CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 12 novembre 2010 promosso da: Rovigo Calcio Srl contro Sig. Cristian ADAMI

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 12 novembre 2010 promosso da: Rovigo Calcio Srl contro Sig. Cristian ADAMI IL COLLEGIO ARBITRALE composto dai signori: Avv. Dario Buzzelli Presidente Prof. Avv. Carlo Bottari Arbitro Prof. Avv. Maurizio Cinelli Arbitro riunito in conferenza personale in Roma in data 12 novembre 2010, ha deliberato all’unanimità il seguente LODO nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1319 del 5.7.2010) promosso da: Rovigo Calcio Srl, con sede in Rovigo al Viale Tre Martiri n. 28, in persona del suo Presidente e l.r.p.t. Sig. Francesco SCERRA, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall’Avv. Alessia Panella e dal Dott. Andrea Petretto, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Roma, Via dei Due Macelli n. 60 – tel. 06.6789842 - - parte istante - contro il Sig. Cristian ADAMI, residente in CastelFranco Veneto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Calcagno e Silvia Abbo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Alessandro Calcagno in Chiavari, vico Gonzales 12/2; - parte intimata - FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE 1.— Con atto depositato in data 5.7.2010 la Rovigo Calcio S.r.l. proponeva ricorso ex art. 9 del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (di seguito TNAS) esponendo quanto segue. In data 15.5.2008, nel corso di un allenamento, il calciatore Cristian Adami, tesserato con la società istante, lamentava un dolore al ginocchio sinistro a seguito di un’anomala torsione dello stesso; il medesimo si recava, all’insaputa della società istante, presso una struttura di cura privata dove veniva sottoposto ad una risonanza che evidenziava esiti di una ricostruzione del legamento crociato anteriore con tendine rotuleo; successivamente il Sig. Adami si ricoverava presso una clinica per sottoporsi ad artroscopia chirurgica del ginocchio destro; subiva poi un secondo intervento. La Società istante denunciava il sinistro alla propria compagnia di assicurazione e all’INAIL, ma la compagnia non riconosceva alcun risarcimento ritenendo il sinistro quale semplice concausa del danno, dovuto alle patologie pregresse. In data 30.6.2008 il Sig. Adami avrebbe sottoscritto quietanza liberatoria con espressa rinuncia a promuovere vertenze economiche di sorta. Successivamente il calciatore, cessato il rapporto con la società istante, avanzava richieste risarcitorie che sfociavano in un procedimento arbitrale articolato nelle forme previste dagli accordi collettivi vigenti. All’esito del procedimento, il collegio arbitrale emetteva il lodo del 22.12.2010 con il quale il Rovigo veniva condannato alla refusione delle spese mediche sostenute dal calciatore, oltre al pagamento di una somma pari ad € 103.291 per risarcimento danni. Sul piano giuridico, la parte istante richiama l’art. 20 dell’accordo collettivo per la disciplina dei rapporti tra le Società facenti parte degli Enti Federali organizzativi dell’attività professionale ed i calciatori professionisti in attuazione dell’art. 4 l. 91/1981. Tale norma impone alle società calcistiche di assicurare i calciatori contro gli infortuni. Sostiene l’istante di aver adempiuto a tale precetto e, quindi, di essere stata ingiustamente condannata a risarcire, proprio in ragione della mancanza di adeguata copertura assicurativa, il calciatore infortunato, e ciò tenuto anche conto del fatto che l’INAIL aveva risarcito allo stesso la somma di € 1.969,00. Lamenta inoltre l’istante la violazione della norma dell’art. 18 del medesimo accordo collettivo, il quale impone alla Società di concorrere a coprire (e non di pagare integralmente) le spese affrontate dal calciatore che non intenda usufruire dell’assistenza sanitaria offertagli. Deduce infine l’infondatezza del risarcimento preteso dal calciatore. Sulla scorta di tali premesse, la società istante, illustrata la competenza