COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.328 del 22/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Scoglitti Soccer (CT) – avverso squalifica calciatore Cirnigliaro Domenico fino al 05/02/2016, calciatore di Modica Massimo fino al 05/02/2016 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.G.C.I., calciatore Bonifazio Davide per 5 gare; calciatori Micieli Giovanni, Migliore Giovan Battista e Trama Simone per 3 gare; Ammenda €. 200,00 – Gara Campionato Prima categoria/G: NetinaCalcio/Scoglitti Soccer del 05/02/2011- Comunicato Ufficiale N. 307 LND del 10/02/2011 Procedimento 202/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.328 del 22/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Scoglitti Soccer (CT) – avverso squalifica calciatore Cirnigliaro Domenico fino al 05/02/2016, calciatore di Modica Massimo fino al 05/02/2016 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.G.C.I., calciatore Bonifazio Davide per 5 gare; calciatori Micieli Giovanni, Migliore Giovan Battista e Trama Simone per 3 gare; Ammenda €. 200,00 - Gara Campionato Prima categoria/G: NetinaCalcio/Scoglitti Soccer del 05/02/2011- Comunicato Ufficiale N. 307 LND del 10/02/2011 Procedimento 202/A Contro il provvedimento del Giudice Sportivo, indicato in epigrafe, propone appello la società ASD Scoglitti Soccer perché, ritiene la ricorrente, appare evidente che il rapporto del direttore di gara è il frutto del suo stato confusionale derivato dal clima che si era creato sia nel corso della gara, che al termine della stessa. Sostiene inoltre, la ricorrente, che la ricostruzione dei fatti, così diversa dalla realtà, appare più una punizione per la squadra per la condotta aggressiva di un solo giocatore, Di Modica Massimo. Pertanto chiede l’accoglimento del ricorso e in subordine una congrua riduzione. La Commissione Disciplinare Territoriale letti i motivi del ricorso ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva: il contegno gravemente violento, aggressivo e minaccioso non è ipotizzabile che avvenisse proprio in un contesto sportivo. Le argomentazioni sostenute a difesa, rappresentate nell’atto di opposizione, non trovano alcun riscontro, come richiesto dall’odierna ricorrente, non ravvedendosi motivazione alcuna da parte della società Netina Calcio, vincitrice dell’incontro. L’Arbitro indica nel suo rapporto di gara precisa individuazione soggettiva, e con particolare descrizione degli addebiti, le singole condotte poste in essere da parte dei tesserati individuati senza possibilità di postulazione di dubbio alcuno Il Giudice Sportivo ha correttamente e giustamente sanzionato tutti gli addebiti contestati. P.Q.M. DELIBERA Di rigettare il ricorso come sopra proposto e di confermare tutto quanto statuito dal Giudice di primo esame nei confronti dei tesserati della società Scoglitti e, per l’effetto, di addebitare la relativa tassa pari a €. 130,00=
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