F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 04 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 12 Maggio 2011 7) RICORSO DELLA JUVENTUS F.C. S.P.A. EX ARTT. 23 COD. CIV. E 9.15 STATUTOREGOLAMENTO LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A, TENDENTE AD OTTENERE LA SOSPENSIONE ELL’ESECUZIONE E L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI CUI AL PUNTO N. 3 DELL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A DEL 15.4.2011. 8) RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. EX ARTT. 23 COD. CIV. E 9.15 STATUTO-REGOLAMENTO LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A, TENDENTE AD OTTENERE LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE E L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI CUI AL PUNTO N. 3 DELL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A DEL 15.4.2011. 9) RICORSO DELL’A.C. MILAN S.P.A. EX ARTT. 23 COD. CIV. E 9.15 STATUTOREGOLAMENTO LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A, TENDENTE AD OTTENERE LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE E L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI CUI AL PUNTO N. 3 DELL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A DEL 15.4.2011. 10) RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI S.P.A. EX ARTT. 23 COD. CIV. E 9.15 STATUTOREGOLAMENTO LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A, TENDENTE AD OTTENERE LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE E L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI CUI AL PUNTO N. 3 DELL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A DEL 15.4.2011. 11) RICORSO DELL’A.S. ROMA EX ARTT. 23 COD. CIV. E 9.15 STATUTOREGOLAMENTO LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A, TENDENTE AD OTTENERE LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE E L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI CUI AL PUNTO N. 3 DELL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A DEL 15.4.2011.

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 04 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 12 Maggio 2011 7) RICORSO DELLA JUVENTUS F.C. S.P.A. EX ARTT. 23 COD. CIV. E 9.15 STATUTOREGOLAMENTO LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A, TENDENTE AD OTTENERE LA SOSPENSIONE ELL’ESECUZIONE E L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI CUI AL PUNTO N. 3 DELL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A DEL 15.4.2011. 8) RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. EX ARTT. 23 COD. CIV. E 9.15 STATUTO-REGOLAMENTO LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A, TENDENTE AD OTTENERE LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE E L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI CUI AL PUNTO N. 3 DELL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A DEL 15.4.2011. 9) RICORSO DELL’A.C. MILAN S.P.A. EX ARTT. 23 COD. CIV. E 9.15 STATUTOREGOLAMENTO LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A, TENDENTE AD OTTENERE LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE E L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI CUI AL PUNTO N. 3 DELL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A DEL 15.4.2011. 10) RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI S.P.A. EX ARTT. 23 COD. CIV. E 9.15 STATUTOREGOLAMENTO LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A, TENDENTE AD OTTENERE LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE E L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI CUI AL PUNTO N. 3 DELL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A DEL 15.4.2011. 11) RICORSO DELL’A.S. ROMA EX ARTT. 23 COD. CIV. E 9.15 STATUTOREGOLAMENTO LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A, TENDENTE AD OTTENERE LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE E L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI CUI AL PUNTO N. 3 DELL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A DEL 15.4.2011. La Corte di Giustizia Federale, nella sua composizione a sezioni unite, si è riunita nell’adunanza del 4 maggio 2011, per decidere in merito ai ricorsi proposti dalle società Juventus F.C. S.p.A.; F.C. Internazionale Milano S.p.A.; A.C. Milan S.p.A.; S.S.C. Calcio Napoli S.p.A. ed A.S. Roma S.p.A. per