F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 28 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 04 Maggio 2011 1) RICORSO DEL PARMA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 25.1.2011 INFLITTA, SEGUITO SEGNALAZIONE DEL COLLABORATORE DELLA PROCURA FEDERALE AL SIGNOR PIETRO LEONARDI, SEGUITO GARA JUVENTUS/PARMA DEL 6.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 106 del 7.1.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 28 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 04 Maggio 2011 1) RICORSO DEL PARMA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 25.1.2011 INFLITTA, SEGUITO SEGNALAZIONE DEL COLLABORATORE DELLA PROCURA FEDERALE AL SIGNOR PIETRO LEONARDI, SEGUITO GARA JUVENTUS/PARMA DEL 6.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 106 del 7.1.2011) Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 106 del 7.1.2011, ha inflitto la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 25.1.2011, seguito segnalazione del collaboratore della Procura Federale, al signor Pietro Leonardi. Tale decisione veniva assunta perché, al termine del primo tempo dell’incontro Juventus/Parma del 6.1.2011, il Leonardi, nel recinto di gioco e negli spogliatoi, rivolgeva reiteratamente all’allenatore della squadra avversaria espressioni insultanti e intimidatorie. Avverso tale provvedimento il Parma F.C. S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 10.1.2011 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 17.1.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Parma F.C. S.p.A. di Parma dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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