COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.305 del 08/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Pozzallo Calcio a 5 (Rg) avverso squalifiche calciatori Coppa Giovanni (3 gare) e Modica Giorgio (sino al 31/10/2011) nonché ammenda a carico della società di €.400,00 – Gara Campionato Regionale calcio 5 Serie C2: Pozzallo Calcio a 5/C.S. Kamarina – C.U. 271 C5 del 19/01/2011 Procedimento 168/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.305 del 08/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Pozzallo Calcio a 5 (Rg) avverso squalifiche calciatori Coppa Giovanni (3 gare) e Modica Giorgio (sino al 31/10/2011) nonché ammenda a carico della società di €.400,00 – Gara Campionato Regionale calcio 5 Serie C2: Pozzallo Calcio a 5/C.S. Kamarina – C.U. 271 C5 del 19/01/2011 Procedimento 168/A Il provvedimento emesso a margine del ricorso in epigrafe indicato, erroneamente è stato respinto come tardivamente prodotto, essendo stato preso in esame solo attraverso fax datato 27/01/2011; successivamente è pervenuta lettera raccomandata datata 26/01/2011, contenente il ricorso in primo e originale testo. Questo Organo di Giustizia Sportiva, in regime di autotutela decisionale, non può non riconoscere rituale la tempestiva produzione del predetto ricorso e, pertanto, annulla la propria precedente decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale 294 C.D.T. 24 dell’01 Febbraio 2011. Pertanto, esaminato nel merito l’atto di opposizione, letti i motivi che lo sostengono, esaminati gli atti di gara, osserva: quanto sostenuto dalla ricorrente in ordine all’arbitro ed alla sua autovettura, e del comportamento dei propri sostenitori, non è esimente delle responsabilità statuite a carico della stessa ricorrente; la società risponde anche oggettivamente del comportamento posto in essere dai propri sostenitori; il calciatore Modica Giorgio si è reso responsabile di grave atto offensivo ed aggressivo in danno del Direttore di Gara, così come anche il calciatore Coppa Giovanni per quanto dallo stesso posto in essere; alla luce delle superiori osservazioni, tenuto conto dell’incidenza, effettive conseguenze nascenti dalla condotta dei sostenitori e tesserati dell’odierna ricorrente, DELIBERA Di determinare in €.300,00 (trecento) l’ammenda a carico della società A.S.D. Pozzallo Calcio a 5; di determinare al 30/09/2011 la squalifica a tutti gli effetti a carico del calciatore Modica Giorgio (A.S.D. Pozzallo Calcio a 5); di confermare la squalifica statuita in 1° grado a carico del calciatore Coppa Giovanni (A.S.D. Pozzallo Calcio a 5). Per l’effetto, non si addebita tassa.
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