COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.340 del 01/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale G.S.D. Enna Calcio (En) – avverso squalifica calciatore Alessandro Anzalone ( al 30/3/2011) Gara Juniores Provinciali: Enna – Leonfortese del 16 febbraio 2011 – Comunicato Ufficiale 43 Enna del 21 febbraio 2011 Procedimento 30/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.340 del 01/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale G.S.D. Enna Calcio (En) – avverso squalifica calciatore Alessandro Anzalone ( al 30/3/2011) Gara Juniores Provinciali: Enna – Leonfortese del 16 febbraio 2011 – Comunicato Ufficiale 43 Enna del 21 febbraio 2011 Procedimento 30/B Propone rituale appello la società G.S.D. Enna Calcio in ordine alla sanzione inflitta al calciatore in epigrafe per le scorrettezze descritte nel referto arbitrale. La società appellante chiede l’annullamento del provvedimento impugnato o, in subordine, la sua riduzione per riportare la squalifica all’effettiva gravità dei fatti contestati. Sostiene la ricorrente, nelle proprie difese che pur essendoci state reciproche scorrettezze tra i calciatori, queste non sono state volontarie, mentre le invettive nei confronti dell’Arbitro non corrispondono al vero perché le imprecazioni erano dirette a sé stesso. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti di gara, ritiene che la condotta scorretta è palese e non si presta ad alcuna censura e che le invettive verso l’Arbitro sono indicate in maniera chiara ed in equivoca. P.Q.M. DELIBERA Di rigettare l’appello come sopra proposto dalla società G.S.D. Enna Calcio e, per l’effetto, di addebitare la dovuta tassa reclamo, non versata, pari a €.130,00=
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