F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 17 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 264/CGF del 04 Maggio 2011 3) RICORSO CALC. LOVISO MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA, EMPOLI/TORINO DEL 5.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 90 del 7.12.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 17 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 264/CGF del 04 Maggio 2011 3) RICORSO CALC. LOVISO MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA, EMPOLI/TORINO DEL 5.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 90 del 7.12.2010) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Empoli – Torino, disputato in data 5 dicembre 2010 e valevole per il Campionato Primavera, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Massimo Loviso la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara e l’ammenda di € 500,00 a seguito della doppia ammonizione inflittagli per proteste nei confronti degli ufficiali di gara, nonché per aver, all’atto della conseguente espulsione, indirizzato all’arbitro un epiteto ingiurioso e, ritardato, all’atto di abbandonare il terreno di giuoco, la ripresa della gara di circa un minuto, rendendo necessario l’intervento del capitano della squadra. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il calciatore Massimo Loviso, il quale lamenta (i) di non aver rivolto all’arbitro un’espressione ingiuriosa bensì la frase “è proprio buffo quello che stati facendo”; (ii) la mancata indicazione nel referto arbitrale delle specifiche proteste causa delle due ammonizioni; (iii) la circostanza per cui l’intero comportamento sanzionato si sarebbe verificato totalmente nel corso del primo tempo e non anche nel secondo tempo, come, invece, indicato nel referto arbitrale; (iv) la nullità della decisione del Giudice Sportivo nella parte in cui si fa presente la necessità dell’intervento del capitano del Torino per l’allontanamento del calciatore stesso, necessità questa, a detta del Sig. Loviso, non presente in quanto quest’ultimo si trovava già al di fuori del terreno di giuoco nel momento in cui è stato richiesto il predetto intervento del capitano. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 17 dicembre 2010, è presente il rappresentante della società Torino F.C., avv. Pantaleo Longo, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti, ritiene le circostanze addotte dal calciatore Loviso non idonee a scalfire la ricostruzione dell’accaduto e la portata e gravità dei fatti per come riportati negli atti ufficiali di gara, ritenendo in definitiva congrua la sanzione allo stesso inflitta. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Loviso Massimo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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