F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 04 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 09 Maggio 2011 1) RICORSO DEL F.C. CALCIO ACRI AVVERSO LE SANZIONI:INIBIZIONE FINO AL 12.1.2016 CON DICHIARAZIONE DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. AL SIG. SICILIANO ANGELO; AMMENDA DI € 800,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA CALCIO ACRI/COMPRENSORIO MONTALTO UFF DEL 9.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 83 del 13.1.2011 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 97 del 1.2.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 04 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 09 Maggio 2011 1) RICORSO DEL F.C. CALCIO ACRI AVVERSO LE SANZIONI:INIBIZIONE FINO AL 12.1.2016 CON DICHIARAZIONE DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. AL SIG. SICILIANO ANGELO; AMMENDA DI € 800,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA CALCIO ACRI/COMPRENSORIO MONTALTO UFF DEL 9.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 83 del 13.1.2011 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 97 del 1.2.2011) Con atto in data 8.3.2011 la società Acri, anche nell’interesse del signor Angelo Siciliano, proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria del 31.1.2011 (Com. Uff. n. 97 del 1.2.2011). Rappresentava in particolare come la società Acri aveva subito una sanzione – all’esito della gara Acri/Comprensorio Montalto, disputata in data 9.1.2011 – della squalifica per 1 giornata del campo di gioco e dell’ammenda di € 800, e che il dirigente signor Siciliano era stato inibito fino al 12.1.2016 con preclusione nei ranghi della F.I.G.C. ai sensi dell’art. 19, comma 3, C.G.S., così come da provvedimento del Giudice Sportivo del 12.1.2011. La Commissione Disciplinare Territoriale Calabria aveva rigettato l’impugnazione con il sopra richiamato Com. Uff. n. 97. A dire della società Acri i fatti che avevano portato alle sanzioni non erano accaduti secondo quanto esposto nel provvedimento impugnato, in quanto non risultava vero che il signor Siciliano si era reso responsabile dell’aggressione agli assistenti arbitrali essendosi limitato unicamente ad una forte forma di protesta solo verbale. Ciò sarebbe altresì comprovato dal rapporto di uno dei Commissari di campo nonché da una divergenza di quanto rapportato nelle relazioni degli assistenti arbitrali medesimi. Rileva questa Corte come il Ricorso sia inammissibile. In primo luogo, nel nostro attuale sistema del Codice di Giustizia Sportiva non esiste un terzo grado di giudizio, essendo possibile solo, ai sensi dell’art. 39 C.G.S. l’istituto della revocazione. Al riguardo, affinché possa invocarsi detto rimedio, è necessario che sussistano determinati presupposti. Infatti secondo un consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale (da ultimo C.d.S. 4097/2007 nonché C.d.S. 7489/2009) che “la falsa percezione da parte del giudice de1la realtà processuale che giustifica e rende ammissibile l’istanza di revocazione deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato. Cosi inteso, l’errore di fatto in nessun modo può coinvolgere l’attività valutativa del giudice in relazione a situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività e quindi non ricorre quando si lamenta una presunta erronea o incompleta valutazione degli atti e delle risultanze processuali o un’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, atteso che in questi casi si è in presenza di un errore di diritto (C.d.S., Sez. V, 19 marzo 2007, n. 1298; Sez. IV, 5 ottobre 2006, n. 5936; 24 marzo 2006, n. 1539). E’ stato altresì puntualizzato che l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione non soltanto deve, essere la conseguenza di una falsa percezione delle cose, ma deve avere anche carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione (Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2006, n.25376); il c.d. abbaglio dei sensi, quindi, deve riguardare un fatto decisivo, dando luogo ad un stringente rapporto di consequenzialità tra l’erronea supposizione e la decisione resa, tale da poter affermare, con ragionevole certezza, che la seconda si fondi esclusivamente sulla prima (C.d.S., sez. V, 22 novembre 2005, n. 6485)”. Nel caso di specie si osserva che la Commissione Disciplinare ha già valutato compiutamente tutti i fatti nella più estesa connotazione difensiva. Ancora, nella motivazione, sono state esposte tutte le circostanze accadute al termine della gara compresa l’aggressione perpetrata ad opera del signor Siciliano nei confronti dei due assistenti arbitrali ed i disordini provocati dai tifosi. La Commissione ha altresì ritenuto, del tutto correttamente, puntuale il rapporto dell’arbitro e dei due assistenti che non potevano essere scalfiti dalle argomentazioni difensive. Essendo pertanto la questione oggetto della presente revocazione già stata esaminata il rimedio si appalesa come sopra evidenziato del tutto inammissibile. Con il ricorso, in realtà, come sopra già detto, si cerca un terzo grado di giudizio inammissibile nell’ordinamento. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal F.C. Calcio Acri di Acri (Cosenza).Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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