciplinare, con i relativi verbali di assunzione delle deposizioni delle parti ivi indicate. b. Le domande della Resistente 18. Nella propria memoria di costituzione la FIGC ha formulato le seguenti conclusioni: “voglia il TNAS, previo rigetto delle istanze di prova avversarie in quanto inammissibili ai sensi dell’art. 35 CGS, rigettare le domande attrici, in quanto infondate, nonché, per l’effetto, condannare la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, inclusi i diritti amministrativi versati”. C.3 La posizione delle parti a. La posizione dei Ricorrenti 19. A parere dei Ricorrenti, la Decisione della Commissione Disciplinare sarebbe illegittima, ingiusta e abnormemente gravatoria, in quanto basata su di una ricostruzione dei fatti, riferita nel Referto Arbitrale ed esposta nella Decisione del Giudice Sportivo, gravemente errata. In particolare, la ricostruzione fornita dall’arbitro, riportando episodi e comportamenti in realtà non verificatisi, sarebbe in contrasto con quanto riferito dai giocatori (anche quelli avversari) e dai presenti alla gara, incluso il Presidente della squadra avversaria. Pertanto, i Ricorrenti mirano in questo arbitrato a ricostruire la verità dei fatti per ottenere una “riqualificazione” del comportamento del sig. Sasso ai fini del Codice di giustizia sportiva della FIGC (il “CGS”) e quindi una riduzione della sanzione inflitta allo stesso sig. Sasso. 20. Come detto, a parere dei Ricorrenti, i fatti occorsi in occasione della Gara si sarebbero svolti in modo differente da quanto riportato nel Referto Arbitrale (e quindi ripreso nelle decisioni disciplinari). In particolare, il sig. Sasso, pur avendo effettivamente protestato in modo eccessivo a seguito della concessione di un calcio rigore alla squadra avversaria (circostanza che giustificava pienamente l’espulsione per quella partita), non avrebbe aggredito il direttore di gara, né avrebbe tenuto il comportamento riferito nel Referto Arbitrale: il sig. Sasso, dopo la concessione del rigore a favore del Grignano al 40° del secondo tempo, si sarebbe limitato ad avvicinarsi all’arbitro per placare le proteste dei suoi compagni di squadra e, per attirare l’attenzione del direttore di gara, gli avrebbe posato il braccio sul petto. A tale gesto è seguita la immediata espulsione ed un breve alterco, anche se il sig. Sasso si sarebbe subito allontanato. L’arbitro, tuttavia, nel frattempo, temendo per la propria incolumità, si chiudeva nello spogliatoio (senza comunicare le proprie intenzioni ai giocatori) e non concludeva la Gara. Solo dopo qualche minuto, raggiunto nello spogliatoio dai capitani delle due squadre, comunicava loro la sua intenzione di sospenderla. 21. Dunque, non si sarebbe verificato alcun episodio di aggressione o minaccia, e ciò sarebbe confermato: i. dalla lettera inviata in data 7 dicembre 2010 (prima della comunicazione del primo provvedimento disciplinare) dal presidente del Grignano al Comitato Regionale Veneto, e dalle dichiarazioni di alcuni giocatori del Grignano; ii. da alcune incongruenze rese palesi dal Referto Arbitrale, ed in particolare: - dal tempo inconsueto di permanenza in campo dopo gli eventi denunciati (5-6 minuti, secondo l’arbitro); - dal mancato riscontro di alcuna patologia rispetto al dolore e formicolio al braccio lamentato dall’arbitro, che non avrebbe chiesto aiuto all’addetto al pronto soccorso; - dalla mancata comunicazione della fine della Gara (il triplice fischio finale non è stato emesso); iii. dalle testimonianze raccoglibili dai partecipanti alla Gara, di cui dunque si chiede l’assunzione. 22. Ad ulteriore riprova delle “caratteristiche” dell’arbitro della Gara, i Ricorrenti riferiscono poi, sulla base di una produzione documentale all’udienza, di altro evento che lo avrebbe visto protagonista: in particolare, la mancata effettuazione, in altra partita da lui diretta, di un minuto di silenzio nonostante le disposizioni federali. 