CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 16 novembre 2010 promosso da: Sig. Andrea Guerra contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 16 novembre 2010 promosso da: Sig. Andrea Guerra contro Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE composto dai signori: Dott. Ermanno Granelli Presidente Dott. Bartolomeo Manna Arbitro Avv. Marcello de Luca Tamajo Arbitro riunito in Roma, presso lo Stadio Olimpico – Tribuna Tevere in data 4 ottobre 2010 ha deliberato il seguente LODO nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1577 del 21.07.2010) promosso da: Sig. Andrea Guerra, c.f. GRRNDR72P04A952J, rappresentato e assistito dall’ avv. Cristian Aureli e dal Dott. Paolo Murano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Aureli , in Bolzano, via Manci n. 5/18 attore contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentata e difesa dagli Avvocati Mario Gallavotti e Stefano La Porta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma,via Po, n. 9 convenuta FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO L’attore ha proposto «istanza arbitrale ai sensi dell’art. 12-ter dello statuto del CONI e dell’artt. 5 e seguenti, nonché istanza cautelare ai sensi dell’art. 23 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport» (prot. n. 1577 del 21.07.2010). La parte attrice nel citato atto introduttivo ha evidenziato: - che il sig. Guerra ha presentato in data 7 febbraio 2009 una denuncia querela per i reati previsti dagli artt. 610, 595 e 594 c.p. nei confronti del sig. Franco Murano, allora presidente della squadra F.c. Bolzano ’96 (squadra ove militava l’odierno istante); - che la denuncia è stata presentata a causa di dichiarazioni gravemente diffamatorie e ingiuriose rilasciate dal sig. Murano agli organi di stampa oltre che personalmente in presenza di altre persone e che peraltro il presidente aveva usato violenza e minaccia nei confronti del Guerra, per fare in modo che lo stesso non presentasse denuncia nei suoi confronti; - che la Procura Federale, venuta a conoscenza della denuncia presentata dal Guerra senza aver richiesto il nulla osta alla FIGC, ha deferito l’odierno istante innanzi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per rispondere della violazione di cui al’art. 30 dello Statuto FIGC ed all’art. 15, comma 1 CGS, in data 4 febbraio 2010; - che avverso detto deferimento si è costituito il sig. Guerra mediante memoria difensiva, contestando gli assunti della Procura e in particolare sia la mancanza dell’elemento oggettivo (con riferimento al caso Setten – Treviso contro FIGC, lodo della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data 5 marzo 2009), sia, in subordine, la scusabilità dell’errore nel quale era incorso l’istante; - che la Commissione disciplinare del settore tecnico, nel Comunicato ufficiale n. 123/10 ha accolto le tesi dei legali del Guerra, e ritenendo “di dover condividere i precedenti giurisprudenziali richiamati, particolarmente per quanto affermato in fattispecie identica dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport con decisione dd. 5 marzo 2009 nel caso Setten – Treviso contro FIGC”, ha assolto il Guerra dall’addebito contestatogli; - che avverso detta decisione ha proposto appello la Procura federale; - che successivamente, nel comunicato ufficiale n. 291/CGF, la Corte di Giustizia Federale, in accoglimento del ricorso della Procura Federale, ha condannato, in assenza di contraddittorio, il sig. Guerra alla squalifica di 6 mesi. Alla luce di quanto sopra il signor Andrea Guerra, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso, ha chiesto al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport: - in via preliminare – cautelare: ai sensi dell’art. 23 del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale, di sospendere, anche inaudita altera parte, la squalifica di mesi 6 inflitta dalla Corte di Giustizia in data 24 giugno 2010, essendo il sig. Guerra nel frattempo divenuto tecnico della squadra Allievi Nazionali dell’F.C. Südtirol-Alto Adige, in ragione dell’allora imminente inizio della stagione sportiva e della circostanza che la lunga squalifica inflittagli avrebbe determinato il grave pericolo di non essere riconfermato alla guida della suddetta squadra, con conseguente irreparabile danno; - nel merito – in via principale: di annullare la decisione di cui al Comunicato Ufficiale 291/CGF dd del 24 giugno 2010 della Corte di Giustizia Federale e conseguentemente di annullare la sanzione della squalifica a mesi sei per il sig. Guerra per “evidente mancanza dell’elemento oggettivo ovvero per non aver commesso il fatto”; - in via subordinata: di annullare la decisione di cui al C.U. 291/CGF dd 24/06/10 della Corte di Giustizia Federale e conseguentemente di annullare la sanzione al sig. Guerra irrogata per mancanza dell’elemento soggettivo ovvero o a causa della scusabilità del fatto; - in via di estremo subordine: di disporre la riduzione della sanzione comminata secondo equità e giustizia. Con memoria di costituzione prot. N. 1818 dell’11 agosto 2010 la FIGC ha precisato quanto segue: - il “vincolo di giustizia”, (erroneamente descritto, secondo la FIGC dai difensori del Guerra come un sistema che “comprime in modo intollerabile il diritto del tesserato di ricorrere all’Autorità giudiziaria ordinaria”) discende direttamente dal’obbligo di osservare il sistema di garanzie disciplinato dall’articolo 30 dello Statuto che ciascun soggetto operante nell’ambito federale assume al momento del tesseramento; - che la sanzionabilità dell’azione promossa innanzi all’A.G.O. discende dalla violazione di un obbligo assunto dal Guerra nel legittimo esercizio dell’autonomia privata; - che ai singoli, peraltro, viene lasciata la possibilità di fare istanza al Consiglio Federale per ottenere una deroga che li autorizzi ad adire gli organi giurisdizionali dello Stato; - che la prescritta autorizzazione del