F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 21 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 278/CGF del 09 Maggio 2011 1) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MALOMO ALESSANDRO SEGUITO GARA GIACOMENSE/PRATO DEL 17.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/DIV del 19.4.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 21 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 278/CGF del 09 Maggio 2011 1) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MALOMO ALESSANDRO SEGUITO GARA GIACOMENSE/PRATO DEL 17.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/DIV del 19.4.2011) La società reclamante sostiene l’erroneità della decisione del Giudice Sportivo, in quanto, a suo dire, il referto arbitrale conterrebbe un evidente errore di fatto. In particolare, secondo l’esponente, il provvedimento disciplinare adottato dal direttore di gara, al sesto minuto del secondo tempo, per fallo di giuoco, sarebbe stato effettivamente irrogato al calciatore Sacenti Fabio (n. 2) e non già al calciatore Malomo Alessandro (n. 6). A sostegno della propria tesi, la società allega, in primo luogo, una copia del referto di gara, che indica, tra i calciatori del Prato ammoniti, il “n. 6 Sacenti”. Secondo la reclamante, tale copia del referto individuerebbe correttamente il cognome del calciatore, mentre recherebbe un numero errato. Ad ulteriore supporto delle proprie asserzioni, la reclamante produce un supporto audiovisivo, con le immagini della partita: da questo emergerebbe che l’autore del fallo punito con l’ammonizione fosse Sacenti e non già Malomo. Quest’ultimo sarebbe stato “distante alcuni metri dall’azione fallosa incriminata”. Inoltre, a dire della società, andrebbe considerata la “diversa fisionomia dei due calciatori sopra menzionati e il diverso colore delle scarpe da giuoco indossate”. Entrambi gli argomenti prospettati dalla società risultano infondati. L’incongruenza del referto arbitrale (limitata, peraltro, alla sola copia esibita dalla società, ma assente in quella inviata al giudice sportivo), infatti, è stata risolta dalla precisa e circostanziata dichiarazione resa dall’arbitro, il quale ha puntualmente chiarito che il calciatore effettivamente sanzionato sia stato proprio il calciatore Malomo Alessandro (numero 6) e non il n. 2 Sacenti Fabio. In altri termini, l’errore commesso nel referto prodotto dalla reclamante riguarda la trascrizione del cognome del calciatore e non l’indicazione del suo numero. Le immagini della gara, attentamente esaminate dal collegio, non forniscono elementi di prova idonei a contrastare le risultanze del referto arbitrale, come integrate dalla successiva dichiarazione, anche prescindendo da ogni considerazione in ordine alla idoneità di tale mezzo di prova a smentire le precise asserzioni dell’arbitro. Infatti, la qualità delle riprese non permette di individuare, con sufficiente sicurezza, né il numero del calciatore ammonito, né la sua “fisionomia”, né il colore delle scarpe indossate. Tanto meno emerge che il calciatore n. 6 Malomo si trovasse distante alcuni metri dall’azione fallosa. In definitiva, quindi, l’impugnata decisione del Giudice Sportivo deve essere integralmente confermata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dall’A.C. Prato S.p.A. di Prato e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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