impugnare, a norma degli articoli 23 del Codice Civile e 9.15 dello Statuto – Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A, la validità della deliberazione assembleare resa in data 15 aprile 2011, relativa al terzo punto dell’ordine del giorno, rubricato “”Definizione dei bacini di utenza ai fini della ripartizione delle risorse audiovisive della stagione 2010/2011: individuazione delle società di ricerche demoscopiche e relative metodologie d’indagine; fatturazione rata di maggio”. La Corte di Giustizia Federale ha, preliminarmente, riunito i cinque ricorsi, di identico contenuto, trattandoli congiuntamente. FATTO 1 – Con i ricorsi riuniti proposti ritualmente in data 21-22 aprile 2011 le società F.C. Internazionale Milano S.p.A., Juventus Football Club S.p.A., A.C. Milano S.p.A., S.S. Calcio Napoli S.p.A. e A.S. Roma S.p.A., proposti contro la Lega Nazionale Professionisti Serie A, hanno impugnato la validità della delibera, di cui al punto 3 dell'ordine del giorno, della Assemblea Straordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie A presa il giorno 15 aprile 2011. Il ricorso veniva proposto oltre che contro la Lega Nazionale Professionisti Serie A anche nei confronti delle seguenti società: A.S. Bari S.p.A., Bologna F.C. 1909 S.p.A., Brescia Calcio S.p.A., Udinese Calcio S.p.A., U.C. Sampdoria S.p.A., Cagliari Calcio S.p.A., Genoa C.F.C. S.p.A., S.S. Lazio S.p.A., A.C. F. Fiorentina S.p.A., Parma F.C. S.p.A., Calcio Catania S.p.A., A.C. Chievo Verona S.p.A., U.S. Lecce S.p.A., A.C. Cesena S.p.A., e U.S. Città di Palermo S.p.A.. Le ricorrenti segnalavano, in fatto, le circostanze che così possono riassumersi. Le società di calcio di serie A, associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, si sono riunite in data 15 aprile 2011 in Assemblea straordinaria, nella sede di Milano, per deliberare su vari argomenti all'ordine del giorno, tra i quali quello posto al punto numero 3, che era rubricato come segue "Definizione dei bacini di utenza ai fini della ripartizione delle risorse audiovisive della stagione 2010/2011: individuazione delle società di ricerche demoscopiche e relative metodologie d'indagine; fatturazione rata di maggio". L'Assemblea è stata chiamata a deliberare sul punto per poter dare le indicazioni finali alla Lega al fine di determinare le somme effettivamente dovute per l’anno 2010/2011 alle singole società associate, in applicazione del decreto legislativo n. 9/2008, che, all'art. 26, detta i criteri per detta ripartizione. Infatti, il criterio richiamato dall’articolo citato, necessita di una concreta specificazione da ottenersi attraverso indagini demoscopiche da affidare ad una o più società, che individuino, attraverso accurate e sofisticate modalità, il numero dei sostenitori di ciascuno dei partecipanti alla competizione, da integrare con la popolazione del luogo di riferimento della squadra. La norma affida, quindi, alla Lega il compito di fissare i criteri per la conduzione dell'indagine, ed a tale scopo è stata convocata l'Assemblea del 15 aprile 2011. L'Assemblea di Lega, già nella riunione del 10 giugno 2010, aveva riconosciuto la necessità di individuare, per tempo, i criteri di ripartizione dei proventi, relativi alla stagione agonistica 2010/2011, in base al bacino di utenza, stabilendo di procedere, nelle more, a "versamenti provvisori in acconto"; (nota del Direttore Generale della Lega in data 14.6.2010, che richiama "espressa e precisa volontà dell’Assemblea" in tal senso). Ancora in occasione dell'Assemblea tenutasi in data 9.11.2010, il Presidente della Lega aveva affermato essere "ormai indefettibile dare avvio alla procedura di definizione dei bacini di utenza". Nel frattempo erano stati disposti pagamenti provvisori senza, peraltro, che detti versamenti potessero costituire né una ripartizione definitiva delle risorse dei diritti audiovisivi, né che gli stessi potessero dare luogo ad un'approvazione, di criteri di riparto in base al bacino di utenza. L'argomento della ripartizione dei proventi legati al bacino di utenza era stato perciò trattato, da tempo, in varie riunioni assembleari, senza mai dare luogo ad una definitiva decisione. Da qui la necessità di una ormai improrogabile soluzione del tema come del resto ribadito nella precedente Assemblea del 30 marzo 2011, non impugnata dai ricorrenti dando vita, quindi, ad argomentazioni divenute, a tutti gli effetti definitive. 