F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 04 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 25 Maggio 2011 2) RICORSO DEL F.C. CANAVESE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA GENERALE, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2010/2011, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S, PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. FERRARIS FRANCESCO, IN VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. C, PAR. V, NOIF, IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E ALL’ART. 90, COMMA 2, NOIF – NOTE NN. 6560/1042P10-11/SP/BLP E 6526/1026P10-11/SP/BLP DEL 16.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 70/CDN del 29.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 04 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 25 Maggio 2011 2) RICORSO DEL F.C. CANAVESE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA GENERALE, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2010/2011, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S, PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. FERRARIS FRANCESCO, IN VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. C, PAR. V, NOIF, IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E ALL’ART. 90, COMMA 2, NOIF – NOTE NN. 6560/1042P10-11/SP/BLP E 6526/1026P10-11/SP/BLP DEL 16.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 70/CDN del 29.3.2011) La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 70/CDN del 29.3.2011, a seguito di deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., ha irrogato la sanzione di cui in epigrafe a carico della F.C. Canavese S.r.l. a causa del comportamento posto in essere dal suo legale rappresentante pro tempore, Sig. Ferraris Francesco, al quale è stato imputato il mancato pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II° trimestre Stagione Sportiva 2010/2011) dovuti ai propri tesserati. Avverso tale provvedimento la società piemontese ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 27.4.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito, dichiara estinto il procedimento. La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla F.C. Canavese S.r.l. di San Giusto Canavese (Torino), dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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