• Stagione sportiva: 2010/2011
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 04 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 04 Maggio 2011
1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. C.F. BARDOLINO VERONA AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 (SEI) AL MARIO ARIETI;PENALIZZAZIONE DI 1 (UNO) PUNTO IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ ASD CF BARDOLINO VERONA PER RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO L.R.P.T., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N°. 3258/340PF10- 11/MS/VDB DEL 26.11.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 38/CDN del 9.12.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 04 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 04 Maggio 2011
1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. C.F. BARDOLINO VERONA AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 (SEI) AL MARIO ARIETI;PENALIZZAZIONE DI 1 (UNO) PUNTO IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ ASD CF BARDOLINO VERONA PER RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO L.R.P.T., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N°. 3258/340PF10- 11/MS/VDB DEL 26.11.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 38/CDN del 9.12.2010)
La A.S.D. C.F. Bardolino Verona ha impugnato per revocazione la decisone della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com .Uff. n. 38/CDN del 9.11.2010 con la quale si irrogavano la sanzione della inibizione per 6 mesi al signor Mario Arieti nonché la sanzione alla società della penalizzazione di 1 punto in classifica (da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva) per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 C.G.S., a seguito di deferimento del Procuratore Federale. A sostegno dell’istanza di revocazione la “Bardolino Verona” deduce di non aver ricevuto alcuna comunicazione all’indirizzo postale indicato nel foglio di censimento annuale relativa al deferimento della Procura Federale, né, tanto meno, di aver ricevuto (conseguentemente) alcuna comunicazione, sia dell’avviso concernente l’audizione dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, sia della successiva decisione. Sarebbe stata, pertanto, messa nella impossibilità di svolgere deduzioni difensive, di presenziare all’udienza e di impugnare tempestivamente la decisione della Commissione Disciplinare. Da qui l’esigenza di intraprendere la via del ricorso per revocazione. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 33, comma 5) il ricorso per revocazione – datato 19.1.2011 – avrebbe dovuto essere contestualmente trasmesso alla Procura Federale mentre agli atti non risulta alcuna prova dell’avvenuta, contestuale comunicazione. Ciò nonostante la esplicita richiesta inoltrata dalla Segreteria di questa Corte alla A.S.D. Bardolino Verona di esibizione della prova del contestuale invio dell’atto alla Procura Federale. La A.S.D. Bardolino Verona ha infatti inviato, successivamente a tale richiesta, la ricevuta di una raccomandata datata 28.1.2011 (successiva, dunque alla stessa richiesta della segreteria) fornendo così sicura prova della non contestualità della trasmissione del ricorso alla Procura. Da qui l’evidente inammissibilità del ricorso per la violazione di un adempimento il cui termine è senz’altro da ritenersi perentorio. In ogni caso, tale adempimento, eseguito il 28.1.2011, è avvenuto oltre il trentesimo giorno successivo alla scoperta del fatto (scoperta che la stessa ricorrente riconduce “a ridosso delle festività natalizie” del 2010 e, pertanto, non oltre il 24.12.2010), per il quale si è proposto ricorso per revocazione e dunque oltre il termine fissato dall’art. 39, comma 1 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. C.F. Bardolino Verona di Verona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. C.F. BARDOLINO VERONA AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 (SEI) AL MARIO ARIETI;PENALIZZAZIONE DI 1 (UNO) PUNTO IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ ASD CF BARDOLINO VERONA PER RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO L.R.P.T., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N°. 3258/340PF10- 11/MS/VDB DEL 26.11.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 38/CDN del 9.12.2010)"