COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 22/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Ragusa Calcio (Rg) avverso squalifica calciatore Liberto Pasquale per tre gare – Gara Campionato Allievi regionali/H: Rari Nantes/Ragusa del 12/03/2011 – Comunicato Ufficiale 373 SGS del 18/03/2011 Procedimento 242/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 22/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Ragusa Calcio (Rg) avverso squalifica calciatore Liberto Pasquale per tre gare - Gara Campionato Allievi regionali/H: Rari Nantes/Ragusa del 12/03/2011 - Comunicato Ufficiale 373 SGS del 18/03/2011 Procedimento 242/A Contro il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale, indicato in epigrafe, propone appello la società A.S.D. Ragusa Calcio perche lo ritiene sproporzionato in relazione a quanto effettivamente accaduto e ne chiede una riduzione. Sostiene la ricorrente che in effetti il calciatore Liberto pasquale, reo di avere colpito con un pugno il calciatore avversario, avrebbe fatto meglio ad evitare di commettere tale gesto ma la condotta censurata va considerata nel suo complesso tenuto conto del contesto in cui si è verificata e che il tutto è stato frutto di una esagerazione da parte del calciatore avversario e si è concluso senza particolari problemi dello stesso. La Commissione Disciplinare territoriale, letti i motivi del ricorso ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva che il comportamento tenuto dal calciatore “de quo” è certamente grave e deprecabile. Quanto sostenuto dalla società appellante nelle proprie difese è destituito di ogni fondamento e non trova alcun riscontro su quanto scritto dall’arbitro nel referto di gara. La condotta censurata è stata giustamente sanzionata dal Giudice di primo esame. P.Q.M DELIBERA Di respingere l’appello come sopra proposto e di confermare la squalifica per il calciatore Liberto Pasquale e per l’effetto di addebitare la relativa tassa di € 130,00
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