COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.354 del 08/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Polisportiva CEI A.S.D.C. (Pa) avverso squalifica calciatore Randazzo Vincenzo fino al 30/09/2011 – Gara Campionato Allievi Regionale /B: Borgo Nuovo/CEI del 27/02/2011 – Comunicato Ufficiale 345 SGS del 03/03/20111 Procedimento 228/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.354 del 08/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Polisportiva CEI A.S.D.C. (Pa) avverso squalifica calciatore Randazzo Vincenzo fino al 30/09/2011 – Gara Campionato Allievi Regionale /B: Borgo Nuovo/CEI del 27/02/2011 - Comunicato Ufficiale 345 SGS del 03/03/20111 Procedimento 228/A IL Giudice sportivo squalificava il calciatore Randazzo Vincenzo con la seguente motivazione “ A fine gara assumeva un contegno offensivo nei confronti dell’arbitro che dopo la notifica del provvedimento disciplinare dell’ espulsione, spingeva il direttore di gara. Lo stesso assumeva, nei confronti di calciatori avversari contegno violento, tentava, altresì all’uscita del recinto di giuoco, di aggredire nuovamente l’arbitro non riuscendoci grazie all’intervento dei terzi”. Contro il provvedimento propone appello la società Polisportiva CEI ASDC la quale lo ritiene sproporzionato rispetto a quanto accaduto e ne chiede una riduzione. La Commissione Disciplinare Territoriale, letti i motivi del ricorso ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva che il comportamento tenuto dal giovane calciatore Randazzo Vincenzo è certamente da censurare. Il Direttore di gara descrive in maniera chiara quanto accaduto non lasciando alcun dubbio che la condotta posta in essere dal calciatore “de quo” è contraria a qualsiasi norma comportamentale. Quanto sanzionato dal giudice di primo esame è equo e non meritevole di alcuna riduzione. P.Q.M. DELIBERA Di respingere l’appello come sopra proposto e per l’effetto di addebitare la relativa tassa reclamo di € 130,00 non versata.
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