F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 20 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 18 Maggio 2011 11) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. PUPINO ANTONIO, PRESIDENTE CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ F.B. BRINDISI 1912 S.R.L. E LA SOCIETÀ F.B. BRINDISI 1912 S.R.L. DALLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI IV E V N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E ALL’ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F., PER NON AVER PROVVEDUTO, AL 14.2.2011, AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI, NONCHÉ DELLE RITENUTE IRPEF E DEI CONTRIBUTI ENPALS, PER LE MENSILITÀ DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2010 – NOTA N. 7131/1021PF10-11/SP/BLP DEL 30.3.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell’8.4.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 20 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 18 Maggio 2011 11) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. PUPINO ANTONIO, PRESIDENTE CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ F.B. BRINDISI 1912 S.R.L. E LA SOCIETÀ F.B. BRINDISI 1912 S.R.L. DALLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI IV E V N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E ALL’ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F., PER NON AVER PROVVEDUTO, AL 14.2.2011, AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI, NONCHÉ DELLE RITENUTE IRPEF E DEI CONTRIBUTI ENPALS, PER LE MENSILITÀ DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2010 - NOTA N. 7131/1021PF10-11/SP/BLP DEL 30.3.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell’8.4.2011) La CO.VI.SO.C segnalava alla Procura Federale con nota dell’11.3.2011, n. 651 che la società di revisione Deloitte & Toche aveva evidenziato come la società Sportiva F.B. Brindisi 1912 S.r.l. alla data del 14.2.2011 non aveva ancora provveduto al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS concernenti gli emolumenti di spettanza dei propri tesserati relativamente al I trimestre (luglio – agosto-settembre 2010) in violazione di quanto previsto dall’art. 85, lett. c), paragrafo 4° e 5° N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3 C.G.S. e all’art. 90, comma 2 N.O.I.F. così come già segnalato con precedente nota della CO.VI.SO.C stessa del 28.01.2011 n. 88. Sulla scorta di detta ultima nota del 28.1.2011, era stato già aperto un procedimento a carico dei responsabili della società F.B. Brindisi 1912 S.r.l. (sig.ri Galigani Vittorio, Pupino Antonio e Lacatena Maria Pia), nonché della società F.B. Brindisi 1912 S.r.l. stessa, su deferimento della Procura Federale, culminato nella decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (cfr. Com. 5 Uff. n. 56/CDN dell’8.2.2011) con la quale era stata irrogata la sanzione di punti 1 di penalizzazione a carico della società brindisina. In relazione alla nuova segnalazione della CO.VI.SO.C dell’11.3.2011, n. 651 il Procuratore Federale, con atto del 30.3.2011, deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale il responsabile della società - signor Pupino Antonio – per non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi appunto agli emolumenti dovuti ai propri tesserati riguardanti il I° trimestre (luglio – agosto-settembre 2010), nonché la F.B. Brindisi 1912 S.r.l. ai sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S.. Fissata l’udienza, la Commissione Disciplinare Nazionale (cfr Com. Uff n. 76 dell’8.4.2011) rigettava la richiesta della Procura sulla scorta del fatto che la normativa federale non prevedeva un’ipotesi di recidiva che si prolungava fino al II° trimestre non potendo l’inadempimento relativo al I trimestre essere nuovamente punibile anche in considerazione della circostanza che per tale inadempienza esisteva un precedente giudicato della Commissione stessa. Proponeva impugnazione - con atto dell’11.4.2011, ritualmente comunicato alle controparti – la Procura Federale, la quale evidenziava che gli obblighi degli adempimenti previsti dalla normativa Federale permanevano in capo alle società sino ad ogni scadenza e fin tanto che le società non provvedevano all’effettivo adempimento; essendo la ratio della norma quella di garantire una stabilità finanziaria e patrimoniale anche a tutela del corretto adempimento dei debiti delle società. Sarebbe stato del resto del tutto illogico che le società, dopo la sanzione, avrebbero potuto mantenere una situazione debitoria pregressa fino al termine della stagione sportiva pur adempiendo regolarmente alle successive scadenze. Si costituivano gli interessati e la società con atti sostanzialmente analoghi che contrastavano la tesi della Procura Federale esposta nell’impugnazione evidenziando al riguardo l’assenza di una norma che prevedesse la punizione in siffatta ipotesi, essendo previsto nell’ordinamento (art. 10, comma 3 C.G.S.) unicamente il principio della recidiva a partire dal terzo trimestre nell’ipotesi di precedenti inadempimenti, non potendosi punire nuovamente lo stesso illecito trattandosi altrimenti di un bis in idem ma, di un nuovo illecito costituito dalla recidiva. Osserva questa Corte come l’impugnazione della Procura sia fondata. Il testo delle norme nel loro complesso sistematico vivere comportano della sanzioni per il mancato pagamento da accertarsi “……sino alla chiusura……” dei trimestri presi a riferimento. Il dato letterale comporta chiaramente un riscontro sulla regolarità delle debenze con riferimento non solo al trimestre di riferimento ma anche ai periodi pregressi. Infatti, la locuzione citata “……sino alla chiusura……” ha portata affatto diversa rispetto a quella più ristretta ed eventualmente limitata al mero “riferimento” ad un dato specifico e singolo trimestre. In buona sostanza, il controllo gestionale ai fini e sulla regolarità si trascina nel tempo non prevedendosi delle interruzioni, anche eventualmente già sanzionate di precedenti inadempienze, con una chiara indicazione proprio al dato della chiusura di tutti i trimestri previsti; chiusura che pertanto ricomprende, per i trimestri successivi, anche quelli precedenti. In detto ambito, pertanto, poiché il mancato pagamento nell’ambito di un trimestre precedente si riverbera chiaramente sui trimestri successivi, la sanzione scatta nuovamente nell’ipotesi in cui l’obbligazione precedente non venga successivamente adempiuta nell’ambito del nuovo trimestre di verifica e controllo. Del resto coglie nel segno l’affermazione della Procura di non lasciare all’arbitrio delle parti interessate eventuali scadenze non adempiute da saldare a discrezione degli obbligati. La difesa della società e dei soggetti incolpati che invoca l’applicazione della recidiva non ha apprezzabili margini di fondatezza poiché con la recidiva viene unicamente sanzionata la società già inadempiente che reitera il mancato pagamento nel trimestre successivo e con riferimento al detto nuovo trimestre; essendo del resto, seguendo la logica voluta dalle difese private, impossibile l’applicazione della recidiva nell’ipotesi in cui a partire dai trimestri successivi a quello relativo alla sanzione irrogata, gli obblighi relativi ai nuovi trimestri fossero stati regolarmente adempiuti. Non si tratta quindi di permanenza dell’illecito o di continuazione nell’illecito ma si tratta, si ribadisce, di un inadempimento che scatta sino alla chiusura di ogni trimestre con l’integrazione pertanto di una diversa violazione data appunto dal mancato adempimento nei termini fissati. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale irroga la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica alla società F.B. Brindisi 1912 S.r.l. da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e la sanzione dell’inibizione di mesi 1 al signor Antonio Pupino.
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