COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.367 del 15/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Piano d’Api C/5 (Ct) avverso decisioni del Giudice di primo esame – gara campionato C/5 serie C2/C: A.S.D. Piano d’Api C/5/Dacca 2000 Aci S.Antonio del 19/02/2011 – Comunicato Ufficiale 331 C5 del 24/02/2011 Procedimento 230/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.367 del 15/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Piano d’Api C/5 (Ct) avverso decisioni del Giudice di primo esame – gara campionato C/5 serie C2/C: A.S.D. Piano d’Api C/5/Dacca 2000 Aci S.Antonio del 19/02/2011 – Comunicato Ufficiale 331 C5 del 24/02/2011 Procedimento 230/A Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti di gara ufficiali, rilevato che l’Arbitro sospendeva la gara in epigrafe indicata al 20’ del II° tempo a seguito del verificarsi di una rissa sul campo che vedeva la partecipazione di tutti i calciatori delle due squadre, compresi quelli presenti nelle panchine, nonché di alcuni sostenitori, non identificati, indebitamente penetrati all’interno del campo di giuoco, assegnava ad entrambe le società la sanzione di perdita sportiva della gara con il risultato di 0-6 e l’ammenda di €.200,00, nonché la ulteriore ammenda di €.150,00 per avere i sostenitori delle società dato luogo a rissa con sostenitori e tesserati avversari (Comunicato Ufficiale 331 C5 del 24/02/2011). Si oppone a tale decisione la società A.S.D. Piano d’Api C/5 sostenendo che i propri calciatori erano stati costantemente provocati dagli avversari e che si erano, infine, solo difesi dalle ripetute aggressioni subite. A sostegno della propria tesi di difesa, la ricorrente evidenzia come la propria squadra si trovasse sul punteggio di 5-1 in proprio favore e che, pertanto, non aveva alcun interesse a provocare una rissa o contestare l’operato degli Ufficiali di Gara. Chiede pertanto, la A.S.D. Piano d’Api C/5 di annullare le decisioni assunte dal Giudice Sportivo confermando il risultato conseguito sul campo. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, ascoltate le difese che la società ricorrente ha ribadito in corso di udienza dibattimentale del 15/03/2011, osserva: la tesi di difesa della società A.S.D. Piano d’Api C/5 non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara dal momento che l’Arbitro, che per consolidata giurisprudenza gode di fede privilegiata, espone in maniera chiara e precisa come abbiano partecipato alla rissa generatasi sul campo di giuoco tutti i calciatori di entrambe le squadre, senza addossare ad una o all’altra le responsabilità di avere dato inizio alla stessa con specifiche e reiterate aggressioni; i fatti accaduti sono stati gravi e sono pertanto avvenuti come indicato dall’Arbitro nel proprio referto; le responsabilità di quanto ingiustificatamente accaduto deve essere conseguentemente addebitato a carico di entrambe le società che, per questo, sono state adeguatamente ed equamente sanzionate dal Giudice di primo esame. P.Q.M. DELIBERA Di respingere l’appello come sopra proposto dalla A.S.D. Piano d’Api C/5 e, per l’effetto, di addebitare la dovuta tassa reclamo, non versata, pari a €.130,00=
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