COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.340 del 01/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Pol. Avvenire (Tp) – Avverso squalifica allenatore Grammatico Salvatore fino al 31 dicembre 2014 – Gara 2^ categoria girone A: Juvenilia – Avvenire del 30 gennaio 2011 – Comunicato Ufficiale 296 LND del 03 febbraio 2011 Procedimento 187/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.340 del 01/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Pol. Avvenire (Tp) – Avverso squalifica allenatore Grammatico Salvatore fino al 31 dicembre 2014 - Gara 2^ categoria girone A: Juvenilia – Avvenire del 30 gennaio 2011 - Comunicato Ufficiale 296 LND del 03 febbraio 2011 Procedimento 187/A Ricorre ritualmente la società A.S.D. Pol. Avvenire contro il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale perché sostiene che il Grammatico Salvatore è intervenuto al momento di una contestata rete in favore della Juvenilia, che con la stessa pareggiava le sorti dell’incontro, per sedare gli animi, per evitare la colluttazione tra i calciatori e per difendere l’Arbitro dalle vibranti proteste dei diversi atleti in campo. Sostiene inoltre la ricorrente che il Grammatico Salvatore è incorso in un contatto fortuito con l’Arbitro nel tentativo di frapporsi fra lo stesso e il capitano della propria squadra. La società A.S.D. Pol. Avvenire, pertanto, chiede l’accoglimento del ricorso annullando conseguentemente la squalifica dell’allenatore Grammatico Salvatore o, in subordine, riducendo la squalifica in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. La Commissione Disciplinare Territoriale, letti i motivi del ricorso, esaminati gli atti ufficiali di gara e sentito il procuratore della società all’udienza dibattimentale del 22/02/2011 il quale si riportava a quanto dedotto nei motivi del ricorso insistendo sulla buona fede del proprio assistito, osserva: la condotta posta in essere dal Grammatico Salvatore è certamente grave e censurabile; quanto scritto dalla ricorrente nelle proprie memorie di difesa non trova riscontro su quanto scritto e riportato in maniera chiara e puntuale dal Direttore di gara nel referto; l’Arbitro descrive senza alcun dubbio quanto accaduto precisando inequivocabilmente che il comportamento del Grammatico Salvatore è stato oltre che offensivo anche violento: Infatti lo stesso si è reso responsabile di consumata violenza in danno dell’Arbitro per averlo colpito con un violento calcio alla gamba. Detto episodio costringeva il Direttore di Gara a sospendere la partita per alcuni minuti per riprendersi dall’incidente, subito aiutato anche dai sanitari della società Juvenilia. L’episodio sopra descritto pare pertanto non meritevole di riforma alcuna come richiesto dalla odierna ricorrente, tenuto conto anche dell’elemento aggravante da addebitare al Grammatico Salvatore rivestendo lo stesso la qualifica di allenatore. P.Q.M. DELIBERA Di respingere l’appello come sopra proposto e di confermare il giudicato di primo esame incamerando, per l’effetto, la tassa reclamo pari a €. 130,00=
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