COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.354 del 08/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Cianciana 2000 (Ag) avverso squalifica del calciatore Ceroni Fabio per tre gare – Gara Campionato Promozione/A: Prizzi/Cianciana del 20/01/2011 – Comunicato Ufficiale 332 LND del 24/02/2011 Procedimento 220/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.354 del 08/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Cianciana 2000 (Ag) avverso squalifica del calciatore Ceroni Fabio per tre gare – Gara Campionato Promozione/A: Prizzi/Cianciana del 20/01/2011 – Comunicato Ufficiale 332 LND del 24/02/2011 Procedimento 220/A L’arbitro della gara a margine riferisce nel suo rapporto che, a fine gara, il calciatore Ceroni Fabio della società A.S.D. Cianciana 2000 assumeva condotta offensiva e di proteste nei suoi confronti e dei suoi collaboratori. Il Giudice Sportivo di primo grado, con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale 332 LND del 24/02/2011, squalificava il suddetto calciatore per tre gare con la seguente motivazione: “per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti di Ufficiali di Gara alla fine della stessa”. Avverso la suddetta squalifica ha presentato appello la società A.S.D. Cianciana 2000. La ricorrente, nell’esaltare le doti di educazione, di lealtà e comportamentali che hanno contraddistinto in passato la condotta del proprio tesserato, e criticando l’atteggiamento assunto dallo stesso a fine partita nei confronti degli Ufficiali di Gara, chiede la riduzione della squalifica. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi di appello, osserva: invero, dalla lettura del referto arbitrale, si evince il contegno non regolamentare tenuto dal Ceroni Fabio a fine gara, nei confronti dell’arbitro e dei suoi collaboratori. Acclarato che tale condotta va censurata, ma che si limitò a sole frasi offensive ed irriguardose non reiterate; ritenuto, alla luce di quanto sopra, che il provvedimento impugnato dalla ricorrente può essere riformato “in melius”; P.Q.M. DELIBERA Di determinare in due gare la squalifica del calciatore Ceroni Fabio (A.S.D. Cianciana 2000) e, per l’effetto, senza addebito di tassa reclamo.
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