2 – Negli atti introduttivi del presente procedimento venivano, ovviamente, illustrate le ragioni che ad avviso delle Società ricorrenti giustificavano la richiesta di riforma, a causa di invalidità, della statuizione adottata in occasione della Assemblea del 15 aprile 2011; i motivi di censura - ampiamente illustrati, si possono sintetizzare come segue. a) Dopo una personale illustrazione delle norme che devono applicarsi nel caso di specie, e che più oltre saranno meditate anche in questa sede, si assumeva che la delibera avrebbe dato vita a numerose altre figure, diverse dal "tifoso" e un nuovo "bacino di utenza", non in sintonia con le previsioni legislative e regolamentari. Inoltre, lamentavano le ricorrenti che la delibera sarebbe viziata per "la sua impossibilità di esecuzione". Sul punto nel ricorso si esaminano le indicazioni che nel deliberato vengono esposte sul "metodo di rilevazione" e si criticano severamente i dati indicativi riportati nella delibera come: i) le categorie di "appassionati", "partecipanti" e "simpatizzanti", ii) il riferimento ai dati "Auditel", iii) la mancanza di indicazione di carattere "metodologico". Infine, andando su profili più specificamente attinenti al procedimento, le società ricorrenti lamentavano che la delibera impugnata fosse viziata per genericità, ambiguità ed eterogeneità del punto numero 3 dell'ordine del giorno. Tale motivo veniva esposto con diffuse argomentazioni, specificando, tra gli altri, gli aspetti che seguono. b) Secondo le ricorrenti non sarebbero stati rispettati i principi generali che disciplinano l'avviso di convocazione. Quindi ci si duole che l'utilizzo della locuzione "risorse audiovisive" è impropria e fuorviante. c) A detta delle ricorrenti nel caso di specie un valido avviso di convocazione avrebbe dovuto contenere, quantomeno, un'indicazione più specifica, dei criteri che si sarebbe proposto di utilizzare per l'individuazione delle società di ricerca (fatturato, specializzazione in ricerche sportive, riconoscimenti nazionali e internazionali, attendibilità di pregresse rilevazioni, etc.) e di quelli che esse avrebbero impiegato per la determinazione del numero di sostenitori (entità del campione, ripartizione geografica del campione, caratteristiche degli intervistati - età, sesso, professione -, etc.), cosicché le società partecipanti all'Assemblea del 15 aprile 2011 avrebbero potuto, già prima dell'inizio della stessa, formarsi un'opinione consapevole sulla effettività e congruità di tali criteri. d) L'avviso di convocazione dell'Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A sarebbe gravemente viziato, con conseguente illegittimità per contrarietà alla legge e dallo Statuto - Regolamento della Lega (art. 23 c.c., analogicamente applicabile alle associazioni non riconosciute) della deliberazione assunta in sede assembleare, con la partecipazione di società associate non sufficientemente informate e impossibilitate a formarsi un'opinione sull’oggetto di discussione e deliberazione in Assemblea. e) Con una ultima doglianza si assume dalle ricorrenti che la mancanza di sufficienti informazioni sull'argomento posto al punto numero 3 dell'ordine del giorno; si è addirittura aggravata, in sede assembleare, non avendo le società reclamanti, in quella sede, ricevuto alcuna informazione aggiuntiva sull'argomento in delibera. 3 - Si sono costituite con due diverse, ma identiche, memorie le società S.S. Lazio S.p.A.; Calcio Catania S.p.A.; A.S. Bari S.p.A.; U.S. Città di Palermo S.p.A.; Bologna F.C. S.p.A.; Brescia Calcio S.p.A.; Udinese Calcio S.p.A.; Cagliari Calcio S.p.A.; Genoa C.F.C. S.p.A; A.C.F. Fiorentina S.p.A.; Parma F.C. S.p.A.; A.C. Chievo Verona S.p.A.; U.S. Lecce S.p.A.; A.C. Cesena S.p.A.; U.C. Sampdoria S.p.A. Si è costituita anche la Lega Nazionale Professionisti serie A con propria memoria difensiva. Nel corso della udienza di trattazione le Società ricorrenti hanno depositato “note di udienza” e un elaborato tecnico a ulteriore dimostrazione delle ragioni esposte nel reclamo. Le parti, attraverso i loro legali, inoltre, hanno illustrato