F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 28 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 04 Maggio 2011 4) RICORSO DELLA BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA AL CALC. GIMENEZ BAEZ HENRY DAMIAN SEGUITO GARA BOLOGNA/LAZIO DEL 23.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 116 del 24.1.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 28 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 04 Maggio 2011 4) RICORSO DELLA BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA AL CALC. GIMENEZ BAEZ HENRY DAMIAN SEGUITO GARA BOLOGNA/LAZIO DEL 23.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 116 del 24.1.2011) La società Bologna F.C. 1909 S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 116 del 24.1.2011, con la quale è stata inflitta al calciatore Gimenez Baez Henry Damian a seguito della gara Bologna/Lazio del 23.1.2011 la squalifica per 2 giornate effettive di gara e l’ammenda di € 10.000,00 "per essere entrato indebitamente, al 38° del secondo tempo, sul terreno di giuoco, afferrando al collo un calciatore avversario, e per avere quindi tentato di sottrarsi al consequenziale provvedimento disciplinare togliendosi la pettorina identificativa e allontanandosi; infrazione rilevata da un Assistente". Con diffusi motivi la ricorrente allega quali prove tese a rivalutare gli eventi accaduti, in ricostruzione dinamica diversa da come refertati dagli ufficiali di gara, i fotogrammi isolati tratti dalla ripresa televisiva dell’episodio; tale documentazione non può essere inserita a supporto delle motivazioni del ricorso e non è probante, non essendo il procedimento che ci occupa generato dalla procedura di c.d. “prova televisiva” ex. art. 35 C.G.S. e di conseguenza la descrizione dei fatti così come operata dagli ufficiali di gara è l’unica accettabile, laddove non sia contraddittoria, e conseguentemente, per principio consolidato, fidefacente ai fini della valutazione del comportamento del calciatore. La società ricorrente inoltre, in via istruttoria richiede l’audizione degli ufficiali di gara a chiarimento dell’episodio; anche tale richiesta deve essere disattesa in quanto la Corte esercita tale potere in caso di eventi descritti in maniera non chiara nella refertazione e ciò non è avvenuto nel caso di specie. Di nessun pregio sono le note relative al pur rispettabile, profilo professionale/disciplinare del calciatore in quanto l’entità della sanzione irrogata non è commisurata in funzione di recidiva, ma proporzionata al comportamento tenuto dal Gimenez nella circostanza. L’analisi della condotta del calciatore peraltro, non può incentrarsi esclusivamente, così come prospettato dalla difesa sull’azione del “poggiare la mano sul collo dell’avversario”, ma va valutata nel suo complesso. Trattasi, in astratto, di fattispecie violenta, come tale sanzionabile con 3 giornate di squalifica ex art. 19, comma 4, lett b) C.G.S.. Non può, peraltro, censurarsi il comportamento dell’Assistente, che a parere della reclamante, non avrebbe osservato le raccomandazioni FIFA sulla MASS CONFRONTATION che gli precluderebbe qualsivoglia intervento in casi di rissa in campo. La Corte ritiene, al contrario, lodevole la condotta dell’Assistente che con il suo intervento deciso e tempestivo ha evitato il prodursi di ben più gravi conseguenze. Ciò posto, questa Corte ritiene che il Giudice Sportivo abbia fatto buon governo del quadro normativo di riferimento anche nella dosimetria della sanzione irrogata che ha certamente tenuto conto di tutte le circostanze specifiche e dalla quale la Corte ritiene di non potersi discostare. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 di Bologna e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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