F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 30 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 09 Maggio 2011 9) RICORSO CALC. PACILLI MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 33, COMMA 2, NOIF. – NOTA N. 3819/487PF09-10/AM/BLP DEL 16.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 22.2.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 30 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 09 Maggio 2011
9) RICORSO CALC. PACILLI MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 33, COMMA 2, NOIF. – NOTA N. 3819/487PF09-10/AM/BLP DEL 16.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 22.2.2011)
Con provvedimento del 16.12.2010, la Procura Federale ha deferito i sigg.ri Mario Pacilli, calciatore all’epoca dei fatti oggetto del deferimento tesserato dalla società Ternana Calcio S.p.A. e Riccardo Calleri, agente di calciatori, per rispondere il primo della violazione di cui agli art. 1, comma 1, C.G.S. e 33, comma 2, N.O.I.F. per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, sottraendosi al particolare vincolo assunto con il tesseramento quale calciatore “giovane di serie” della società Ternana calcio S.p.A., respingendo – a detta della Procura Federale la stipula del primo contratto da professionista con la Ternana ed allontanandosi, senza preavviso, dal raduno estivo; il procuratore del tesserato Pacilli, il signor Riccardo Calleri, veniva deferito per aver indotto il tesserato stesso a sottrarsi all’obbligo sancito dall’art. 33, comma 2, N.O.I.F. A seguito del deferimento la Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuta la responsabilità degli incolpati, a seguito del provvedimento, pubblicato sul Com. Uff. n. 59/C.N.D. del 22.2.2011, irrogava al Pacilli la squalifica per 2 mesi e l’ammenda di € 1.500,00 ed infliggeva al Calleri l’ammenda di € 5.000,00, nonchè la sospensione della licenza per mesi 5. Avverso tale decisione della Commissione Disciplinare Nazionale Mario Pacilli proponeva gravame, mentre Riccardo Calleri riteneva di non impugnare la stessa, assumendo, pertanto, detta decisione stabilita nei suoi confronti. A seguito della proposizione del ricorso, la vertenza, investendo anche questioni di giurisdizione, veniva chiamata innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale alla adunanza del 30.3.2011, nel corso della quale discutevano, oralmente, il rappresentante della Procura Federale, che concludeva per il rigetto del ricorso, nonché il difensore del signor Mario Pacilli, Avv. Paolo Rodella, che insisteva, in via pregiudiziale, per la declaratoria di carenza di giurisdizione della F.I.G.C. e nel merito per l’accoglimento del ricorso proposto in data 28.2.2011. Va pregiudizialmente ricordato che anche se della vicenda si sono già occupati due organismi di Giustizia Sportiva della F.I.F.A., esprimendosi per la correttezza del tesseramento del Mario Pacilli per il Chiasso ed anche se detta pronuncia ha, comunque, validità sul rapporto dedotto in giudizio; tuttavia ciò non determina la carenza di giurisdizione della Commissione Disciplinare Nazionale, che resta sulla questione in esame munito di competenza giurisdizionale per determinare il corretto inquadramento del tema sollevato, in prime cure, dalla Procura Federale. Prima di entrare nella valutazione dei motivi di doglianza, redatti alla difesa del Pacilli, occorre brevemente ricostruire i fatti che hanno dato origine alla vertenza. Nella Stagione Sportiva 2006/2007 il tesserato Marco Pacilli, nato il 25.4.1987, ha militato nei ranghi della Ternana, in regime di addestramento tecnico, collazionando 25 presenze in prima squadra nell’ambito del Campionato Professionistico di Serie C1, maturando, in tal modo, il diritto alla stipula del primo contratto professionistico previsto dal dettato dell’art. 33 N.O.I.F.. Nel corso del Campionato 2006/2007, sin dal conseguimento del diritto al contratto, intervenuto all’atto della disputa della tredicesima partita con la prima squadra, il Pacilli richiedeva alla Ternana la stipula di detto contratto da professionista, ma nel corso di quella Stagione Sportiva al tesserato non fu proposto alcun contratto. Solo al termine della stagione, nel giugno del 2007, in vista della stagione successiva, presso la sede della Ternana si svolse un incontro tra i dirigenti della società sportiva umbra ed il Pacilli, assistito del procuratore Calleri, con esito non positivo in quanto il Pacilli non accettò il contratto a lui sottoposto. Il successivo 25.6.2007 la Ternana inviò al Pacilli un formulario contenente un’offerta di contratto, già firmata dal legale rappresentante della società, integrante una proposta di contratto dal 1.7.2007 al 30.6.2010 per un importo “pari a quello minimo stabilito dall’accordo annuale fra i competenti Organi federali e l’Associazione di Categoria, salvo diversa pattuizione”. Detta proposta, non accettata da Mario Pacilli, venne restituita alla Ternana con la raccomandata a.r. del 10.8.2007. Nella stessa data il Pacilli lasciò il ritiro della Ternana. Successivamente, il Pacilli