diffusamente oralmente le loro deduzioni, confermando le conclusioni formulate negli atti defensionali. DIRITTO 1 - In via del tutto preliminare, la Corte di Giustizia Federale ritiene opportuno osservare che la vertenza in esame ha per oggetto la validità dell’Assemblea del 15 aprile 2011, a norma dell’art. 9.15 dello Statuto – Regolamento della Lega che così ricorda: “15. Reclami. Contro la validità delle Assemblee della Lega Serie A e delle deliberazioni adottate può essere proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale entro il decimo giorno non festivo successivo alla data della Assemblea da parte delle società presenti e ad essa validamente partecipanti, purchè le stesse abbiano presentato riserva scritta prima della chiusura dei lavori dell’Assemblea. Le società che non hanno partecipato all’Assemblea possono proporre reclamo entro il decimo giorno non festivo successivo a quello della ricezione delle delibere effettuata ai sensi del precedente comma 14”. Alla luce di ciò la Corte, riscontrata la tempestività dei ricorsi, è chiamata a verificare la interpretazione e la corretta applicazione data dall’Assemblea del 15 aprile 2011 in relazione ad un sistema normativo che si articola attraverso i seguenti passaggi. a) Con la legge del 19 luglio 2007, n. 106 (Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e sua altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale") si prevedeva nell'art. 1 che "1. Allo scopo di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e di realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale, il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la titolarità e l'esercizio di tali diritti e il mercato degli stessi, nonché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi dei medesimi, adottati con le medesime procedure e gli stessi principi e criteri direttivi previsti dai commi 2 e 3". b) Alla indicazione programmatica del legislatore delegante faceva seguito il decreto legislativo del 9 gennaio 2008, n. 9 il quale prevedeva, in concreto, quanto segue: art. 25 - Ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti a ciascuna competizione: "1. La ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti a ciascuna competizione è effettuata in modo da garantire l'attribuzione in parti uguali di una quota prevalente, nonché l'attribuzione delle restanti quote anche in base al bacino di utenza e ai risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi. 2. La quota delle risorse da distribuire in parti uguali fra tutti i partecipanti a ciascuna competizione non può essere comunque inferiore al 40 per cento. 3. La quota determinata sulla base del risultato sportivo non può essere inferiore alla quota determinata sulla base del bacino d'utenza. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, i criteri di ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti alla competizione sono determinati con deliberazione adottata dall'assemblea di categoria dell'organizzatore della competizione medesima con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto". Si specificano poi le modalità di rilevazione con il successivo art. 26, del decreto numero 9 del 2008, che prescrive: 1. In sede di prima applicazione del presente decreto e tenuto conto delle regole determinate dall'organizzatore dei campionati di calcio di serie A e B, la ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di mutualità di cui agli articoli 22 e 24, è effettuata, a partire dalla stagione sportiva 2010-2011, con le seguenti modalità: una quota del 40 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A, una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti e una quota del 30 per cento secondo il bacino di utenza. 2. La quota relativa al risultato sportivo, come individuata ai sensi del comma 1, è determinata nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti da ciascuno dei partecipanti alla competizione a partire dalla stagione sportiva 1946/1947, nella misura del 15 per cento sulla base dei risultati conseguiti nelle ultime cinque stagioni sportive e nella misura del 5 per cento sulla base del risultato conseguito nell'ultima competizione sportiva. 