COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.305 del 08/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD Flora Calcio (SR) – avverso squalifica calciatore Alfonso Salvatore per 2 gare e inibizione Signorile Michele fino al 15/04/2011 – Gare Campionato Giovanissimi Regionali girone H: Siracusa/Flora Calcio del 21/11/2011 e Pro Rosolini/Flora Calcio del 22/01/2011- Comunicato Ufficiale n.186 SGS del 25/11/2011 e Comunicato Ufficiale n.287 SGS del 28/01/2011 Procedimento 188/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.305 del 08/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD Flora Calcio (SR) – avverso squalifica calciatore Alfonso Salvatore per 2 gare e inibizione Signorile Michele fino al 15/04/2011 – Gare Campionato Giovanissimi Regionali girone H: Siracusa/Flora Calcio del 21/11/2011 e Pro Rosolini/Flora Calcio del 22/01/2011- Comunicato Ufficiale n.186 SGS del 25/11/2011 e Comunicato Ufficiale n.287 SGS del 28/01/2011 Procedimento 188/A Avverso i provvedimenti riportati in epigrafe ha presentato appello L’ASD Flora Calcio tendente alla riforma degli stessi. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti, rileva l’inammissibilità del ricorso per i seguenti motivi: non è impugnabile la squalifica per due gare del calciatore Alfonso Salvatore ai sensi dell’articolo 45 comma 3 lettera a) del C.G.S.; per quanto al dirigente Signorile Michele, si evidenzia che ai sensi dell’articolo 46 comma 4 del C.G.S. i ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione Disciplinare Territoriale entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. P.Q.M. DELIBERA Di respingere per inammissibilità il ricorso inoltrato dalla ASD Flora Calcio, con preclusione di esame di merito, disponendo l’addebito della tassa reclamo pari a €. 62,00=
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