F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 28 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 04 Maggio 2011 3) RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MAURO ZARATE SEGUITO GARA BOLOGNA/LAZIO DEL 23.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 116 del 24.1.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 28 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 04 Maggio 2011
3) RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MAURO ZARATE SEGUITO GARA BOLOGNA/LAZIO DEL 23.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 116 del 24.1.2011)
Con ricorso ritualmente proposto la S.S. Lazio S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 116 del 24.1.2011) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha, seguito cara Bologna/Lazio del 23.1.2011, inflitto al Calciatore Mauro Matias Zarate la squalifica per 3 giornate effettive di gara per avere, al termine della gara, nel recinto di giuoco, lanciato il pallone verso un calciatore avversario colpendolo alla nuca; per avere inoltre assunto un atteggiamento platealmente aggressivo nei confronti di un altro calciatore avversario, che tentava di colpire con violenti movimenti del braccio, sfiorando in tal modo un Assistente e venendo quindi a stento trattenuto; infrazione rilevata da un Assistente e dai collaboratori della Procura Federale. Con i motivi scritti, la ricorrente, dopo avere ricostruito la dinamica dei fatti con particolare riferimento ai comportamenti aggressivi tenuti, nella circostanza, nei confronti del Zarate da altri calciatori avversari, si è doluta della eccessività della sanzione inflitta, richiedendo, pertanto, una riduzione della stessa. Alla seduta del 28.1.2011, fissata davanti alla C.G.F. - 1a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della società ricorrente, il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Il ricorso è parzialmente fondato e può essere accolto per quanto di ragione. Osserva questa Corte che, come si evince dagli atti ufficiali, il calciatore Zarate, al termine della gara, ha lanciato con le mani il pallone colpendo alla nuca, senza riferite conseguenze dannose, il calciatore n. 19 del Bologna Rubin, il quale non reagiva. Tale comportamento ha determinato, a tutela del Rubin, la reazione del suo compagno di squadra Moras originando, così, tra i due una contrapposizione sul piano fisico senza particolari connotati di violenza, che è stata, però, ricomposta per l'immediato intervento degli Ufficiali di gara. Tanto premesso ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo per la condotta antidisciplinare, certamente antisportiva ma non connotata da comportamenti di particolare violenza, può essere ridotta come da dispositivo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Roma per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Mauro Zarate a 2 gare. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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