COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.305 del 08/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Città di Terrasini (Pa) avverso squalifiche dei calciatori Zelanda Riccardo (5 gare), Biundo Alessandro, Manzella Piergiorgio, Purpura Andrea (3 gare) – gara campionato Giovanissimi Regionali/A: Città di Terrasini/Mazara Calcio del 23/01/2011 – Comunicato Ufficiale 287 SGS del 28/01/2011 Procedimento 178/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.305 del 08/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Città di Terrasini (Pa) avverso squalifiche dei calciatori Zelanda Riccardo (5 gare), Biundo Alessandro, Manzella Piergiorgio, Purpura Andrea (3 gare) – gara campionato Giovanissimi Regionali/A: Città di Terrasini/Mazara Calcio del 23/01/2011 – Comunicato Ufficiale 287 SGS del 28/01/2011 Procedimento 178/A Avverso le superiori sanzioni ricorre la società interessata ritenendole sproporzionate in relazione ai fatti accaduti. La A.S.D. Città di Terrasini riferisce in appello una propria versione dei fatti contestati, chiede pertanto una riforma “in melius” dei provvedimenti sanzionatori in argomento, chiede di potere presenziare alla udienza dibattimentale nel corso della quale sarebbe stato trattato il provvedimento impugnato. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, osserva: si prende atto dei motivi di difesa contenuti nel ricorso e ribaditi dal rappresentante della società nel corso della udienza dibattimentale dell’08/02/2011; si considera che le infrazioni contestate sono certamente avvenute così come riferito nel proprio referto dall’arbitro il quale, per consolidata norma, gode di fede privilegiata; si rileva anche, tuttavia, che i fatti accaduti mai hanno minato l’integrità fisica dell’Ufficiale di gara, e che, inoltre, il comportamento del calciatore Purpura Andrea è stato di lieve entità. Ciò posto, si decide come in dispositivo. DELIBERA Di squalificare per quattro gare il calciatore Zelanda Riccardo, di confermare la squalifica per tre gare dei calciatori Manzella Piergiorgio e Biundo Alessandro, di squalificare per due gare il calciatore Purpura Andrea (tutti tesserati per la A.S.D. Città di Terrasini). Per l’effetto, non si addebita tassa.
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