23. La confusione verificatasi nella ricostruzione dei fatti si sarebbe poi manifestata anche nel testo della Decisione del Giudice Sportivo, in cui si è riportato che il comportamento censurato (verificatosi al 40° minuto del 2° tempo) del sig. Sasso sarebbe stato in reazione all’espulsione del sig. Segantin, che, invece, era stato espulso nel primo tempo. Confusione ammessa dallo stesso Giudice Sportivo, tanto da rendere necessaria la Rettifica, anche se poi il Giudice Sportivo confermava la sanzione già irrogata. 24. La possibilità di esperire in questo arbitrato un’istruttoria, necessaria al fine di ricostruire l’esatto svolgimento dei fatti, non sarebbe preclusa, secondo i Ricorrenti, dalle norme che, recate dal CGS, attribuiscono al referto arbitrale una fede privilegiata. 25. Sul punto, i Ricorrenti svolgono alcune considerazioni circa la natura giuridica dell’arbitro, ricordando come la Corte di Cassazione abbia affermato il principio secondo il quale l’arbitro designato dalla FIGC a dirigere una partita non può essere considerato un pubblico ufficiale, ma è un semplice privato privo di poteri di attestazione documentale, e il referto di gara da lui redatto non può essere considerato quale atto di natura pubblica facente fede fino a querela di falso, e neppure una certificazione amministrativa. 26. I Ricorrenti ricordano inoltre che, secondo alcuni autori, sarebbe ammissibile un’azione civile di risarcimento del danno da parte di un tesserato nei confronti di un arbitro che abbia riferito intenzionalmente fatti non veri arrecando in tal modo un danno ingiusto al tesserato (ad esempio il caso di una lunga squalifica). In tale azione, pertanto, il tesserato potrebbe portare in giudizio tutti i generi di prova, anche testimoniali, al fine di smentire l’inveritiero referto. Nel caso, invece, di errore scusabile, nessun risarcimento può essere preteso dall’arbitro. 27. Da tale premessa, secondo i Ricorrenti è possibile concludere che le risultanze del referto arbitrale quale atto di natura privatistica possano essere contrastate con qualunque mezzo di prova. 28. Sebbene, in tema di efficacia probatoria del referto di gara in ambito sportivo, l’art. 35 del CGS espressamente statuisca che i rapporti dell’arbitro e dei suoi assistenti fanno piena prova circa i comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, secondo i Ricorrenti ciò non vorrebbe dire che non vi sia la possibilità di opporre alle risultanze del referto di gara qualsiasi tipo di prova contraria, anche nell’ordinamento sportivo, posto che ciò è ammissibile nell’ordinamento statale. Secondo i Ricorrenti, pertanto, il referto sportivo avrebbe sicuramente rilevanza maggiore al fine della ricostruzione dei fatti durante una competizione, ma non assoluta. 29. A riprova dell’ammissibilità di prova contraria rispetto a quanto riportato nel Referto Arbitrale, i Ricorrenti citano la possibilità, riconosciuta dal TNAS, di contrastare le risultanze del referto a mezzo di prove documentali fotografiche o televisive. Poiché nella maggior parte delle competizioni dilettanti non sono effettuate riprese televisive o fotografiche, i Ricorrenti concludono per la necessaria ammissibilità di altri mezzi di prova contrari. 30. I Ricorrenti, pertanto, lamentano il travisamento e la erronea interpretazione dei fatti da parte dell’arbitro e chiedono la derubricazione del comportamento del sig. Sasso sotto l’egida dell’art. 19 n. 4 lett. a GGS (quale condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara) o in subordine dell’art. 19 n. 4 lett. lett. d CGS (quale condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara) delle con l’applicazione delle sanzioni nei minimi ivi previsti. 31. In merito alla entità della sanzione inflitta, in ogni caso, i Ricorrenti ne lamentano l’eccessiva sproporzione, soprattutto se confrontata con episodi di ben maggiore gravità sanzionati, tuttavia, in modo analogo o addirittura inferiore. b. La posizione della Resistente 32. La FIGC si oppone alle domande dei Ricorrenti, affermando che la ricostruzione dei fatti operata dall’arbitro non può essere messa in discussione con le modalità proposte nel ricorso introduttivo del giudizio arbitrale. 