CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo del 04 marzo 2011 promosso da: A.C. Lumezzane S.p.A contro Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. e U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l.

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo del 04 marzo 2011 promosso da: A.C. Lumezzane S.p.A contro Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. e U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. LODO ARBITRALE IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Carlo Guglielmo Izzo Presidente Dott. Francesco Boffa Tarlata Arbitro Dott. Gennaro Calabrese Arbitro riunito in conferenza personale in data 4 marzo 2011 presso la sede dell’Arbitrato in Roma, ha pronunciato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2524 del 19.11.2010) promosso da: A.C. Lumezzane S.p.A, con sede in Lumezzane, via Magenta n. 14, P. IVA 01728020983, in persona del presidente, sig. Renza Cavagna, rappresentata e difesa dall’Avv. Luciano Ruggiero Malagnini con studio in Nola, alla via S. Felice 16 Contro Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n.14, in persona del presidente dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gavallotti e Luigi Medugno ed elett.te dom.ta presso lo studio del primo in via Po n. 9 parte intimata Nonché U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l., con sede in Alessandria, alla Via Bellini 5, appresentata e difesa dagli avv.ti Edoardo Chiacchio, Annalisa Roseti, Paolo Borasio e Michele Cozzone parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE Con atto depositato il 19.11.2010 presso la segreteria del TNAS (Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport), l’A.C. Lumezzane S.p.A. ha così riassunto i fatti di causa: - il giocatore Fausto Ferrari, dopo l’incontro Montichiari/Savona del 19 giugno 2010, valido per la finale della Poule Scudetto di Serie D 2009/2010, veniva squalificato per una giornata per somma di ammonizioni (cfr. C.U. Interregionale, Giudice sportivo, n. 199 del 21.6.2010); -il medesimo giocatore, transitato nella stagione successiva alla società istante, scendeva in campo nell’incontro Lumezzane/Alessandria del 5 settembre 2010, senza avere in precedenza scontato la squalifica comminata dal Giudice Sportivo; - il 7 settembre seguente la U.S. Alessandria Calcio proponeva reclamo al Giudice sportivo, per ottenere la vittoria della partita a tavolino in danno della A.C. Lumezzane (0- 3), per avere questa schierato un calciatore in posizione irregolare; - il Giudice Sportivo della Lega Pro, verificato che il Ferrari era stato effettivamente messo in formazione, prima di avere scontato la squalifica comminatagli con il C. U. n. 1299/2010, accoglieva detto reclamo, infliggendo alla società istante la perdita della gara, con il punteggio di 0-3 a favore del club piemontese (con delibera n. 23/DIV del 14 settembre 2010); - avverso tale decisione la A.C. Lumezzane proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, la quale, con decisione pubblicata in data 28 ottobre 2010 (C.U. n. 83/CGF), respingeva il ricorso, confermando la sanzione della perdita dell’incontro “a tavolino” in danno della società odierna istante. Con l’istanza di arbitrato proposta la A.C. Lumezzane ha dedotto, in via pregiudiziale, che la Corte di Giustizia Federale avrebbe dovuto dichiarare la improcedibilità del reclamo proposto al Giudice Sportivo dalla U.S. Alessandria Calcio, per non essere stato il relativo preannuncio di reclamo inoltrato oltre che all’organo decidente anche alla società Lumezzane: omissione, questa, che avrebbe comportato una lesione delle garanzie del contraddittorio sancite dalla legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90). Nel merito, l’istante, alla luce della normativa di settore, e specificamente dell’articolo 22, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, assumeva che il cambio di categoria del calciatore Ferrari (da dilettante a professionista) rendeva inapplicabile la citata disposizione in quanto l’obbligo in detta disposizione previsto di scontare la