COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 24 marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 91. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ARCI POSTIGLIONE – GARA ARCI POSTIGLIONE I AVERSANA SAN DIEGO DEL 9.01.2011 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 102 del 24 marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
91. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ARCI POSTIGLIONE – GARA ARCI POSTIGLIONE I AVERSANA SAN DIEGO DEL 9.01.2011 – 2^ CAT.
La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, preliminarmente osserva: per quanto attiene all’inasprimento della pena a carico della società Aversana San Diego, in quanto responsabile oggettivamente, rileva l’inammissibilità dell’istanza. Invero, non risulta, agli atti, la prova dell’invio del reclamo alla società controparte, il che configura obbligo ineludibile, allorquando si proponga reclamo finalizzato alla modifica di una decisione del Giudice Sportivo Territoriale in ordine al risultato, od allo svolgimento, di una gara. In relazione, poi, alle successive richieste, questa C.D.T., preso atto della documentazione allegata dalla reclamante, giudica di dover ridurre le sanzioni, inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale, ad una commisurazione che risulti più conforme alla reale gravità delle infrazioni commesse. Tanto premesso, ridetermina come segue le impugnate sanzioni: squalifica fino al 31.10.2012, a carico dei calciatori Martino Caramante ed Antonio Rufo; quanto alla pena accessoria dell’ammenda, questa C.D.T. dispone che essa sia ridotta ad euro 150,00. Conferma, viceversa, la squalifica fino al 9.04.2011, a carico a carico del massaggiatore, sig. Antonio Molinaro. P.Q.M. DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Arci Postiglione, riducendo al 31.10.2012 le squalifiche a carico dei calciatori Martino Caramante ed Antonio Rufo e ad euro 150,00 la sanzione pecuniaria; di confermare nel resto; di dichiarare inammissibile l’istanza di responsabilità oggettiva a carico della società Aversana San Diego; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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