COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.340 del 01/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.N.S.P.I. Dott. P. Macaione (Me) – avverso squalifiche dei calciatori D’Onofrio Gianluca (al 10/05/2011), Lupinello Francesco Paolo (al 10/02/2014), Ferrarolo Giuseppe (al 10/02/2012), Cusimano Umberto e Mangano Daniele (al 10/08/2011), Alfieri Salvatore (sei gare), Maimone Giovanni (tre gare) – Gara 3^ categoria: Rosmarino/A.N.S.P.I. Dott. P. Macaione del 06/02/2011 – Comunicato Ufficiale 48 Barcellona P.G. del 10/02/2011 Procedimento 48/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.340 del 01/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.N.S.P.I. Dott. P. Macaione (Me) – avverso squalifiche dei calciatori D’Onofrio Gianluca (al 10/05/2011), Lupinello Francesco Paolo (al 10/02/2014), Ferrarolo Giuseppe (al 10/02/2012), Cusimano Umberto e Mangano Daniele (al 10/08/2011), Alfieri Salvatore (sei gare), Maimone Giovanni (tre gare) – Gara 3^ categoria: Rosmarino/A.N.S.P.I. Dott. P. Macaione del 06/02/2011 – Comunicato Ufficiale 48 Barcellona P.G. del 10/02/2011 Procedimento 48/B Propone rituale appello la società A.N.S.P.I. Dott. P. Macaione in ordine alle squalifiche in epigrafe, perché ritenute eccessive in relazione ai fatti contestati. Sostiene la ricorrente che l’Arbitro ha travisato i comportamenti dei soggetti interessati a causa della confusione creata in campo dalle moltissime persone indebitamente entrate nel terreno di giuoco. La società, intervenuta all’udienza dibattimentale dell’01/03/2011, ha ribadito quanto già esposto nel ricorso. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali ed il referto dell’Arbitro da cui si ricava quanto accaduto sul terreno di giuoco, osserva che non si è verificata alcuna conseguenza fisica in danno dell’Arbitro e ritiene di commisurare le sanzioni come da dispositivo anche in relazione alla giovane età dei calciatori Alfieri e Lupinello per i quali si auspica che per l’avvenire sappiano prendere piena coscienza degli obblighi regolamentari previsti dalle Norme Federali. P.Q.M. DELIBERA Di Confermare le sanzioni a carico dei calciatori D’Onofrio Gianluca, Ferrarolo Giuseppe, Cusimano Umberto, Mangano Daniele, Maimone Giovanni; di determinare in quattro gare la squalifica del calciatore Alfieri salvatore; di squalificare sino al 31/12/2012 il calciatore Lupinello Francesco Paolo. Per l’effetto, senza addebito di tassa reclamo.
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