F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 08 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 09 Maggio 2011 5) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BURRAI SALVATORE SEGUITO GARA SIRACUSA/FOGGIA DEL 3.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 144/DIV del 5.4.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 08 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 09 Maggio 2011 5) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BURRAI SALVATORE SEGUITO GARA SIRACUSA/FOGGIA DEL 3.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 144/DIV del 5.4.2011) Con preannuncio di reclamo del 5.4.2011, la società U.S. Foggia S.p.A. di Foggia, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo descritta in epigrafe, facendo ritualmente seguire i motivi in data 7.4.2011. Istruito il ricorso, la discussione e la decisione sono avvenute nell’odierna seduta, nel corso della quale, su sua richiesta, è stato sentito l’Amministratore Unico della società signor Sergio Leoni. L’episodio in contestazione si colloca, temporalmente, al termine della partita allorché, mentre i calciatori e gli ufficiali di gara rientravano negli spogliatoi, il calciatore del Foggia, Salvatore Burrai si era avvicinato all’arbitro e, in tono palesemente ironico, gli si era rivolto dicendo “Complimenti, io ti distruggo”. A seguito del referto dell’Ufficiale di Gara, il Giudice Sportivo ha comminato al giocatore la sanzione della squalifica per due giornate di gara, con la motivazione “per comportamento irriguardoso e minaccioso verso l’arbitro al termine della gara”. Nella memoria della società si contesta, in primo luogo, lo stesso contenuto della frase irriguardosa e minacciosa, poiché il giocatore avrebbe, invece, solo criticato l’atteggiamento arbitrale che aveva vanificato, in sostanza e in tesi, il tempo di recupero concesso al termine della seconda frazione di gara. Si censura, poi, l’atteggiamento dello stesso arbitro che, durante la stessa gara, avrebbe reiteratamente pronunciato frasi blasfeme e tenuto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dei giocatori della squadra pugliese. Di questo sarebbe stato informato, con specifica denuncia orale, il collaboratore della Procura Federale, presente alla gara. La società e il giocatore si dolgono, pertanto, dell’illegittimità ed eccessiva afflittività della sanzione irrogata, a loro dire, per un “mero commento tecnico” sui minuti di recupero concessi dall’arbitro, privo di qualsiasi contenuto irriguardoso o minaccioso. Si chiede, in via istruttoria, l’audizione di testi (peraltro non indicati) e la visione di un video, che conforterebbe la tesi dei ricorrenti e, nel merito, l’annullamento della decisione del giudice di prime cure. La Corte esaminati gli atti e, in particolare, il referto dell’arbitro rileva che, allo stato degli atti e della memoria della società, non può dubitarsi dell’effettivo accadimento dell’episodio riferito dall’ufficiale di gara, del quale il cui referto fa piena prova. Avuto riguardo, poi, alla richiesta istruttoria avanzata da parte reclamante deve dirsi, in merito alla possibile visione di un filmato che, ai sensi dell’art. 35 C.G.S. “Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”. Ne consegue l’inammissibilità di quanto richiesto; inammissibilità che va affermata anche per la richiesta audizione di testi, peraltro formulata in termini oltremodo generici. Irrilevante, in questa sede, è poi la circostanza che i giocatori avrebbero formulato specifica denuncia alla Procura Federale per l’atteggiamento tenuto dal medesimo ufficiale di gara in quanto, eventualmente, sarà lo stesso organo inquirente a formulare le conclusioni in sede propria. Ciò precisato, deve osservarsi che il comportamento sanzionato è consistito nell’aver rivolto all’arbitro una frase sicuramente irriguardosa, accompagnata da locuzione certamente minacciosa che, seppur non seguìta da comportamenti concludenti, non può dirsi neanche che sia stata profferita in un momento di tensione agonistica - con l’indubbia riflessione che non si è trattato di un mero impulso, non tempestivamente represso - ma quale risultato di una volontà deliberata e cosciente di offendere e minacciare l’arbitro. L’episodio, incontestabilmente censurabile e grave, integra la fattispecie disciplinata dalla disposizione di cui all’art. 19, punto 4 lett. a) C.G.S. allorchè prevede la sanzionabilità della condotta ingiuriosa o irriguardosa, nei confronti degli ufficiali di gara, con la squalifica minima di due giornate di gara ma con la possibilità di adeguata modulazione della sanzione edittale al ricorrere di circostanze aggravanti o attenuanti. Nella valutazione del caso di specie però, non sembrano ricorrere circostanze attenuanti, per cui il giudizio complessivo sull’episodio ascritto al giocatore postula come congrua ed equa la sanzione della squalifica a due giornate effettive di gara, con piena conferma della decisione del Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dall’U.S. Foggia S.p.A. di Foggia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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