COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.319 del 15/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.P.D. Ciaculli Croceverde (PA) avverso squalifica per 3 gare dei calciatori Aversa Samuele, Calatabiano Giuseppe, Ciminna Valerio, Costa Donato, Costa Vincenzo, De Caro Luciano, Di Martino Davide, Gagliano Gaetano, Librizzi Riccardo, Manfrè Pietro – Gara Calcio a 5 C2 gir. A: Gazzara ClubTerrasini-Ciaculli Croceverde C/5 del 29/01/2011 Comunicato Ufficiale 295/LND C/5 39 del 02/02/2011 Procedimento 193/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.319 del 15/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.P.D. Ciaculli Croceverde (PA) avverso squalifica per 3 gare dei calciatori Aversa Samuele, Calatabiano Giuseppe, Ciminna Valerio, Costa Donato, Costa Vincenzo, De Caro Luciano, Di Martino Davide, Gagliano Gaetano, Librizzi Riccardo, Manfrè Pietro - Gara Calcio a 5 C2 gir. A: Gazzara ClubTerrasini-Ciaculli Croceverde C/5 del 29/01/2011 Comunicato Ufficiale 295/LND C/5 39 del 02/02/2011 Procedimento 193/A Avverso i provvedimenti a margine riportati ha presentato appello la società A.P.D. Ciaculli Croceverde richiedendo la riforma degli stessi perché ritenuti eccessivi rispetto alla effettiva gravità del fatto contestato. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, osserva: l’allegato al referto arbitrale riporta in maniera chiara ed inequivoca che tutti i calciatori delle 2 squadre, compreso i componenti delle panchine, diedero luogo ad una rissa violentissima con pugni, calci, spintoni e violenti lanci di bottiglie piene d’acqua; acclarato che l’art. 35 comma 1.1 del codice di giustizia sportiva riconosce ai rapporti arbitrali ed eventuali supplementi la piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; ritenuto che il Giudice Sportivo Territoriale di 1° esame ha giustamente rubricato e sanzionato le violente condotte poste in essere dai tesserati di cui all’odierno appello, i quali, rispetto ai calciatori responsabili inizialmente della maxi rissa, sono stati sanzionati in misura minore; atteso che le doglianze della società ricorrente non possono trovare ingresso nell’odierno appello; questo Organo Giudicante ritiene di non riformare i provvedimenti impugnati per i motivi sopra esposti. P.Q.M. DELIBERA Di respingere l’appello della società A.P.D. Ciaculli Croceverde C/5 confermando quanto statuito dal Giudice Sportivo di 1° grado e, conseguentemente, addebitando la dovuta tassa reclamo, non versata, pari a €. 130,00=
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