COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.340 del 01/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Nuccio Fasanò – avverso decisioni Giudice Sportivo – Gara 2^ cat./C Aurora Rossa/Nuccio Fasanò del 06/02/2011 – Comunicato Ufficiale 307 LND del 10/02/2011 Procedimento 197/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.340 del 01/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Nuccio Fasanò – avverso decisioni Giudice Sportivo – Gara 2^ cat./C Aurora Rossa/Nuccio Fasanò del 06/02/2011 – Comunicato Ufficiale 307 LND del 10/02/2011 Procedimento 197/A Ricorre la società interessata sostenendo, a propria difesa, che la mancata prosecuzione della gara di che trattasi va imputata alla condotta di gioco, particolarmente fallosa con interventi che causavano danni e contusioni, posta in essere dalla squadra avversaria, e che determinavano la fuoriuscita dal campo di un numero di propri calciatori tanto da trovarsi con un numero di calciatori inferiore al minimo prescritto. Chiede che la mancata conclusione della gara non venga rubricata come volontario abbandono alla prosecuzione della gara stessa, da parte della odierna ricorrente, con la conseguente statuizione della responsabilità, per quanto verificatosi ed oggi oggetto dell’atto di opposizione in esame, a carico della società controparte. La Commissione Disciplinare Territoriale, in merito osserva: le risultanze degli atti processuali non si prestano a nessuna possibilità di riscontro in ordine a quanto sostenuto, nell’atto di opposizione, dalla ricorrente; le relative argomentazioni addotte in proposito, non forniscono alcuna giustificazione in difesa di quanto statuito, a carico, in sede di 1° grado di giudizio; l’Arbitro già nel suo rapporto di gara indica e riferisce, in maniera in equivoca, il verificarsi degli episodi contestati, sia sotto l’aspetto soggettivo che oggettivo. Questo Organo di Giustizia, ritenendo opportuno acquisire maggiori elementi di giudizio, ha sentito l’Arbitro della gara, acquisendo agli atti la dichiarazione suppletiva dallo stesso rilasciata. Alla luce dei curati accertamenti e relative risultanze, sono stati acquisiti elementi probatori che permettono di formulare l’ipotesi, senza postulazione di dubbio alcuno, che la mancata regolare prosecuzione e conclusione della gara va addebitata all’odierna ricorrente, attraverso la condotta gravemente scorretta ed antisportiva posta in essere dal Dirigente Sig. Di Ganci Giuseppe. Per opportuna conoscenza si annota che l’Arbitro, tra l’altro, riferisce che “all’interno del terreno di gioco non si sono verificate risse né scontri personali tra i calciatori, , e che il comportamento di entrambe le tifoserie è stato del tutto pacifico e tranquillo”. Ciò posto, alla luce di quanto sopra osservato, DELIBERA Di respingere l’appello come sopra proposto, confermando quanto deliberato dal Giudice Sportivo di 1° esame. Per l’effetto, si dispone l’addebito della dovuta tassa reclamo, pari a €.130,00=
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