F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 04 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 09 Maggio 2011 3) RICORSO DELL’A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FRANCAVILLA CALCIO/ARS ET LABOR GROTTAGLIE DELL’8.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 16.2.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 04 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 09 Maggio 2011 3) RICORSO DELL’A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FRANCAVILLA CALCIO/ARS ET LABOR GROTTAGLIE DELL’8.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 16.2.2011) Con atto spedito il 18.2.2011, la società A.S.D. Francavilla Calcio ha preannunciato la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 119 del 18.2.2011) con la quale è stato accolto il reclamo con il quale la società A.D.C. “Ars et Labor” Grottaglie ha chiesto che alla società A.S.D. Francavilla Calcio fosse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara Francavilla/Ars et Labor Grottaglie dell’8.12.2010. La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte della società A.S.D. Fracavilla Calcio, della regola prevista dal Com. Uff. n. 1 dell’1.7.2010 del Comitato Interregionale che impone che, sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa, siano impiegati, per ciascuna squadra, almeno quattro calciatori “giovani” così distinti in relazione alle seguenti fasce d’età: - 1 nato dal 1° gennaio 1990 in poi; - 2 nati dal 1° gennaio 1991 in poi; - 1 nato dal 1° gennaio 1992 in poi. A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 21.2.2011, degli atti ufficiali della gara, la società ha fatto pervenire tempestivo atto di reclamo. Resiste, la società A.D.C. “Ars et Labor” Grottaglie, con memoria. Il ricorso in epigrafe è fondato per le ragioni che seguono. Coglie nel segno il primo motivo di ricorso, con particolare riferimento alla doglianza di cui alla lett. b) dello stesso. Il Com. Uff. n. 1 dell’1.7.2010 del Comitato Interregionale, dopo avere previsto che le società “hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse (le gare ufficiali di campionato: N.d.E.) anche in caso di sostituzioni, almeno quattro giocatori giovani”, distinti, per fasce di età, secondo le indicazioni contenute nel predetto Com. Uff., dispone che “l’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita, previo inoltro del reclamo di parte ai sensi dell’art. 29 C.G.S., con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, C.G.S.”. Alla luce del chiaro disposto della previsione, da ultimo riportata, non vi è dubbio che l’inosservanza delle disposizioni relative all’impiego dei c.d. “calciatori giovani” possa essere sanzionata dal Giudice Sportivo esclusivamente su reclamo di parte e non d’ufficio; si tratta, pertanto, di un procedimento, avente ad oggetto la posizione irregolare di calciatori impiegati in gare, sottoposto ad una imprescindibile condizione di procedibilità, che costituisce eccezione alla regola generale di cui all’art. 29, comma 8, C.G.S. che prevede, invece, che il procedimento di cui al comma 7 del predetto articolo (procedimento relativo alla posizione irregolare di calciatori e/o degli assistenti di parte impiegati in gare) è instaurato, in primo luogo, “d’ufficio, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara”. Orbene, nel caso di specie, il reclamo, proposto dalla società A.D.C. “Ars et Labor” Grottaglie, avverso il risultato della gara Francavilla/Ars et Labor Grottaglie dell’8.12.2010, risultava manifestamente tardivo, per come riconosciuto dallo stesso Giudice Sportivo (il reclamo, preannunciato con telegramma del 9.12.2010, risulta essere stato spedito in data 16.12.2010 alla società A.S.D. Francavilla Calcio e ricevuto dal Giudice Sportivo in data 21.12.2010, ovvero ben oltre la scadenza del termine previsto dall’art. 29, comma 8, lett. b) C.G.S. di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara. Alla luce di quanto sopra, il Giudice Sportivo, dopo avere dato atto della predetta tardività e conseguente irricevibilità del reclamo, avrebbe dovuto confermare il risultato della gara conseguito sul campo, essendo allo stesso inibita, per le ragioni poc’anzi evidenziate, la possibilità di conoscere d’ufficio della inosservanza, da parte della società A.S.D. Fracavilla Calcio, delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 1 dell’1.7.2010 del Comitato Interregionale aventi ad oggetto l’impiego dei c.d. “calciatori giovani”. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Francavilla Calcio di Francavilla Fontana (Brindisi), annulla l’impugnata delibera e ripristina il risultato conseguito sul campo di 0-0. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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