COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.395 del 29/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Azzurri Radio Italia (Pa) avverso squalifica calciatore Ciaramitaro Luciano per 4 gare – Gara Campionato Calcio 5 serie C1: Azzurri Radio Italia/Sant’Isidoro del 19/03/2011 – Comunicato Ufficiale 385/C5 del 24/03/2011 Procedimento 251/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.395 del 29/03/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S.D. Azzurri Radio Italia (Pa) avverso squalifica calciatore Ciaramitaro Luciano per 4 gare – Gara Campionato Calcio 5 serie C1: Azzurri Radio Italia/Sant’Isidoro del 19/03/2011 – Comunicato Ufficiale 385/C5 del 24/03/2011
Procedimento 251/A
Durante l’intervallo fra il 1° e il 2° tempo, il calciatore Ciaramitaro Luciano della società A.S.D. Azzurri Radio Italia, precedentemente espulso per doppia ammonizione, dopo aver forzato la porta dello spogliatoio arbitrale, vi si introduceva e, con fare minaccioso, chiedeva al Direttore di Gara spiegazioni per la sua espulsione. Solo l’intervento dei dirigenti locali faceva sì che il Ciaramitaro si convincesse ad uscire dallo spogliatoio arbitrale indebitamente occupato.
Il Giudice Sportivo Territoriale squalificava per 4 gare il suddetto calciatore.
Con appello ritualmente proposto, l’A.S.D. Azzurri Radio Italia, dopo le scuse di rito per il censurabile atteggiamento tenuto dal proprio tesserato, chiede una diminuzione della sanzione impugnata.
La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali e letti i motivi d’appello, osserva:
dalla lettura del referto arbitrale si evince che il censurabile e prepotente atto di penetrare nello spogliatoio arbitrale fu consumato dal calciatore Ciaramitaro Luciano che, con atteggiamento minaccioso, pretendeva spiegazioni riguardo la propria espulsione;
il fatto esiste ed è stato giustamente rubricato e sanzionato dal Giudice di 1° esame;
è pure vero che la condotta posta in essere dal Ciaramitaro Luciano fu di sole proteste verbali senza ulteriori gesti che avessero potuto porre in pericolo l’incolumità fisica del direttore di gara.
Per tale motivazione, questa Decidente ritiene di potere riformare “in melius” il provvedimento impugnato come riportato in dispositivo.
P.Q.M.
DELIBERA
Di determinare in 3 gare la squalifica al calciatore Ciaramitaro (A.S.D. Azzurri Radio Italia) e, per l’effetto, di non addebitare la tassa reclamo.
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