COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.367 del 15/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.C.D. Libertas Racalmuto (Ag) – avverso squalifica calciatore Falzone Michele per sei gare- Gara Campionato 2^ categoria/L: Ravanusa/ Libertas Racalmuto del 26 febbraio 2011- Comunicato Ufficiale 344 LND del 03 marzo 2011 Procedimento 238/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.367 del 15/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.C.D. Libertas Racalmuto (Ag) – avverso squalifica calciatore Falzone Michele per sei gare- Gara Campionato 2^ categoria/L: Ravanusa/ Libertas Racalmuto del 26 febbraio 2011- Comunicato Ufficiale 344 LND del 03 marzo 2011 Procedimento 238/A Contro il provvedimento del Giudice Sportivo territoriale, indicato in epigrafe, propone appello la società A.C.D. Libertas Racalmuto perché ritiene la sanzione sproporzionata rispetto ai fatti accaduti. Sostiene la ricorrente che il calciatore Falzone Michele si sia limitato a semplici proteste verbali dopo il provvedimento di espulsione senza mai degenerare in atteggiamenti violenti e aggressivi nei confronti del Direttore di gara. Chiede pertanto la riduzione della squalifica. La Commissione Disciplinare Territoriale letti i motivi del ricorso ed esaminati gli atti di gara, rilevato che nessuno si è presentato per la società appellante all’udienza dibattimentale del 15 marzo 2011 osserva che la condotta posta in essere dal calciatore Falzone Michele è certamente deprecabile e censurabile. Quanto sostenuto dalla società appellante, nelle proprie memorie di difesa non trova riscontro su quanto scritto dall’Arbitro nel referto di gara il quale indica in maniera chiara ed inequivocabile quanto accaduto e che i fatti sanzionati non sono meritevoli di alcuna riduzione. P.Q.M. DELIBERA Di respingere l’appello come sopra proposto e di confermare quanto statuito dal Giudice di primo esame e per l’effetto di incamerare la relativa tassa pari ad € 130,00==
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