COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.367 del 15/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Casteltermini (Ag) avverso punizione sportiva di perdita della gara per 0-3; squalifica per tre gare dei calciatori Ciminna Calogero, Narcisi Rosario, Riccioli Gaetano, Russotto Vincenzo – gara campionato 1^ categoria: Sommatino/Casteltermini del 27/02/2011 – Comunicato Ufficiale 344 LND del 03/03/2011 Procedimento 237/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.367 del 15/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Casteltermini (Ag) avverso punizione sportiva di perdita della gara per 0-3; squalifica per tre gare dei calciatori Ciminna Calogero, Narcisi Rosario, Riccioli Gaetano, Russotto Vincenzo - gara campionato 1^ categoria: Sommatino/Casteltermini del 27/02/2011 – Comunicato Ufficiale 344 LND del 03/03/2011 Procedimento 237/A Al 38’ del secondo tempo il calciatore Montebello Stefano, della società Sommatino, avviandosi verso gli spogliatoi dopo essere stato espulso, colpiva con un pugno il calciatore Ciminna Calogero della società A.S.D. Casteltermini. Ciò comportava la reazione dei compagni di squadra del Ciminna accorsi in sua difesa nell’intento di aggredire il suddetto Montebello Stefano che, raggiunto, veniva colpito a sua volta con calci. A questo punto si scatenava una rissa generale alla quale prendevano parte quasi tutti i componenti delle due squadre compresi gli occupanti le panchine. L’arbitro, resosi conto della pericolosità, avendo anche osservato che i cancelli di ingresso erano stati aperti, sicché anche i tifosi avrebbero potuto invadere il terreno di giuoco, sospendeva la gara definitivamente ritenendo anche in pericolo la propria incolumità. Il Giudice sportivo Territoriale, con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale 344 LND del 03/03/2011, comminava ad entrambe le società la punizione sportiva di perdita della gara per 0-3, l’ammenda di €.200,00 alla società ricorrente, nonché la squalifica ai calciatori riportati in epigrafe. Avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, ha presentato appello la società A.S.D. Casteltermini non ritenendosi responsabile né della rissa che causò la sospensione della gara, né della apertura dei cancelli. La stessa, dopo una farraginosa difesa durante la quale avanza critiche all’operato dell’arbitro, chiede l’annullamento dei provvedimenti riportati a margine. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi di appello, osserva: i fatti descritti in narrativa sono riportati in maniera chiara ed inequivocabile nel referto dell’arbitro che, come sancito dall’art. 35 comma 1.1 C.G.S., gode di fede privilegiata; la censurabile ed irresponsabile condotta dei tesserati della società ricorrente che, a difesa del proprio compagno, diedero origine alla rissa generale frutto di un contegno aggressivo e violento, emerge altrettanto chiara dalla lettura del rapporto arbitrale; l’arbitro fra i tanti, dei quali alcuni avevano tolto la maglietta, individua i quattro calciatori, anch’essi oggetto dell’odierno appello, che colpivano con “pugni, calci e spintoni” altri calciatori avversari; acclarata, pertanto, la responsabilità della società appellante insieme a quella della società controparte la cui censurabile condotta fu la causa della sospensione della gara; ritenuta non responsabile della apertura dei cancelli la società ricorrente la cui difesa, per le altre motivazioni, non può trovare ingresso nell’odierno appello; questo Organo Giudicante ritiene di potere riformare la sola ammenda statuita in primo esame nella misura riportata in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA Di confermare alla società A.S.D. Casteltermini tutti i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale ad eccezione dell’ammenda che viene determinata in €.100,00= Per l’effetto, senza addebito di tassa.
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