COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 22/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale G.S.D. Sacro Cuore Milazzo (Me) – avverso decisione del Giudice Sportivo di infliggere la perdita della gara con il punteggio di 0-3 (C.U. 332 del 24/02/2011), nonché di inibire i collaboratori Sig. Puglisi Fortunato (sino al 13/02/2016) ed il Sig. Costantino Salvatore (sino al 30/06/2011) e di squalificare per tre gare il calciatore Salmeri Angelo (C.U. 322 LND del 17/02/2011) – Gara 1^ catg./D: G.S.D. Sacro Cuore Milazzo/A.S.D. Mediterranea Nizza del 13/02/2011 Procedimenti 217/A e 224/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 22/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale G.S.D. Sacro Cuore Milazzo (Me) - avverso decisione del Giudice Sportivo di infliggere la perdita della gara con il punteggio di 0-3 (C.U. 332 del 24/02/2011), nonché di inibire i collaboratori Sig. Puglisi Fortunato (sino al 13/02/2016) ed il Sig. Costantino Salvatore (sino al 30/06/2011) e di squalificare per tre gare il calciatore Salmeri Angelo (C.U. 322 LND del 17/02/2011) – Gara 1^ catg./D: G.S.D. Sacro Cuore Milazzo/A.S.D. Mediterranea Nizza del 13/02/2011 Procedimenti 217/A e 224/A Preliminarmente si evidenzia che la società in premessa ha inoltrato due distinti ricorsi avverso i provvedimenti in epigrafe specificati e pubblicati sui Comunicati Ufficiali 332 del 24/02/2011 e 322 del 17/02/2011 e che, trattandosi di episodi ed accadimenti correlati ed avvenuti nel contesto della stessa gara, si procede con una singola trattazione di merito. L’Arbitro della gara già al 18° del primo tempo allontanava il collaboratore Sig. Costantino Salvatore della G.S.D. Sacro Cuore Milazzo, facente funzione di addetto al servizio d’ordine, per le minacce e le frasi offensive e volgari che quest’ultimo gli rivolgeva per protestare le sue decisioni tecniche. Poi, al 12° del secondo tempo, subiva l’agggressione del collaboratore della G.S.D. Sacro Cuore Milazzo Sig. Puglisi Fortunato che lo colpiva con un violento pugno al volto che gli procurava forte dolore, giramenti di testa e conati di vomito. A seguito di questo episodio, e delle sue conseguenze, il Direttore di gara decideva di sospendere definitivamente la gara. Quando poi si dirigeva verso il proprio spogliatoio, veniva trattenuto con forza dal calciatore Salmeri Angelo il quale lo apostrofava con atteggiamento irriguardoso nel tentativo di farlo recedere dalla decisione assunta. Il Giudice Sportivo pubblicava sul Comunicato Ufficiale 322 le proprie decisioni relative agli antisportivi ed irregolari comportamenti dei Sigg.ri Puglisi Fortunato e Costantino Salvatore, nonché del calciatore Salmeri Angelo. In seguito, con pubblicazione sul Comunicato Ufficiale 332, infliggeva alla società G.S.D. Sacro Cuore Milazzo respingeva la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3 respingendo il reclamo da quest’ultima proposto nel quale si contestava l’operato dell’Arbitro in relazione alla decisione di sospensione della gara, si declinavano le responsabilità addebitate al Sig. Puglisi Fortunato, si chiedeva la ripetizione della gara sospesa. Avverso tali decisioni pubblicate sui citati C.U. 332 (sanzione di perdita della gara per 0-3) e 322 (inibizioni a carico dei Sigg.ri Puglisi Fortunato e Costantino Salvatore nonché squalifica del calciatore Salmeri Angelo), ricorre adesso la società interessata ribadendo, con proprie motivazioni, la richiesta di ripetizione della gara sospesa e la revisione delle sanzioni inflitte a carico dei propri tesserati. In sede di udienza dibattimentale del giorno 08/03/2011 la società ribadiva quanto già espresso nei propri ricorsi e precisamente ha sostenuto:  che il calciatore Salmeri Angelo, non espulso nel corso della gara, non si è reso responsabile di condotta grave nei confronti dell’Arbitro;  che il Sig. Costantino Salvatore ha sempre tenuto, nel corso della gara in esame, un comportamento consono ai dettami del regolamento Sportivo e, meno che mai, irriguardoso, offensivo e addirittura minaccioso;  che il Sig. Puglisi Fortunato nel tentativo di arrestare la decisione dell’arbitro di espellere dal campo un calciatore della propria squadra, in modo maldestro ed inopportuno veniva a contatto dell’Arbitro del quale intercettava il braccio, senza però assolutamente porre in atto alcuna azione violenta quale il pugno al volto contestatogli. La Commissione Disciplinare Territoriale, letti gli atti ufficiali della gara, esaminati i motivi del ricorso, valutate le difese sostenute in corso della citata udienza dibattimentale, osserva:  il rapporto dell’Arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 35 comma 1.1 C.G.S.);  è nei poteri dell’Arbitro, poteri conferitigli dalle Disposizioni Federali, astenersi dal fare proseguire la gara quando si verifichino fatti o situazioni a suo giudizio pregiudizievoli della propria incolumità oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio (art. 64 comma 1) e 2) N.O.I.F.);  i fatti contestati, ed i singoli accadimenti verificatisi nel corso della gara, sono descritti in modo inequivoco e molto puntuale dall’Arbitro nel proprio referto e sono certamente avvenuti nei modi e nei tempi indicati negli atti di gara;  vanno conseguentemente disattese le argomentazioni sostenute a difesa dalla G.S.D. Sacro Cuore quando la ricorrente indica come assolutamente non veritiera la versione dei fatti riferita dall’Arbitro che si dichiara impossibilitato a proseguire nella direzione della gara a causa della aggressione subita;  appare pertanto più che legittima la decisione di sospensione della gara, che si condivide;  il Sig. Puglisi Fortunato deve rispondere della aggressione consumata in danno dell’Arbitro con gesto violento ed irresponsabile; in merito si denunciano come irrilevanti le versioni di parte e le deduzioni a difesa considerata anche la mancanza di qualsivoglia riscontro obiettivo ed oggettivo rilevabile dagli atti di gara;  il ricorso relativo alla sanzione a carico del calciatore Salmeri Angelo va respinto perché la condotta posta in essere dal predetto soggetto non è meritevole di qualsivoglia considerazione a favore;  per quanto attiene infine alle contestazioni a carico del Sig. Costantino Salvatore, si confermano gli addebiti a suo carico, determinando però come in dispositivo. P.Q.M. DELIBERA Di inibire sino al 30/05/2011 il Sig. Costantino Salvatore (G.S.D. Sacro Cuore); di confermare tutte le altre decisioni assunte dal Giudice Sportivo di primo esame a carico della società G.S.D. Sacro Cuore e dei suoi tesserati Puglisi Fortunato e Salmeri Angelo. Per l’effetto, senza addebito di tassa.
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