Consiglio Federale soddisfa evidenti esigenze di coordinamento tra l’operato delle Procure della Repubblica e gli atti di indagine svolti in ambito sportivo dalla Procura Federale; - con riferimento al merito della controversia, che i fatti posti alla base della denuncia-querela presentata dal Guerra nei confronti del Presidente della F.C. Bolzano 96, Franco Murano, sono del tutto privi di alcuna rilevanza per l’ordinamento dello Stato e che gli stessi non presentano profili di analogia con il caso deciso dalla CCAS nel procedimento Setten/Treviso contro FIGC; Alla luce di quanto sopra la FIGC, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, ha chiesto al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport:. - di rigettare le domande attrici, in quanto infondate, nonché la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite, inclusi i diritti amministrativi versati ai sensi dell’articolo 26, comma 3 del Codice dei giudizi dinanzi al TNAS. All’udienza si è presentato l’Avv. Cristian Aureli, difensore della parte istante, coadiuvato dal Dott. Paolo Murano e l’Avv. Stefano La Porta, difensore della parte intimata. Il tentativo di conciliazione previsto dall’articolo 20, commi 1 e 2 del Codice è stato esperito dal Collegio arbitrale senza alcun esito. Di seguito gli arbitri si sono riuniti in conferenza personale e, a maggioranza, hanno deliberato il presente lodo per i seguenti MOTIVI 1. In primo luogo il Collegio ritiene di confermare il provvedimento di rigetto dell’istanza cautelare (richiesta di immediata sospensione degli effetti del provvedimento di squalifica di mesi 6) assunto dal Presidente del Tribunale in data 4 agosto 2010 (prot. 1736). Non era infatti sussistente nella fattispecie in esame la situazione di particolare gravità e urgenza, richiesta dall’articolo 23, comma 2 del Codice. In particolare non è stata data prova del grave pericolo che il sig. Guerra potesse non essere riconfermato alla guida della squadra Allievi nazionali della F.C. Südtirol-Alto Adige. 2. Nel merito la domanda principale del signor Andrea Guerra è fondata. Al riguardo il Collegio, tenuto conto che nel caso in esame si versa in una fattispecie analoga al caso Setten/Treviso contro FIGC, ritiene di doversi integralmente riferire ai principi affermati nel lodo arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data 5 marzo 2009 nel suddetto caso. Il Collegio, pur prendendo atto delle ampie e motivate conclusioni della parte intimata, deve ribadire anche nel caso oggi all’esame quanto affermato nel citato lodo della CCAS e cioè che “l’articolo 30, comma 2 dello Statuto della FIGC, che disciplina il «vincolo di giustizia», mantiene intatta la sua portata e validità nell’ambito dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, riconosciuto e favorito dalla Repubblica, ma si infrange laddove impatta con la materia penale, e quindi con reati che, a prescindere dalla loro azionabilità per querela di parte o di ufficio, impongono l’intervento esclusivo del giudice ordinario”. 3. Ed invero, non può essere accolto l’argomento proposto dalla FIGC secondo il quale è lasciata ai singoli la possibilità di fare istanza al Consiglio Federale per ottenere una deroga che li autorizzi ad adire gli organi giurisdizionali dello Stato. Porre tale obbligatorio adempimento procedimentale a carico di colui che ha subito gli effetti di condotte ascrivibili a ipotesi di reato per poter adire gli organi della giustizia ordinaria, infatti, non solo renderebbe meno efficace la tutela che l’ordinamento generale assicura alla persona offesa da un reato, ma finirebbe anche per affievolire lo stesso effetto di deterrenza delle norme penali nell’ambito sportivo. E poiché “subordinare l’esercizio dell’azione penale all’autorizzazione del Consiglio Federale vorrebbe dire porsi in contrasto con i principi di uno Stato costituzionale, come chiaramente esplicitati agli artt. 24 e 25 Cost.” (lodo Setten/Treviso contro FIGC, cit), l’irrogazione di una sanzione disciplinare per non aver ottemperato alla richiesta di autorizzazione in parola, non può non confliggere con le citate norme costituzionali. 4. Tutte le spese, per assistenza difensiva, per diritti degli arbitri e del C.O.N.I., seguono il criterio della compensazione tra le parti in ragione della difficoltà interpretativa delle disposizioni che regolano la fattispecie all’esame. 5. Diritti e onorari del difensore dell’attore e diritti degli arbitri vengono infine liquidati, a norma delle disposizioni rispettivamente applicabili (d.m. n. 127/2004 e «speciale Tabella dei diritti onorari e spese dell’ anzidetto Regolamento precedentemente in vigore» giusta l’art. 34 del Codice dei giudizi innanzi al T.N.A.S.), in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia promossa con «ricorso» pervenuto in data 28 aprile 2010 prot. n. 0930 , così provvede: - accoglie l’istanza del Sig. Andrea Guerra e annulla, per l’effetto, la decisione di cui al Comunicato Ufficiale 291/CGF dd. 24/06/10 della Corte di Giustizia Federale della FIGC; - annulla, conseguentemente, la sanzione della squalifica a mesi sei irrogata al Sig. Guerra; - dichiara compensate tra le parti costituite le spese per assistenza difensiva; - dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento per diritti degli arbitri e del C.O.N.I.; - liquida complessivamente i diritti degli arbitri in € 1.800,00, oltre accessori; - dichiara le parti costituite tenute, con vincolo di solidarietà e salvo rivalsa tra loro, al pagamento dei diritti degli arbitri; - manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente lodo. Così deliberato, a maggioranza dei voti espressi dagli arbitri riuniti in conferenza personale, in Roma, in data 4 ottobre 2010, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Ermanno Granelli Presidente F.to Bartolomeo Manna Arbitro F.to Marcello de Luca Tamajo Arbitro
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