del TNAS a decidere la controversia, chiedeva che l’adito Tribunale accertasse e dichiarasse: - «l’inesistenza e/o l’estinzione del diritto del sig. Cristian Adami ad ottenere un ulteriore risarcimento dei danni, in forza della liberatoria sottoscritta in data 30.6.2008, nonché l’assenza del nesso di causalità tra le lesioni patite dallo stesso e la dichiarazione di non idoneità successiva alla conclusione dell’accordo scritto tra la Società ricorrente e il calciatore, nonché successiva al suo trasferimento presso altra Società professionistica»; - «l’inesistenza e l’infondatezza di qualsiasi diritto di risarcimento in capo al medesimo e, per l’effetto, dichiarare la nullità del lodo del Collegio Arbitrale c/o Lega Pro del 22 febbraio 2010»; - «la totale ed integrale estraneità della Società Rovigo Calcio a r.l. a quanto verificatosi e, per l’effetto, e a tutela dei diritti patrimoniali della medesima Società, dichiarare l’illegittimità di qualsiasi pretesa del sig. Cristian Adami». Con successiva nota del 9 luglio 2010 la Rovigo Calcio nominava proprio arbitro il Prof. Avv. Carlo Bottari. 2.— Con comparsa depositata in data 30.7.2010 si costituita l’intimato Cristian Adami, eccependo l’incompetenza del TNAS, la tardività e inammissibilità del ricorso, l’offensività di alcune delle frasi contenute nel ricorso, con conseguente richiesta di cancellazione ai sensi dell’art. 89 c.p.c. Nel merito osservava che la dichiarazione liberatoria del 26.6.2008 aveva efficacia solo per le mensilità dovute al calciatore e che la Società avrebbe potuto liberarsi dalla responsabilità solo sottoscrivendo la polizza contenente le condizioni concordate con le associazioni di categoria. Chiedeva quindi il rigetto delle domande avanzate dall’istante. Nominava quale arbitro il Prof. Avv. Maurizio Cinelli. 3.— Il Collegio Arbitrale veniva quindi integrato con la designazione, ad opera degli arbitri nominati dalle parti, dell’Avv. Dario Buzzelli quale presidente. All’udienza del 21 settembre 2010, fissata per la comparizione delle parti, erano presenti i difensori delle stesse ed era esperito il tentativo di conciliazione, che rimaneva infruttuoso. Le parti procedevano quindi alla discussione della causa nella piena osservanza del principio del contraddittorio. Su richiesta del Collegio Arbitrale veniva depositata dalla parte istante copia della polizza assicurativa stipulata in data 24 ottobre 2007 dalla Rovigo Calcio S.r.l. con la Compagnia Generali Assicurazioni. Il Collegio, infine, su richiesta della parte istante, assegnava all’8.10.2010 termine alle parti per il deposito di memorie e al 15.10.2010 termine per il deposito di eventuali repliche. Le parti nel termine loro assegnato procedevano al deposito delle memorie autorizzate. Il Collegio in data 12.11.2010 alle ore 11.00 si è riunito in Camera di Consiglio ed ha deliberato all’unanimità il presente lodo MOTIVI DELLA DECISIONE 1. – Occorre preliminarmente esaminare la questione, tratteggiata già dalla parte istante nel ricorso e formalmente eccepita dalla parte intimata nella memoria di costituzione, relativa alla competenza del Collegio a decidere la controversia e, dunque, all’ammissibilità dell’istanza arbitrale. Osserva l’istante che la competenza del TNAS sarebbe stabilita espressamente dagli artt. 12 e 12 ter dello Statuto del CONI, nonché dall’art. 30, terzo comma dello Statuto della FIGC, che troverebbero piena applicazione nel caso di specie in quanto «la controversia ha ad oggetto una vertenza insorta tra la società ricorrente e il calciatore Cristian Adami a causa della pronuncia del lodo arbitrale della Lega Pro». Inoltre, la controversia sarebbe estranea alla materia antidoping e il lodo costituirebbe decisione non soggetta ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale. In ogni caso, secondo l’istante, al TNAS può essere devoluta qualsiasi controversia in materia sportiva, in forza della clausola compromissoria di cui all’art. 30, terzo comma, Statuto FIGC. Contesta questa prospettazione