squalifica nella nuova categoria di appartenenza vigerebbe solo nel caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica. In buona sostanza, secondo l’istante, il passaggio di un calciatore dalla serie dilttantistica ad una professionistica comporterebbe sempre l’annullamento delle squalifiche dal medesimo eventualmente non ancora scontate. La Lumezzane, pertanto, così concludeva: “in via preliminare, dichiarare l’improcedibilità e/o improponibilità e/o irricevibilità del reclamo dell’U.S. Alessandria S.p.A. per violazione dell’art. 33, comma 5, del C.G.S. e, per l’effetto, in totale riforma dell’impugnata decisione resa dalla Corte di Giustizia Federale, confermare il risultato di 1-0 in favore dell’A.C. Lumezzane”; “nel merito dichiarare infondata, in fatto e in diritto, la violazione dell’art. 22, comma 6, C.G.S. e, per l’effetto in totale riforma dell’impugnata decisione resa dalla Corte di Giustizia Federale, confermare il risultato di 1-0 in favore dell’A.C. Lumezzane”. Con atto del 1° dicembre 2010, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito FIGC) si costituiva e, in via pregiudiziale, eccepiva l’incompetenza del TNAS, riguardando la controversia portata in giudizio la sanzione della perdita della gara ed essendo tale questione sottratta, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto federale, alla competenza arbitrale; né poteva la cognizione del TNAS derivare dall’art. 12 ter dello Statuto del CONI, in quanto da questa disposizione risulta che, per la devoluzione delle controversie al TNAS, è escluso che si possa prescindere dalla esistenza di un’apposita clausola compromissoria, clausola che, nella specie, risulta essere inesistente; nel merito, chiedeva il rigetto dell’istanza in quanto infondata. Si costituiva altresì, con comparsa depositata il 9 dicembre 2010, la U.S. Alessandria Calcio 1012 s.r.l. eccependo la inammissibilità dell’istanza di arbitrato della Lumezzane, richiamando anch’essa quanto previsto dall’art. 30 dello Statuto della FIGC; nel merito, inoltre, chiedeva la totale conferma del provvedimento della Corte di Giustizia Federale, con la irrogazione, quindi, a carico della società istante della sanzione della perdita della gara Lumezzane-Alessandria del 5 settembre 2010. Successivamente, con provvedimento del Presidente del TNAS del 20 dicembre 2010, prot. n. 2847, veniva composto, ai sensi dell’art. 7 del Codice dei Giudizi dinanzi al TNAS (di seguito Codice), il Collegio Arbitrale nelle persone del dott. Gennaro Calabrese, del dott. Francesco Boffa Tarlatta e dell’Avv. Carlo Guglielmo Izzo e, nel medesimo provvedimento, era anche individuato il Presidente del Collegio nella persona dell’Avv. Carlo Guglielmo Izzo . All’udienza dell’8 febbraio 2010, fissata per la comparizione delle parti, erano presenti i difensori delle stesse ed era esperito il tentativo di conciliazione, che rimaneva infruttuoso. In considerazione, poi, della natura della controversia, il Collegio arbitrale, ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, del Codice ed anche su istanza delle parti, concedeva termine fino al 21 febbraio 2011, per il deposito di memoria sulla questione pregiudiziale nonché sul merito e rinviava, quindi, per la discussione all’udienza del 4 marzo 2011. Il Collegio era, altresì, autorizzato concordemente dalle parti a rendere anticipatamente noto il solo dispositivo, comunicando successivamente il testo integrale del lodo con la motivazione. Alla suddetta udienza i difensori delle parti discutevano la causa nella piena osservanza del principio del contraddittorio e, all’esito, il Collegio Arbitrale pronunciava il dispositivo della presente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE E’ pregiudiziale l’esame dell’eccezione, sollevata dalle convenute, d’incompetenza di questo Tribunale arbitrale a decidere sulla istanza di arbitrato presentata dalla A.C. Lumezzane SpA., vertendo questa su una sanzione comportante la perdita della gara. L’eccezione è fondata e va accolta. Sulla questione de qua, il Collegio ritiene di adeguarsi all’orientamento