3. La quota relativa al bacino di utenza, come individuata ai sensi del comma 1, è determinata nella misura del 25 per cento sulla base del numero di sostenitori di ciascuno dei partecipanti alla competizione, così come individuati da una o più società di indagini demoscopiche incaricate dall'organizzatore del campionato di calcio di serie A secondo i criteri dallo stesso fissati, e nella misura del 5 per cento sulla base della popolazione del comune di riferimento della squadra". c) In base all’art. 2 (che contiene il glossario di tutti i termini utilizzati dal Decreto) per "utente" si intende "il consumatore finale che, attraverso l'accesso ad una piattaforma distributiva, fruisce dei prodotti audiovisivi". Per "piattaforma" si intende "il sistema di distribuzione e di diffusione dei prodotti audiovisivi mediante tecnologie e mezzi di trasmissione e di ricezione delle immagini, sia in chiaro che ad accesso condizionato, anche a pagamento, su reti di comunicazione elettronica". Come è agevole riscontrare il sistema normativo prescrive un procedimento ed alcune modalità dettate per la soluzione della problematica in questione, riservando, peraltro, alla stessa Lega Nazionale Professionisti di Serie A di determinare, definitivamente, dopo accurata e sofisticata istruttoria, i valori di spettanza delle singole società ad essa appartenenti. 2 – Premesse questi rilievi occorre, ora, valutare la fondatezza delle doglianze articolate dai ricorrenti; in base alle doglianze mosse appare più coerente e logico iniziare dall’analisi delle censure che, lamentando la violazione dell'art. 23 del codice civile, afferiscono a regolarità procedimentali, per soffermarci successivamente a considerare le critiche di merito, anche se le stesse sono state, dalle reclamanti, illustrate per prime nei loro ricorsi. 2.1 - Come si è già specificato, sono state lamentate genericità, e confusione nella formulazione del punto numero 3 dell’ordine del giorno dell’Assemblea della Lega del 15 aprile 2011 tali da dar vita a condizioni non idonee a far esprimere ai partecipanti un voto consapevole. In particolare si deduce, nei ricorsi introduttivi, che la locuzione risorse audiovisive sarebbe stata utilizzata in modo improprio, perché i diritti audiovisivi erano già stati in precedenza commercializzati e ripartiti in forma centralizzata dalla Lega tra gli operatori televisivi. Secondo i reclami, un valido avviso di convocazione avrebbe dovuto contenere un'indicazione più specifica dei criteri che si sarebbe proposto di utilizzare per l'individuazione delle società di ricerca e delle tecniche che le stesse avrebbero impiegato per la determinazione del numero dei sostenitori, cosicché le società partecipanti all'Assemblea del 15 aprile 2011 avrebbero potuto formarsi un'opinione consapevole della congruità di detti criteri, eventualmente ipotizzando obiezioni o suggerimenti da sottoporre all'esame del consesso assembleare. Si ha motivo di ritenere che la presunta confusione che le società reclamanti traggono dalla dizione “risorse audiovisive” non sia ravvisabile nella specie. Il Decreto, cosiddetto Melandri, del 2008 distingue i diritti audiovisivi, indicati all'art. 2, lett. o), dalle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti, di cui si parla all'art. 19 e seguenti dalla medesima normativa; una parte delle risorse destinata alla mutualità generale, una parte alle categorie inferiori, ed il residuo di esse, a norma dell'art. 25, va ripartito "tra i soggetti partecipanti a ciascuna competizione in modo da garantire l'attribuzione in parti uguali di una quota prevalente, nonché l'attribuzione delle restanti quote anche in base al bacino di utenza ed ai risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi” Ne deriva che il termine "risorse" appare in totale sintonia con il dettato normativo e non si riscontra alcun indice di ambiguità o confusione. 