F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 17 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 264/CGF del 04 Maggio 2011 4) RICORSO A.C. SIENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE LARRONDO PAEZ MARCELLO SEGUITO GARA TORINO/SIENA DEL 5.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 6.12.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 17 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 264/CGF del 04 Maggio 2011 4) RICORSO A.C. SIENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE LARRONDO PAEZ MARCELLO SEGUITO GARA TORINO/SIENA DEL 5.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 6.12.2010) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Torino - Siena, disputato in data 5 dicembre 2010 e valevole per il Campionato di Serie B, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti comminava al calciatore Marcelo Larrodo Paez la squalifica per tre giornate effettive di gara per aver, “al 37° del secondo tempo, spinto verso il basso con una mano il braccio del direttore di gara”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la società A.C. Siena, la quale lamenta l’eccessiva onerosità della sanzione comminata, in ragione (i) del carattere istintivo del gesto di protesta posto in essere dal calciatore Larrodo Paez, (ii) dell’assenza di ulteriori proteste al momento dell’espulsione e di qualsiasi altra circostanza aggravante, (iii) della mancanza di recidiva, (iv) di casi precedenti in cui, a condotte più gravi, è stata inflitta la medesima sanzione comminata al calciatore in questione. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 17 dicembre 2010, sono presenti il Sig. Larrodo Paez e il difensore della Società, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti e rilevato che il gesto del calciatore non possa essere considerato violento e di particolare significatività, essendo teso solo ad evitare che il direttore di gara estraesse il cartellino, tenuto conto altresì che il calciatore Sig. Larrodo Paez ha, ad oggi, già scontato due delle tre giornate di squalifica inflittagli, ritiene congruo ridurre la sanzione allo stesso irrogata di una giornata, commutando la terza giornata di squalifica in un’ammenda pari ad € 500,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Siena di Siena, riduce la sanzione inflitta al calciatore Larrondo Paez Marcelo a 2 giornate effettive di gara ed ammenda di € 500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it