ormai consolidato già espresso dal TNAS in numerose pronunce (vedi lodo TNAS, A.C. Giacomense/F.I.G.C. del 16 aprile 2010; LODO Ascoli Calcio1989 SpA/F.I.G.C. del 15 dicembre 2009), le cui motivazioni vanno pienamente condivise. Posto che, come precisato, oggetto della presente controversia risulta essere la sanzione della perdita della gara, ciò è preclusivo, ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett.b, dello Statuto della FIGC, alla devolvibilità di tale controversia alla cognizione arbitrale del TNAS, nell’assenza di una valida clausola compromissoria. La richiamata disposizione federale, infatti, dopo avere stabilito che le controversie tra tesserati, società affiliate e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, possono essere rimesse “unicamente alla cognizione arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport presso il CONI, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalla normativa federale”, nell’indicare, poi, quali siano le controversie non devolvibili in arbitrato, tra esse espressamente include quelle comportanti la “sanzione della perdita della gara”. Vero è -come eccepisce la società istante nelle deduzioni scritte depositate all’udienza dell’.8.02.2011- che l’art. 30 dello Statuto della FIGC si riferisce alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport e non al neo organismo, il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS), ma tale circostanza, ad avviso del Collegio - in ciò confortato anche dalle condivisibili argomentazioni in proposito contenute nel lodo Ascoli/FIGC del 15 dicembre 2009 - non sposta i termini della questione, anzi, invece di smentire, in sostanza conferma la fondatezza della sollevata eccezione d’incompetenza. Infatti, o le disposizioni dell’art. 30 dello Statuto della FIGC devono intendersi attualmente riferite al TNAS, come se a questo organo sportivo con funzione arbitrale siano state attribuite le competenze prima spettanti alla Camera di Conciliazione, sicché l’ambito di competenza del Tribunale Arbitrale non potrebbe che essere circoscritto nei limiti stabiliti dalla precitata norma federale, con esclusione, quindi, si ripete, della devolvibilità in arbitrato della sanzione della perdita della gara; oppure, se non si ritiene consentita un’applicazione analogica delle regole della Camera di Conciliazione al TNAS, allora quest’ultimo organismo sarà carente di qualsiasi competenza in ordine alle controversie tra tesserati o società affiliate e FIGC, venendo a mancare il supporto normativo prescritto dall’art. 12 ter dello Statuto del CONI, nonché l’esistenza di una specifica clausola compromissoria, condizione questa indispensabile perché le controversie di natura sportiva possano essere devolute in sede arbitrale. L’art. 12 ter dello Statuto del CONI, riguardante il TNAS, statuisce, invero, che detto Tribunale “ove previsto dagli Statuti o dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, in conformità agli accordi degli associati, ha competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati , tesserati o licenziati ….”, mentre l’art. 2 del Codice TNAS, al comma 1 stabilisce che “le Federazioni sportive nazionali ….possono prevedere, nei loro statuti e regolamenti, che le controversie sportive concernenti diritti disponibili e quelle rilevanti nel loro ordinamento sportivo siano decise in sede arbitrale presso il Tribunale”, al comma 2, poi, che “all’atto dell’affiliazione, dell’iscrizione o dell’assunzione di analoghi vincoli con le Federazioni ….va manifestata espressa adesione alle norme di tali istituzioni che prevedono la composizione della lite in sede arbitrale”e al comma 3, infine, che “anche controversie insorte tra soggetti non legati, o non legati tutti da rapporti con le Federazioni ……possono, sulla base di specifici accordi, essere devolute alla definizione arbitrale del Tribunale”. E’, pertanto, indefettibile presupposto, si ribadisce, che, affinché i tesserati e gli affiliati possano legittimamente fare ricorso alla giustizia arbitrale, nei rispettivi statuti e regolamenti sia