F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 09 Maggio 2011 5) RICORSO CALC. CHINOYE WILFRED OSUJI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA PESCARA/VARESE DEL 12.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 66 del 15.2.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 09 Maggio 2011 5) RICORSO CALC. CHINOYE WILFRED OSUJI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA PESCARA/VARESE DEL 12.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 66 del 15.2.2011) Con ricorso ritualmente proposto il calciatore Osuji Chinoye Wilfred, tesserato in favore della società A.S. Varese 1910 S.p.A., ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 66 del 15.2.2011) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B gli ha irrogato, seguito gara Pescara/Varese del 12.2.2011, la squalifica per 2 giornate effettive di gara per avere, al termine della stessa, nei locali degli spogliatoi, rivolto all'arbitro locuzione ingiuriosa. Con i motivi scritti il reclamante ha negato di avere pronunciato la frase refertata rilevando, sul punto, che, vicino a lui, vi era l'allenatore signor Baiano Francesco il quale, più volte, aveva pronunciato la parola “ridicolo” e che il Giudice Sportivo aveva sanzionato con la squalifica per 1 giornata effettiva di gara. Ne deduceva, pertanto, che l'arbitro aveva “commesso uno scambio di persona”, circostanza, questa, che avrebbe potuto essere asseverata dal rappresentante della Procura Federale ivi presente. Nel merito eccepiva, comunque, che alla locuzione “ridicolo” non poteva essere attribuito il significato di ingiurioso. Concludeva, pertanto, affinché venisse annullata la squalifica inflittagli e, in subordine, la riduzione della stessa ad una sola giornata, da convertire, se del caso, in ammenda. Alla seduta del 18.2.2011, fissata davanti alla C.G.F. - 1a Sezione Giudicante – è comparso il reclamante assistito dal suo difensore i quali hanno illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il reclamo è fondato e merita di essere accolto per quanto di ragione. Osserva, preliminarmente, questa Corte che erroneamente il Giudice Sportivo (v. Com. Uff.) ha indicato come espulso l'odierno reclamante e ciò in contrasto con il referto del direttore di gara il quale si è limitato a riferire la frase pronunciata dal calciatore senza, però, adottare il provvedimento disciplinare della espulsione. In ordine, poi, al significato della frase refertata, osserva questa Corte che alla stessa non può essere attribuito quello di ingiuria bensì quello di condotta irriguardosa, da sanzionarsi adeguatamente con una giornata di squalifica correttamente, infatti, irrogata all'allenatore Francesco Baiano. Il Giudice Sportivo, peraltro, avendo considerato erroneamente espulso il calciatore, ha irrogato allo stesso 1 giornata quale conseguenza della (non) decretata espulsione e un'altra per la frase pronunciata e refertata. er questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Chinoye Wilfred Osuji riducendo a 1 giornata effettiva di gara la sanzione della squalifica inflittagli. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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