la parte intimata, la quale, da un lato, rileva che il menzionato articolo 12 ter dello Statuto del CONI subordina la competenza del TNAS ad una specifica previsione contenuta nei singoli statuti delle Federazioni e la limita alle sole ipotesi di controversie che vedono contrapposti la singola Federazione e i soggetti affiliati. Dall’altro, osserva che il terzo comma dell’art. 30 dello Statuto FIGC esclude espressamente la competenza della vecchia Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il Coni, oggi sostituita dal TNAS, in ordine ad una serie di controversie specificamente indicate, tra le quali quelle decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria o da regolamenti federali. Nelle note depositate in data 8.10.2010 la società istante ribadisce le posizioni assunte, aggiungendo che con il giudizio proposto «non si mira ad una impugnazione del precedente lodo, ma si vuole definire, censurare e se del caso condannare, una situazione per la quale … si ritiene sia necessario un risolutivo chiarimento in merito alle posizioni delle parti coinvolte e dei rispettivi diritti al fine di evitare ciò che potrebbe esser considerato un ingiustificato risarcimento». La parte intimata, nelle memorie depositate, insisteva per l’inammissibilità del ricorso, rilevando la natura irrituale del lodo emesso in sede federale. 2. – Il Collegio, in disparte la valutazione delle altre eccezioni di inammissibilità dell’istanza arbitrale, si è a lungo interrogato sulla possibilità di affermare la propria competenza a decidere la presente controversia, ma dopo ampio ed approfondito esame è giunto alla conclusione di dover escludere tale possibilità. E ciò ha ritenuto di dover fare in considerazione del vigente assetto normativo che, ad avviso del Collegio, non consente soluzione diversa. Ritiene il Collegio di non poter condividere l’affermazione dell’istante secondo la quale il combinato disposto degli artt. 12 ter Statuto CONI e 30, comma 3°, Statuto FIGC consente di devolvere al TNAS qualsiasi controversia sportiva. Occorre premettere al riguardo che l’art. 2 del Codice dei giudizi innanzi al TNAS, al comma 1, rubricato «controversie deferite alla competenza arbitrale del Tribunale», stabilisce che «le Federazioni sportive nazionali … possono prevedere, nei loro statuti e regolamenti, che le controversie sportive concernenti diritti disponibili e quelle rilevanti nel loro ordinamento sportivo siano decise in sede arbitrale presso il Tribunale», al comma 2, poi, che «all’atto dell’affiliazione, dell’iscrizione o dell’assunzione di analoghi vincoli con le Federazioni … va manifestata espressa adesione alle norme di tali istituzioni che prevedono la composizione della lite in sede arbitrale» e al comma 3, infine, che «anche controversie insorte tra soggetti non legati, o non legati tutti da rapporti con le Federazioni … possono, sulla base di specifici accordi, essere devolute alla definizione arbitrale del Tribunale» L’articolo 12 ter dello Statuto del Coni, relativamente al TNAS, a sua volta, nel comma 1, prevede che detto Tribunale «ove previsto dagli Statuti o dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, in conformità agli accordi degli associati, ha competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati …», e, al comma 3, che «al Tribunale può, inoltre, essere devoluta mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati». Il delineato quadro normativo conferma la natura arbitrale delle controversie deferite alla competenza del TNAS, in continuità con la disciolta Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI. Inducono a tale conclusione non solo il tenore letterale delle norme richiamate, che qualificano espressamente, più volte, la competenza del TNAS come arbitrale e che fanno esplicito riferimento agli accordi delle parti interessate, ma anche il dato sistematico e quello finalistico. Il Codice dei giudizi innanzi al TNAS prevede, infatti, espressamente che «la procedura arbitrale è retta dalle norme