COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 22/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale U.S.D. Calatafimi Don Bosco (Tp) avverso la squalifica del calciatore Adragna Vincenzo fino al 27/02/2016 nonché la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ai sensi dell’articolo 19 comma 3) del C.G.S. – Gara campionato 1^ catg./A: Partinicaudace/Calatafimi Don Bosco del 27/02/2011 – Comunicato Ufficiale 344 LND del 03/03/2011 Procedimento 239/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 22/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale U.S.D. Calatafimi Don Bosco (Tp) avverso la squalifica del calciatore Adragna Vincenzo fino al 27/02/2016 nonché la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ai sensi dell’articolo 19 comma 3) del C.G.S. – Gara campionato 1^ catg./A: Partinicaudace/Calatafimi Don Bosco del 27/02/2011 – Comunicato Ufficiale 344 LND del 03/03/2011 Procedimento 239/A Avverso i provvedimenti riportati in epigrafe ricorre la società U.S.D. Calatafimi Don Bosco. La ricorrente, nel riconoscere il gesto posto in essere dal proprio tesserato tale da meritare punizione, espone quanto segue: ritiene l’Arbitro molto giovane ed inesperto per potere affrontare la direzione di una gara molto delicata nella posta e che peraltro ha subito minacce da tesserati della squadra ospitante; descrive la dinamica dei fatti contestati in maniera soggettiva e di autodifesa non coincidente con quanto riferito dall’Arbitro nel proprio referto; chiede una riduzione della pena e, in subordine, l’annullamento della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi di appello, osserva: - le argomentazioni poste a difesa e sostegno dell’odierno appello dalla società ricorrente non appaiono né conducenti né esimenti della condotta violenta censurabilissima attuata dal proprio calciatore nei confronti del Direttore di gara, il quale, dopo avere subito il pugno da distanza ravvicinata alla testa nella zona vicina all’orecchio sinistro, che gli procurava forte dolore ed annebbiamento della vista, stordimento, vacillamento, ripresosi dopo circa sessanta minuti, si recava all’ospedale di Partinico dove veniva refertato come da certificato acquisito agli atti; - a tanto posto in essere e descritto, non può che irrogarsi la sanzione della squalifica nel massimo edittale; - è pur vero che l’atto inconsulto e censurabile privo di un pur minimo grado di lealtà e rispetto nei confronti dell’Arbitro rimase isolato e non reiterato. Pertanto, questo Organo Giudicante valuta la infrazione commessa grave ma non tale da determinare anche la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., ritenendo di riformare in tal senso il provvedimento impugnato. P.Q.M. DELIBERA Di confermare la squalifica fino al 27/02/2016, statuita dal Giudice di primo esame, al calciatore Adragna Vincenzo della U.S.D. Calatafimi Don Bosco senza la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. Per l’effetto, senza addebito di tassa reclamo.
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