COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.354 del 08/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Rodì Milici (Me) avverso squalifica per quattro gare del calciatore Calderone Roberto – Gara 1^ Cat./C: Aluntina/A.S.D. Rodì Milici del 20/02/2011 – Comunicato Ufficiale 332 LND del 24/02/2011 Procedimento 225/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.354 del 08/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Rodì Milici (Me) avverso squalifica per quattro gare del calciatore Calderone Roberto - Gara 1^ Cat./C: Aluntina/A.S.D. Rodì Milici del 20/02/2011 – Comunicato Ufficiale 332 LND del 24/02/2011 Procedimento 225/A Avverso il superiore provvedimento del Giudice di primo esame ricorre la società A.S.D. Rodì Milici ritenendo eccessiva la squalifica determinata a carico del calciatore Calderone Roberto. Chiede pertanto la società appellante la riduzione della sanzione impugnata. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara osserva che la descrizione dei fatti contestati resa dall’arbitro nel proprio referto , che gode di fede privilegiata come sancito dall’art.35 comma 1.1 del C.G.S., denunzia un comportamento del calciatore Calderone Roberto assolutamente deprecabile ed inqualificabile. L’avere pronunciato ad alta voce una inqualificabile bestemmia ed avere volgarmente offeso e verbalmente minacciato l’Arbitro, ritardando l’uscita dal campo dopo il provvedimento di espulsione a suo carico, è stato un comportamento assolutamente riprovevole e biasimevole. E’ incontestabile, per norma regolamentare, che il fatto sia avvenuto nei tempi e nei modi denunciati dall’Arbitro nel proprio referto, ed il censurabile episodio non è, a giudizio di questa Decidente, meritevole di alcuna riduzione della sanzione correttamente rubricata e determinata dal Giudice di primo esame. P.Q.M. DELIBERA Di rigettare l’appello come sopra proposto dalla società A.S.D. Rodì Milici, confermando la squalifica per quattro gare del calciatore Calderone Roberto (A.S.D. Rodì Milici) e, per l’effetto, di addebitare la dovuta tassa reclamo, non versata, pari a €.130,00=
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