F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 11 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 09 Maggio 2011 2) RICORSO DELCALCIATORE AVOLA SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA NISSA/EBOLITANA 1925 DEL 27.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 123 del 2.3.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 11 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 09 Maggio 2011
2) RICORSO DELCALCIATORE AVOLA SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA NISSA/EBOLITANA 1925 DEL 27.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 123 del 2.3.2011)
La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, - rilevato che il calciatore Avola Salvatore, tesserato in favore della società Nissa F.C., ha ricorso avverso la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale lo ha squalificato per 3 gare effettive, con decisione pubblicata e motivata sul Com. Uff. n. 123 del 2.3.2011; - ritenuto che le considerazioni del reclamante appaiono in evidente ed insanabile contrasto con le risultanze dei rapporti ufficiali di gara dai quali si evince che il calciatore Avola ha rivolto, a fine gara, espressioni offensive all’indirizzo di un assistente arbitrale ed ha spintonato con veemenza un calciatore avversario; - considerato che, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1, C.G.S., agli atti ufficiali di gara è attribuita fede probatoria privilegiata, e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente svolti così come descritti nel referto dell’Assistente Arbitrale; - ritenuto che la sanzione irrogata appare congrua in relazione ai fatti posti in essere dal ricorrente. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Salvatore Avola e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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