33. La valenza privilegiata che l’art. 35 CGS attribuisce al referto dell’arbitro comporta che questo faccia piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ed implica tassative limitazioni alla possibilità di fornire prova contraria rispetto a quanto contenuto negli atti ufficiali di gara. In particolare, sono inammissibili le prove testimoniali (chieste dai Ricorrenti), così come le dichiarazioni scritte prodotte in causa. Le uniche prove documentali ammesse sono, infatti, i filmati televisivi. 34. Pur riconoscendo che il referto dell’arbitro non è certamente un atto pubblico e, pertanto, in un giudizio civile di risarcimento dei danni causati da un’errata refertazione arbitrale, sarebbero ammissibili tutti i mezzi di prova contrari ammessi dall’ordinamento civile, e quindi certamente anche le prove testimoniali, la Resistente riafferma il principio secondo cui tali prove non sono ammesse nel sistema federale, che deve ritenersi di stretta interpretazione. 35. Pertanto, la Resistente non ritiene neppure necessario svolgere controdeduzioni in ordine a quanto i Ricorrenti asseriscono essere avvenuto in campo. 36. In merito all’entità della sanzione, infine, secondo la Resistente i Ricorrenti non avrebbero offerto alcuno spunto di riflessione sulla misura del trattamento sanzionatorio applicato nel caso e, comunque, questo sarebbe pienamente adeguato anche in considerazione del ruolo di capitano della squadra, ricoperto dal sig. Sasso in occasione della Gara, nonché del fatto che il comportamento del sig. Sasso in campo avrebbe innescato ulteriori comportamenti aggressivi, oltraggiosi e minatori nei confronti dell’arbitro da parte di altri giocatori e tifosi della squadra, che avrebbero raggiunto e aggredito l’arbitro anche nel posteggio del campo sportivo, mentre questi cercava di raggiungere la propria autovettura al termine dell’incontro. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I Ricorrenti contestano le decisioni adottate nei confronti del sig. Sasso dagli organi disciplinari del Comitato Regionale Veneto della LND-FIGC. Queste si sarebbero basate su di un’erronea esposizione nel Referto Arbitrale del comportamento tenuto dal sig. Sasso in occasione della Gara, laddove una corretta ricostruzione dei fatti avrebbe, ad avviso dei Ricorrenti, portato ad una diversa determinazione della sanzione. 2. Allo scopo di fondare siffatta prospettazione e di chiarire quanto avvenuto in occasione della Gara, poi, i Ricorrenti deducono alcune istanze istruttorie. In particolare, i Ricorrente hanno domandato che venga disposto “l’interrogatorio e/o esame dell’arbitro nel contraddittorio delle parti anche nelle forme del confronto con le parti istanti previsto dall’art. 254 c.p.c. da parte del TNAS”, nonché “le prove per testi sui fatti oggetto di arbitrato”. 3. A tali domande istruttorie si è opposta la FIGC, che pure ha depositato agli atti dell’arbitrato, in occasione dell’udienza, il verbale delle dichiarazioni rese di fronte alla Commissione Disciplinare dall’arbitro della Gara, pure oggetto di istanza istruttoria dei Ricorrenti. In tale verbale si legge quanto segue: “Non sono certo se la reazione del giocatore Segantin è stata conseguente ad una mia decisione relativa ad un fallo ovvero all’assegnazione di una rimessa laterale. Confermo tuttavia che il calciatore ha protestato nei miei confronti usando linguaggio blasfemo ed il termine “che cazzo fischi”. Confermo integralmente quanto riportato nel mio referto di gara”. 4. Le domande istruttorie – ed in particolare le istanze volte ad accertare mediante deposizioni, interrogatorio o confronti i fatti occorsi in occasione della Gara – non possono essere accolte, in quanto inammissibili alla luce delle norme attualmente vigenti nel sistema della FIGC, che questo Arbitro Unico non ha il potere di riscrivere. Se è vero, infatti, che l’art. 22 comma 2 del Codice TNAS contempla la testimonianza quale mezzo di prova esperibile in arbitrato e che l’art. 34 CGS prevede che gli organi della giustizia sportiva godano dei più ampi poteri di indagine e di accertamento, potendo “incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi d’indagine” (comma 4) e “richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione” (comma 5), deve comunque notarsi che l’art. 34 comma 5 CGS esclude il contraddittorio tra le parti interessate e gli ufficiali di gara e che l’art. 35 comma 1.1 CGS attribuisce ai rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed ai relativi eventuali supplementi l’efficacia di “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, superabile solo – a limitati fini – con riprese filmate o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale. 5. Dunque non è possibile per questo Arbitro Unico – pur apprezzando l’accorata ricostruzione dei fatti operata dal Ricorrente e le lucide argomentazioni svolte dal suo difensore – ammettere una prova testimoniale o chiedere ulteriori chiarimenti che il CGS non consente, realizzando un vietato contraddittorio tra ufficiali di gara e parti. In relazione a ciò, dunque, l’Arbitro Unico aderisce alle osservazioni formulate sul punto da altri organi arbitrale TNAS (cfr. il lodo deliberato il 14 maggio 2009, A.S.I. Isola Farnese FCD c. FIGC). 6. L’Arbitro Unico concorda con i Ricorrenti circa la particolare gravosità della regola sancita dall’art. 35.1.1 CGS, che sembra precludere al calciatore innocente l’esercizio di ogni difesa di fronte ad un referto arbitrale “infedele” (o anche semplicemente erroneo). Pare peraltro all’Arbitro Unico che la regola posta dal CGS sia ben giustificata, in quanto volta ad assicurare che la competizione sportiva, cui appartengono strutturalmente e funzionalmente le valutazioni del direttore di gara, si esaurisca al suo termine: e che dunque le rilevazioni dell’arbitro non possano essere riviste se non nei particolari casi che l’ordinamento sportivo prevede. Tali esigenze appaiono prevalenti, se viste dal punto di osservazione dell’ordinamento sportivo, sulle esigenze individuali del singolo atleta; poiché altrimenti le rilevazioni arbitrali finirebbero sempre per avere carattere provvisorio, superabile dalla prova contraria che l’atleta (pur se giustificato da commendevoli circostanze individuali) possa offrire. Il che finirebbe per inficiare lo svolgimento delle attività sportive agonistiche e la certezza dei loro risultati. Siffatta conclusione, d’altronde, corrisponde ai principi, enunciati sul piano internazionale, dalla giurisprudenza del Tribunale Arbitrale dello Sport, in cui si è affermato che le decisioni dei giudici di gara in ordine allo svolgimento della stessa (c.d. “field of play decisions”) non possono essere “riviste” in sede arbitrale, a meno che non sia offerta la prova della evidente malafede (ad es., per corruzione) dell’arbitro stesso (CAS OG 96/006, Mendy, lodo del 1° agosto 1996; CAS OG 00/013, Segura, lodo del 30 settembre 2000; CAS OG 02/007, Korean Olympic Committee, lodo del 23 febbraio 2002; CAS 2001/A/354, Irish Hockey Association, e CAS 2001/A/355, Lithuanian Hockey Association, lodo del 15 aprile 2002). Ma anche se riprendessero i limiti menzionati da ultimo, l’Arbitro Unico nota che nel presente giudizio non si è dedotta la “malafede” dell’arbitro della Gara, ma solo la sua “inadeguatezza” (che potrà essere valutata dagli organi dell’Associazione Italiana Arbitri, laddove la FGC ritenesse di doverli interessare in esito al presente arbitrato anche per una nuova valutazione ai fini tecnici dell’arbitro in questione). Dunque, nemmeno sotto questo profilo il limite posto dall’art. 35.1.1 CGS appare superabile. 7. La valutazione della natura e della gravità dei fatti addebitati al sig. Sasso deve pertanto essere condotta sulla base di quanto in relazione ad essi recato dai referti in atti. 8. In tale quadro appare all’Arbitro Unico opportuno sottolineare come i fatti verificatisi durante lo svolgimento della Gara, quand’anche costitutivi di errori arbitrali, certamente non rappresentano una causa di giustificazione, o un’attenuante, o comunque un elemento da valutare nell’apprezzamento della natura e della gravità dei fatti commessi, che restano intrinsecamente (e grandemente) censurabili. Dunque, anche assumendo (ma senza concedere) che durante la Gara l’arbitro abbia commesso errori nel valutare azioni di gioco, nulla cambierebbe nella valutazione del comportamento del sig. Sasso, in nessun modo giustificato. 