inderogabili del libro quarto, titolo ottavo, del codice di procedura civile in tema di arbitrato» (ved. Art. 4, comma 2); così per quanto riguarda il termine per la pronuncia del lodo, la relativa disciplina è stata sostanzialmente mutuata da quella prevista dal codice di procedura civile (ved. Art. 25); così, infine, per quanto concerne la impugnabilità dei lodi (quelli su controversie “rilevanti anche per l’ordinamento della Repubblica”) il riferimento è sempre “ai mezzi previsti dal codice di procedura civile” (ved. Art. 28). Deriva da quanto precede che i componenti dei collegi istituiti nell’ambito del TNAS non rappresentano organi del Coni ma arbitri in senso proprio, ai sensi degli artt. 809 e segg. c.p.c. Deve, d’altro canto, escludersi che il TNAS possa essere qualificato come organo di giustizia superfederale di 3° grado, giacché, come è stato già condivisibilmente affermato da questo Tribunale, «l’esistenza oggi di due distinte istituzioni, l’Alta Corte di Giustizia Sportiva e il TNAS, l’espressa qualificazione soltanto dell’Alta Corte come “l’ultimo grado della giustizia sportiva” (art. 1, comma secondo, Codice Alta Corte), l’affermazione che il TNAS “amministra gli arbitrati” (art. 1, comma primo Codice TNAS), inducono a ritenere che l’alternatività della “competenza arbitrale” del TNAS rispetto a quella dell’Alta Corte (art. 3, comma terzo, Codice TNAS) indichi, nei limiti in cui le loro competenze coincidano, l’alternatività delle due strade: quella arbitrale presso il TNAS e quella della giustizia sportiva presso l’Alta Corte. Si tratta, quindi, di due organi entrambi collocati nel sistema della giustizia sportiva, ma alternativi nel loro ruolo di vertice» (cfr. Lodo Ascoli Calcio 1989 Spa/FIGC del 15.12.2009). Si deve pertanto concludere che presupposto indefettibile perché possa farsi ricorso alla giustizia arbitrale del TNAS è l’esistenza, negli statuti o nei regolamenti delle federazioni sportive, di un’apposita clausola compromissoria diretta a regolare e determinare la possibilità della devoluzione della controversia al giudizio degli arbitri. Orbene, l’unica clausola compromissoria esistente nello statuto FIGC, cui sono legate entrambe le parti del presente giudizio in quanto affiliate o tesserate, è contenuta nell’art. 30, comma 3, dello Statuto FIGC. Tale norma prevede sì che le controversie tra tesserati, società affiliate e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, possono essere rimesse alla cognizione arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalla normativa federale, ma prevede pure che non tutte tali controversie siano soggette ad arbitrato, e tra queste in primo luogo proprio quelle «decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi e di categoria o da regolamenti federali». Il fatto che l’art. 30 dello Statuto della FIGC si riferisce alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport e non al neo istituto TNAS, non sposta i termini della questione. Come è stato già condivisibilmente affermato in precedenti pronunce di questo Tribunale, infatti, o le disposizioni dell’art. 30 dello Statuto della FIGC devono intendersi attualmente riferite al TNAS, nel senso che a questo organo siano state attribuite le competenze prima spettanti alla Camera di Conciliazione, sicché l’ambito di competenza del Tribunale Arbitrale non potrebbe che essere circoscritto nei limiti stabiliti dalla precitata norma federale; oppure, se non si ritiene consentita l’interpretazione siffatta, allora quest’ultimo organismo sarà carente di qualsiasi competenza in ordine alle controversie tra tesserati o società affiliate e FIGC, venendo a mancare il supporto normativo prescritto dall’art. 12 ter dello Statuto del CONI perché le controversie di natura sportiva possano essere devolute in sede arbitrale (cfr. Lodo Ascoli Calcio 1989 SpA/FIGC del 15.12.12009; Lodo Giacomense/FIGC del 19.2.2010). In conclusione, deve ritenersi che la clausola contenuta nel richiamato art. 30, 3° comma, dello Statuto della FIGC, poiché esclude espressamente dal novero delle controversie soggette ad arbitrato quelle decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi, non integra un accordo compromissorio idoneo a determinare la competenza del Collegio a giudicare della controversia. 