COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.328 del 22/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Ciappazzi (ME) avverso squalifica per 5 gare calciatore Mandanici Antonino; inibizione dirigente Salamone Francesco fino al 15/05/2011; ammenda € 300,00 – Gara Campionato Eccellenza/B: Ciappazzi-Vigor Vespri Sicilia del 05/02/2011 – C.U. 307/LND del 10/02/2011 Procedimento 196/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.328 del 22/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Ciappazzi (ME) avverso squalifica per 5 gare calciatore Mandanici Antonino; inibizione dirigente Salamone Francesco fino al 15/05/2011; ammenda € 300,00 - Gara Campionato Eccellenza/B: Ciappazzi-Vigor Vespri Sicilia del 05/02/2011 - C.U. 307/LND del 10/02/2011 Procedimento 196/A Ricorre ritualmente l’A.S.D. Ciappazzi avverso i provvedimenti riportati in epigrafe. Dopo una propria farraginosa descrizione dei fatti a discolpa dei tesserati sanzionati, e dopo avere contestato quanto riferito dall’arbitro nel proprio rapporto, chiede la revoca o, in subordine, la riduzione dei provvedimenti impugnati nonché l’annullamento dell’ammenda. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, osserva: i rapporti dell’arbitro, e di uno dei suoi assistenti, descrivono chiaramente e senza ombra di dubbio alcuno la condotta violenta del calciatore Mandanici Antonino che, con calci e pugni, aggredisce un calciatore avversario; traspare, altrettanto chiara, la violenza perpetrata dal dirigente Salamone Francesco, che, individuato dalla propria società quale persona addetta al servizio d’ordine, quantunque inibito, contravviene a questo importante e delicato servizio, colpendo con un calcio un calciatore della squadra avversaria dopo averlo minacciosamente spintonato; infine, nei tre rapporti dell’arbitro e dei due assistenti, viene descritta la condotta rissosa, aggressiva e intemperante della tifoseria della società ricorrente. La Commissione Disciplinare Territoriale, alla luce delle risultanze degli atti, deduce che non è dato conoscere le reali motivazioni che hanno indotto il tesserato Mandanici Antonino a porre in essere la sua censurata condotta. Verosimilmente può ipotizzarsi il verificarsi di un contesto litigioso e rissoso tra il Mandanici e l’avversario. Ciò non giustifica l’operato posto in essere, ma induce ad una riflessione sulle cause dell’accadimento in esame. P.Q.M. DELIBERA Di determinare in quattro gare la squalifica a carico del calciatore Mandanici Antonino (A.S.D. Ciappazzi); di confermare inoltre tutto quanto statuito dal Giudice di primo esame. Per l’effetto, senza addebito di tassa reclamo.
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