9. Invero, i comportamenti del sig. Sasso, quali esposti dall’arbitro e ripresi dagli organi di giustizia, sono connotati da particolare gravità, e come tali vanno sanzionati; e tale osservazione potrebbe farsi anche laddove i fatti addebitati al Ricorrente si fossero svolti come da questi ricostruiti: essi rimarrebbero egualmente gravi e sanzionabili. 10. In questo arbitrato, invero, i Ricorrente hanno dedotto anche l’ingiustizia della sanzione irrogata al sig. Sasso, ritenuta eccessiva. 11. La domanda formulata richiede dunque una valutazione della congruità della sanzione, e pertanto una verifica delle modalità di esercizio del potere discrezionale riconosciuto all’organo disciplinare di un’associazione nella fissazione di una sanzione. A tale riguardo l’Arbitro Unico conferma l’opportunità di seguire un approccio rigido ai fini della definizione dei poteri attribuiti all’organo arbitrale adito in sede di impugnazione. Nella misura in cui l’esercizio di siffatto potere discrezionale non si pone in contrasto con le regole interne dell’associazione, le norme imperative della legge italiana o persino con i principi fondamentali del diritto, l’Arbitro Unico ritiene che il potere di revisione della decisione endo-federale a lui riconosciuto incontri un limite nel rispetto che deve essere riconosciuto alla libertà assegnata alla associazione in ordine alla definizione delle modalità con le quali essa garantisce il rispetto delle sue regole da parte degli associati. 12. Di conseguenza, l’Arbitro Unico conferma anche sotto questo profilo la propria adesione alla giurisprudenza, sviluppatasi soprattutto in seno al Tribunale Arbitrale dello Sport, che chiarisce che la sanzione imposta non deve essere manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione. Allorché la sanzione non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione, pertanto, appare opportuno confermare la sanzione nella misura determinata dall’organo disciplinare della federazione. 13. L’Arbitro Unico, a tal riguardo, ritiene che la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2011 imposta al sig. Sasso non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione di cui egli è stato ritenuto responsabile, e sicuramente compatibile anche con la regola posta dall’art. 19.4 lett. d richiamata dai Ricorrenti. E ciò tenuto conto anche della qualità di capitano della squadra, riferibile al sig. Sasso, e della prescrizione dell’art. 3.2 CGS. 14. In conclusione, dunque, le domande proposte dai Ricorrenti vanno respinte. La Decisione della Commissione Disciplinare, impugnata in questo arbitrato, va confermata.D. Sulle spese 15. Le spese arbitrali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Sussistono invece equi motivi, in particolare riferiti alle condizioni economiche delle parti, per compensare tra le stesse le spese di lite. P.Q.M. L’Arbitro unico definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. respinge l’istanza di arbitrato dell’ASD Polisportiva San Pio X e del sig. Alessandro Sasso e conferma l’impugnata decisione della Commissione Disciplinare Regionale, meglio indicata in motivazione; 2. compensa le spese di lite fra le parti; 3. condanna l’ASD Polisportiva San Pio X e il sig. Alessandro Sasso, fermo il vincolo di solidarietà tra le parti, al pagamento degli onorari dell’Arbitro Unico, liquidati in € 1.000 (mille/00) e al rimborso delle spese documentate sostenute dall’Arbitro Unico, per l’importo complessivo che sarà separatamente comunicato dalla Segreteria TNAS, oltre IVA e CPA come per legge; 4. condanna, altresì, l’ASD Polisportiva San Pio X e il sig. Alessandro Sasso al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti 6. respinge ogni ulteriore domanda o istanza. Così deciso in Milano, in data 12 aprile 2011, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Luigi Fumagalli
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