ha sottoscritto un contratto biennale con il Chiasso, società di Serie B Svizzera, ed ha militato (dopo aver ottenuto il trasfert internazionale a seguito di una vertenza decisa dal Giudice Unico della Commissione per lo status di calciatore della F.I.F.A) in quella società nella Stagione Sportiva 2007/2008 al termine della quale la società del Chiasso è retrocessa tra i dilettanti e, a causa di ciò, è stata, successivamente, dichiarata fallita. In conseguenza di questi eventi il Pacilli, venuto meno il tesseramento con il Chiasso, è rientrato in Italia ed è stato tesserato dall’Avellino, nella stagione 2008/2009, militando nella Seconda Divisione della Lega Pro, successivamente, è stato tesserato dalla Aurora Pro Patria. Questi i fatti di causa, non contestati dalle parti, alla luce dei quali è necessario operare le opportune riflessioni. La violazione della norma contestata dalla Procura Federale al Pacilli è quella del mancato rispetto dell’art. 33, comma 2, N.O.I.F., relativa ai cosiddetti “giovani di serie”, che lo stesso primo comma, della normativa in parola, individua nei calciatori giovani dal quattordicesimo anno di età, tesserati per una società associata ad una delle leghe professionistiche. Chiarisce il secondo comma dell’art. 33 N.O.I.F. che i calciatori con la qualifica giovani di serie assumono un particolare vincolo atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all’impegno nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della Stagione Sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età (nel caso del Pacilli il 2006), pertanto la stagione sportiva di cui si parla è quella del 2006/2007 ultima nella quale il Pacilli ha militato nella Ternana. Invero, il secondo ed il terzo comma dell’art. 33 N.O.I.F. contengono due ipotesi di lavoro in apparente contrasto tra loro; ed al fine di una piena comprensione vanno esaminati congiuntamente; nel secondo comma si sancisce il “diritto”, in capo alla società, “di stipulare…. Il primo contratto di calciatore professionista” con il tesserato in possesso dello status di “giovane di serie”; mentre il terzo comma prevede il “diritto”, in favore del calciatore, di ricevere un contratto da sportivo professionista quando maturino, per il giovane di serie, alcune condizioni, previste dall’ultima parte del terzo comma dell’art. 33 N.O.I.F.. E’, dunque, necessario parametrare i due diritti che, a norma dell’art. 33, si radicano in capo alla società ed al tesserato e valutare come gli stessi possano essere costruiti, tra loro, in modo da determinare una libera negoziazione tale da non dar luogo all’imposizione della volontà di una parte sull’altra. E’ innegabile che la ratio della norma in esame è quella di consentire alla società l’utilizzo di una professionalità che essa stessa ha contribuito a far nascere ed al giovane calciatore la possibilità di trovare un primo impiego da professionista dando così l’avvio alla sua carriera. Alla luce di queste prime considerazioni appare evidente che i due diritti sanciti dall’art. 33 N.O.I.F. debbono essere contemperati e nessuno dei due può prevalere sull’altro in quanto incidono su situazioni non coercibili dei due soggetti beneficiati; pertanto, l’unica possibilità di farli convivere, in assenza di una auspicata modifica normativa, è quella di lasciarli alla libera negoziazione nella quale nessuno dei due contraenti si impone all’altro, ma da tale negoziazione, (nel rispetto dei parametri minimi, di tempo e denaro, non derogabili in basso, ma modificabili in alto, attraverso l’incremento di essi in senso economico e temporale, pur nel limite di cinque anni), va attuata nel rispetto reciproco dei due diritti, aventi pari dignità, in ossequio alla libertà di dar vita ad un rapporto di lavoro. Inoltre, detto vincolo biunivoco non può trovare ingresso nel caso in esame, poiché il diniego di addivenire alla stipula del contratto interposto dal Pacilli non riguarda la stagione in cui è maturato il diritto, ma esso è intervenuto in quella successiva, non determinando un successivo tesseramento per una altra società professionistica nazionale, ma ha dato vita ad un contratto professionistico biennale con una società militante nel campionato elvetico di Serie B, sulla cui legittimità hanno già pronunciato, con efficacia di giudicato, gli organi giurisdizionali della F.I.F.A..
Alla luce di quanto sopra non è, quindi, ravvisabile alcuna violazione del tesseramento di Mario Pacilli agli artt. 1 C.G.S. e 33 N.O.I.F. poiché non si è evitata la trattativa con la Ternana, ma la stessa, come ricordato in narrativa, non si è conclusa con l’incontro delle volontà di stipulare il contratto, né il Pacilli ha sottoscritto, in elusione al dettato del secondo comma dell’art. 33 N.O.I.F., un contratto di tesseramento con una altra società professionistica nazionale. Per questi motivi la C.G.F. afferma la propria giurisdizione, accoglie il ricorso annullando la sanzione irrogata al calciatore Pacilli Mario. Dispone restituirsi la tassa reclamo
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