2.2 - Anche la censura di genericità mossa al punto 3 dell’ordine del giorno relativo all’Assemblea del 15 aprile 2011 è infondata. L'Assemblea è stata convocata per individuare le società che si erano, in precedenza (entro il 7 aprile 2011), offerte per eseguire le indagini demoscopiche. Invero, i criteri di riparto delle risorse non costituivano l’oggetto della delibera assembleare, perché essi sono stabiliti – come ricordato - per legge (rectius: decreto legislativo), mentre l'oggetto della delibera era la determinazione delle relative metodologie di indagine, per le quali le società associate avrebbero dovuto e potuto proporre suggerimenti o idee. D'altro canto la decisione da prendere il 15 aprile 2011, era la logica successione della delibera assembleare del 30 marzo 2011 (ripetesi non impugnata dai ricorrenti), che - proprio in relazione alla esigenza di dare applicazione agli artt. 25 e 26 del D.Lgs. n. 9/2008 - aveva deciso di formare una rosa di aspiranti società, esperte in indagini demoscopiche, tra le quali scegliere le tre cui affidare l'incarico. Non sembra, quindi, alla Corte di Giustizia Federale nella funzione ad essa assegnata, in via esclusiva, dall’art. 9.15 dello Statuto – Regolamento della Lega che nella specie sia ravvisabile alcun vizio di genericità e ambiguità. 2.3 - Altresì il lamentato vizio di "carenza di informazione" appare inconfigurabile. I partecipanti alla Assemblea, anche in relazione agli innumerevoli precedenti dibattiti sul tema desumibili dagli avvisi di Assemblee, acquisiti al procedimento, non è credibile che non fossero adeguatamente informati della problematica in esame; in particolare dopo la decisione prodromica presa all’Assemblea del 30 marzo 2011. La doglianza, quindi, non è condividisibile e non può essere accolta. 2.4 - Infine, non ritiene la Corte di Giustizia ravvisabile alcun comportamento non improntato a lealtà e probità e neppure l’esistenza di un "abuso di maggioranza". I precedenti della Assemblea di cui trattasi, i lavori assembleari del 15 aprile 2011, con il puntuale, diffuso, intervento di tante società, le determinazioni finali assunte, dimostrano invece la sussistenza di un confronto ampio e consapevole e non lasciano spazio ad una ipotesi di vizio di legittimità, come quello propugnato dai reclamanti. 3 – Può, ora, passarsi ad esaminare le questioni che possono definirsi di “merito” e sulle quali, con argomentazioni puntuali si sono, a lungo, intrattenuti i reclamanti, non solo negli atti introduttivi, ma anche nelle note di udienza con perizia allegata, depositate all’adunanza del 4 maggio 2011. E' il caso dire subito che questa Corte non ritiene di aderire alle conclusioni formulate dai reclamanti. In realtà, come si è specificato in punto di fatto, i reclamanti - al di là delle critiche avanzate con i vizi procedimentali dei quali si è già trattato - convengono con l'iniziativa di nominare operatori per le necessarie indagini demoscopiche; lamentano peraltro che sarebbero state offerte delle indicazioni per le attività di questi operatori che non sarebbero a loro avviso corrette. In via assolutamente preliminare, ritiene la Corte di Giustizia Federale che, con molta cautela e prudenza debbano valutarsi le critiche che tendono a sindacare apprezzamenti di merito espresse dalle assemblee di categoria a seguito - come si è avuto modo in precedenza evidenziare - di un confronto ampio e consapevole. L'organo di Giustizia, anche in virtù dei poteri ad esso assegnati dallo Statuto – Regolamento della Lega di Serie A (art. 9.15), finalizzati al mero controllo di validità, non può certo sostituirsi o comunque comprimere le volontà e le scelte operate dalla maggioranza degli operatori di settore in una libera Assemblea. Le richieste dei reclamanti appaiono finalizzate a sostituire le valutazioni di merito assunte dalla Assemblea e tale finalità non appare consentita dai principi generali dell'ordinamento ed in ogni caso dalla specifica norma 9.15 dello Statuto-Regolamento della Lega. Tale argomento appare già sufficiente a non ritenere meritevoli di apprezzamento le varie critiche di merito articolate dalle reclamanti. Sembra, peraltro, rilevante altro argomento ostativo all'accoglimento delle conclusioni formulate dalle ricorrenti. Come è stato specificato in punto di fatto, e del resto dalle stesse parti ribadito nella discussione orale, nella specie è stato avviato, in conformità alle prescrizioni normative, un procedimento che condurrà ad un provvedimento finale con il quale saranno in futuro determinati i diritti audiovisivi sportivi ed in virtù di ciò operata la ripartizione delle risorse tra i vari interessati. Nella specie, il segmento procedimentale – di un percorso iniziato da tempo - nel quale si colloca la presente controversia, afferisce allo stadio di acquisizione di circostanze, dati, elementi, idonei a formulare le valutazioni e determinazioni prescritte dagli artt. 25 e 26 del decreto legislativo del 9 gennaio 2008, n. 9. Non sembrano, quindi, pertinenti le doglianze proposte, che appaiono volte a contestare atti prodromici del procedimento e non le determinazioni, non ancora concretamente espresse in provvedimenti idonei ad incidere su situazioni giuridiche soggettive, degli operatori del settore. Soltanto le determinazioni conclusive del procedimento che dovessero procedere ad una inappropriata utilizzazione di quei dati, ovvero fossero viziate da irregolarità procedimentali, potranno essere impugnate, se viziate di invalidità, unitamente, semmai, agli atti istruttori intermedi che hanno condotto a dette valutazioni. Non si ha motivo di dubitare, in definitiva, che le imprese specializzate nelle rilevazioni di cui è causa, abbiano l'accortezza di apprezzare adeguatamente la singolare situazione di fatto per offrire congrui parametri da utilizzare al fine di approntare le determinazioni finali. Quanto in particolare ai concetti "utenti televisivi", "sostenitori" ovvero agli altri termini di "appassionato", di "tifoso" di "ultras", essi costituiscono il frutto attuativo della deliberazione presa in data 30 marzo 2011, con la quale al punto n. 3 veniva dato mandato, con il voto favorevole di 16 società e con il voto contrario di 3 società (Juventus, Milan e Napoli) di “scegliere tre primarie società di ricerca alle quali affidare l’indagine per la determinazione del numero dei sostenitori di ciascuna società di Serie A”, in conformità con il dettato dell’articolo 19.2.2.b.1 dello Statuto - Regolamento di Lega, idonee a determinare il bacino di utenza di ogni singola società. Pertanto, sul punto si è in presenza di una situazione di inoppugnabilità che impedisce la riproposizione della questione. Comunque, in fatto, sarà necessario attendere il prodotto finito che le società demoscopiche, sulla base dei criteri sopra individuati, dal decreto legislativo, dallo Statuto – Regolamento, nonché dalle delibere assembleari del 30 marzo 2011 e del 15 aprile 2011, dovranno poi sottoporre alla definitiva valutazione ed approvazione della Assemblea. Appaiono, poi, non puntuali le osservazioni che nella occasione del mandato conferito alle società demoscopiche, si sia creato un nuovo "bacino di utenza" addirittura in contrasto con la previsione normativa, e a ciò abbia concorso anche "l'inserimento dei dati Auditel". Trattasi, in realtà, di elementi che allo stato non appaiono illogici e che dovranno essere verificati al termine del lavoro degli esperti demoscopici incaricati dall’Assemblea, valutando in che modo essi saranno utilizzati per rendere le opportune indicazioni alla Assemblea della Lega. Analogo discorso, infine, può essere fatto per le aspre critiche rivolte alle percentuali sul rilevamento del "campione stratificato". A parte l'indiscutibile ermetismo della disposizione, si rileva che le due percentuali indicate (64% e 46%) non sono, ovviamente sommabili, come è facile rilevare dalla loro stessa natura, ma esse sono finalizzate a prevedere parametri atti a determinare un saggio ed equilibrato utilizzo del criterio distributivo da parte delle società demoscopiche. La Corte di Giustizia Federale, nella sua composizione a sezione unite, decidendo in base al potere di controllo ad essa conferito, in via esclusiva, dall’articolo 9.15 dello Statuto – Regolamento della Lega Nazionale Professionisti serie A, non ravvisando le lamentate ragioni di invalidità della deliberazione presa in base al punto 3 dell’ordine del giorno dell’Assemblea del 15 aprile 2011, respinge le doglianze riunite proposte dalle società ricorrenti. Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 7), 8), 9), 10) e 11), come sopra rispettivamente proposti dalla Juventus F.C. S.p.A. di Torino, dalla F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano, dall’A.C. Milan S.p.A. di Milano, dalla S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli, dall’A.S. Roma di Roma, li respinge. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.
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