COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.340 del 01/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale F.C.D. Massiminiana Calcio (Ct) – avverso squalifica allenatore Giustolisi Agatino fino al 30 giugno 2013 Gara Coppa Trinacria: Aci Bonaccorsi – Massiminiana del 16 febbraio 2011 Comunicato Ufficiale 324 LND del 18 febbraio 2011 Procedimento 207/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.340 del 01/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale F.C.D. Massiminiana Calcio (Ct) – avverso squalifica allenatore Giustolisi Agatino fino al 30 giugno 2013 Gara Coppa Trinacria: Aci Bonaccorsi – Massiminiana del 16 febbraio 2011 Comunicato Ufficiale 324 LND del 18 febbraio 2011 Procedimento 207/A La società F.C.D. Massiminiana Calcio ha presentato rituale appello avverso il provvedimento riportato in epigrafe. Sostiene la ricorrente che l ‘Arbitro è incorso in errore nell’individuazione del tesserato che a fine gara ha dato origine all’atto di violenza nei suoi confronti e ne indica il soggetto reo dell’irresponsabile atto nel calciatore Pappalardo Sebastiano, già sostituito al 31° del primo tempo per infortunio. Chiede, pertanto, l’annullamento della squalifica irrogata in prime cure, per evidente scambio di persona. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, osserva: dalla lettura del rapporto arbitrale si rileva in modo chiaro ed inequivocabile che a fine gara, mentre l’Arbitro si apprestava a rientrare nel suo spogliatoio, veniva colpito con un calcio alla gamba che gli procurava un leggero dolore, sferratogli dall’allenatore della società ricorrente Giustolisi Agatino che gli profferiva anche parole offensive; ritenuto che il referto del Direttore di gara non dà alcun adito a qualsivoglia minimo dubbio sulla identificazione del Giustolisi Agatino, che in aggiunta al deprecabile gesto, è riconosciuto dall’epiteto offensivo rivolto all’Arbitro. Acclarato l’articolo 35 comma 1) punto 1) del Codice di Giustizia Sportiva che riconosce piena prova ai rapporti arbitrali circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; confermato che il fatto contestato esiste ed è stato posto in essere dall’allenatore Giustolisi Agatino per i motivi su esposti, questa Decidente non ritiene di riformare il provvedimento impugnato dalla società ricorrente. Si annota altresì che l’odierna ricorrente ha obbligo di dimostrare l’eventuale scambio di persona indicando l’autore del fatto incriminato, non limitandosi a segnalarlo nell’atto di opposizione, ma attraverso forme e mezzi previsti dal regolamento federale. P.Q.M. DELIBERA Di respingere l’appello della società F.C.D. Massiminiana e di addebitare la dovuta tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00
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