3. – Non appare infine superfluo sottolineare che il rapporto di lavoro degli atleti, in base all’art. 4 della legge 91/81, è soggetto alle regole generali in materia di lavoro subordinato e che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 409 e 806, comma 2°, c.p.c., le relative controversie possono essere devolute solo al giudice ordinario oppure ad arbitri secondo espresse previsioni di legge o di accordi collettivi. Nel caso dei calciatori la facoltà di compromettere le controversie in arbitri è prevista dagli accordi collettivi tra i sindacati e le associazioni che raccolgono le società di calcio professionistiche, e viene recepita nei contratti individuali, dando poi origine a procedimenti arbitrali irrituali, la cui impugnabilità è disciplinata dall’art. 412 quater c.p.c. (cfr. Tribunale Milano 28.2.2006, in Giur. It. 2007, 961). In nessun caso, pertanto, in difetto di una valida clausola compromissoria, potrebbe essere riconosciuta la competenza del TNAS in ordine a tali rapporti di lavoro, tantomeno in sede di impugnazione di un lodo emesso in ottemperanza alle regole imposte da un accordo collettivo. Resta, infine, irrilevante la qualificazione data, nelle memorie dell’istante, alla odierna azione, nel senso che essa non rappresenterebbe un’impugnativa del lodo emesso in sede endofederale, ma sarebbe diretta alla “censura” della situazione creatasi. In disparte ogni altra considerazione sul fatto che tale affermazione contrasta con il tenore delle conclusioni rassegnate in sede di ricorso (ove si chiede la declaratoria di «nullità del lodo del Collegio Arbitrale c/o Lega Pro del 22 febbraio 2010»), manca nella fattispecie il presupposto stesso della competenza arbitrale sulla specifica controversia,e ciò sia se intesa come diretta ad un’azione autonoma di accertamento e condanna, sia se diretta al gravame del ridetto lodo. 4. – I superiori rilievi assorbono le altre questioni preliminari e naturalmente quelle integranti il merito della domanda. 5. – Il Collegio ritiene di non accogliere la richiesta della parte intimata di cancellazione di frasi contenute nel ricorso, in quanto non ritiene contengano espressioni ingiuriose. 6. – Le spese per assistenza difensiva, anche in considerazione della natura non di merito della statuizione, sono compensate per 1/3, mentre la restante parte, in applicazione del principio della soccombenza, viene posta a carico del Rovigo Calcio S.r.l.. Gli onorari dei componenti del Collegio Arbitrale liquidati complessivamente in € 6.000,00 sono posti a carico delle parti, in misura uguale tra loro e con il vincolo di solidarietà. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così decide: 1) in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla parte intimata dichiara inammissibile l’istanza di arbitrato proposta dalla società Rovigo Calcio S.r.l.; 2) dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3; pone a carico della società Rovigo Calcio S.r.l. la restante parte, liquidata in € 2.000,00, oltre accessori; 3) pone a carico della Rovigo Calcio S.r.l. e del Sig. Cristian Adami, in parti uguali il pagamento dei diritti degli Arbitri, come di seguito liquidati, e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 4) liquida gli onorari degli Arbitri, complessivamente, in € 6.000,00, oltre accessori; 5) dichiara entrambe le parti solidamente tenute al pagamento dei diritti degli Arbitri, salva rivalsa tra le stesse. 6) dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Roma in data 12 novembre 2010, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di quattro originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Dario Buzzelli F.to Carlo Bottari F.to Maurizio Cinelli
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