COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.354 del 08/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Mussomeli avverso squalifica sino al 31/12/2011 del calciatore Capodici Davide – Gara 2^ categoria/B: Mussomeli/Contessa Entellina del 20/02/2011 – Comunicato Ufficiale 332 LND del 24/02/2011 Procedimento 229/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.354 del 08/03/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S.D. Mussomeli avverso squalifica sino al 31/12/2011 del calciatore Capodici Davide – Gara 2^ categoria/B: Mussomeli/Contessa Entellina del 20/02/2011 – Comunicato Ufficiale 332 LND del 24/02/2011
Procedimento 229/A
La società A.S.D. Mussomeli propone rituale appello avverso il superiore provvedimento, ritenendola sproporzionata in relazione al fatto contestato, e ne richiede una congrua riduzione.
La Commissione Disciplinare Territoriale, letti i motivi del ricorso ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva:
il gesto inconsulto posto in essere dal calciatore interessato è assoggettabile a formale censura stante il suo contenuto antisportivo, non regolamentare, lesivo della dignità altrui.
Va però osservato che il fatto è inquadrato in un contesto di puro tentativo senza che la censurata condotta abbia avuto contenuto e conseguenti danni fisici. Pure se legittimamente assoggettabile a provvedimento disciplinare, lo stesso si quantifica come in dispositivo.
P.Q.M.
DELIBERA
Di determinare sino al 31/10/2011 la squalifica a carico del calciatore Capodici Davide (A.S.D. Mussomeli) e, per l’effetto, senza addebito di tassa.
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