COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.395 del 29/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Termitana 1952 (Pa) – avverso decisione del Giudice Sportivo di ripetizione della gara – Gara 1^ catg./B: Termitana 1952/Stella d’Oriente del 20/03/2011 – Comunicato Ufficiale 386 del 24/03/2011 Procedimento 257/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.395 del 29/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Termitana 1952 (Pa) – avverso decisione del Giudice Sportivo di ripetizione della gara – Gara 1^ catg./B: Termitana 1952/Stella d’Oriente del 20/03/2011 – Comunicato Ufficiale 386 del 24/03/2011 Procedimento 257/A Ricorre la società A.S.D. Termitana 1952 avverso le decisioni del Giudice Sportivo che statuiva la ripetizione della gara di che trattasi. Sostiene che la gara invece doveva ritenersi conclusa anzitempo per abbandono della squadra controparte. Chiede pertanto la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Stella d’Oriente ed, in subordine, l’adozione delle decisioni U.E.F.A. in ordine alla ripetizione della gara in continuazione dal momento della sua sospensione. La Commissione Disciplinare Territoriale, letti gli atti ufficiali ed esaminati i motivi di appello, osserva: dal referto arbitrale si evince chiaramente che la società Stella d’Oriente, subito dopo l’infortunio del calciatore n.2, riteneva di non potere continuare la gara, ma, immediatamente dopo, rientrava in campo; pertanto la gara doveva avere la sua regolare continuazione, svolgimento e conclusione. L’Arbitro, invece, emetteva anzitempo il triplice fischio di chiusura della gara e tale comportamento non trova giustificazione alcuna stante che la società Stella d’Oriente disponeva ancora di n.7 (sette) calciatori, numero idoneo al proseguimento della gara. Vanno pertanto disattese le motivazioni addotte in appello, confermando le legittime decisioni assunte in primo esame. Per quanto attiene l’eccezione di applicazione delle decisioni U.E.F.A., queste non possono essere accolte giusto quanto disposto con Comunicato Ufficiale 332 del 24/02/2011 (punto 4 della pagina 7). Ciò posto, DELIBERA Di respingere l’appello inoltrato dalla società A.S.D. Termitana 1952, confermando conseguenzialmente il deliberato di merito statuito in primo grado e, per l’effetto, addebitando la dovuta tassa reclamo, non versata, pari a €.130,00=
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