prevista un’apposita clausola compromissoria diretta a regolare e determinare la possibilità della devoluzione della controversia al giudizio degli arbitri. Indubbiamente, con il nuovo assetto del sistema di giustizia sportiva scaturito in coincidenza con la soppressione della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport si è inteso particolarmente evidenziare la natura arbitrale della funzione giustiziale conferita al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. Il che, del resto, trova significativo riscontro nelle regole procedurali contenute nel Codice dei giudizi dinanzi al TNAS, ove risultano espressamente richiamate le “norme inderogabili del libro quarto, titolo ottavo, del codice di procedura civile in tema di arbitrato” (ved. art.4, comma 2), così come, per quanto concerne il termine per la pronuncia del lodo, la relativa disciplina è stata sostanzialmente mutuata da quella prevista dal codice di procedura civile (ved. art.25) e anche per quanto riguarda la impugnabilità dei lodi (quelli su controversie “rilevanti anche per l’ordinamento della Repubblica”) il riferimento è sempre “ai mezzi previsti dal codice di procedura civile”(ved. art.28). Il richiamo fatto dalla istante Lumezzane a quanto sostenuto nel lodo A.S.C. Settebagni Salario/FIGC del 3 settembre 2009 – non è fondato, dovendosi concordare anche sotto questo profilo con il già menzionato lodo Ascoli/FIGC del 15 dicembre 2009, in cui perspicuamente è stato osservato che “l’esistenza oggi di due distinte istituzioni, l’Alta Corte di Giustizia Sportiva e il TNAS, l’espressa qualificazione soltanto dell’Alta Corte come “l’ultimo grado della giustizia sportiva” (art. 1, comma secondo, Codice Alta Corte), l’affermazione che il TNAS “amministra gli arbitrati” (art. 1, comma primo Codice TNAS), lasciano supporre che l’alternatività della “competenza arbitrale “ del TNAS rispetto a quella dell’Alta Corte (art. 3, comma terzo, Codice TNAS) indichi, nei limiti in cui le loro competenze coincidano, l’alternatività delle due strade: quella arbitrale presso il TNAS e quella della giustizia sportiva presso l’Alta Corte. Si tratta,quindi, di due organi entrambi collocati nel sistema della giustizia sportiva, ma alternativi nel loro ruolo di vertice”. In conclusione, per tutto quanto precede, mancano i presupposti per radicare la competenza di questo Tribunale a giudicare la presente controversia, con esonero, quindi, dall’esame del merito della stessa. La sussistenza di giusti motivi induce a dichiarare interamente compensate, tra le parti, le spese di giudizio. Gli onorari dei componenti del Collegio arbitrale sono posti a carico delle parti - A.C. Lumezzane SpA, Federazione Italiana Giuoco Calcio e U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl - in parti uguali e con il vincolo di solidarietà e vengono liquidati in complessivi € 4.000 (euro quattromila), oltre accessori e spese. PQM IL COLLEGIO ARBITRALE Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione così provvede: 1. dichiara inammissibile l’istanza di arbitrato di cui in premessa; 2. compensa tra le parti - A.C. Lumezzane SpA, Federazione Italiana Giuoco Calcio e U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl - le spese di procedimento e per assistenza difensiva; 3. pone a carico delle parti - A.C. Lumezzane SpA, Federazione Italiana Giuoco Calcio e U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl – in parti uguali e con il vincolo di solidarietà il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale liquidati in complessivi € 4.000 (euro quattromila), oltre accessori e spese; 4. pone a carico delle parti - A.C. Lumezzane SpA, Federazione Italiana Giuoco Calcio e U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl – il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato in data 4 marzo 2011 presso la sede dell’arbitrato e sottoscritto in numero di quattro originali nei luoghi e nelle date sotto indicate. F.to Carlo Guglielmo Izzo F.to Francesco Boffa Tarlatta F.to Gennaro Calabrese
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